CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sulricorso iscritt o a l numer o 22766 del ruolo generale dell’anno 2016,proposto da Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso , giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via G.G. Belli, n. 39, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].ba., in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via G.G. Belli, n. 36, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:SOCIETA] dell’appaltatrice- Interdittiva antimafia successiva alla stipulazione del contratto-Spettanza della penale all’amministrazione aggiudicatrice– Eccezione di compensazione.RG n. 22766/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione deldecreto del tribunale di Avellino, depositato in data29 luglio 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 16 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dagli attiche il Comune di Casalnuovo affidò alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].ba., con contratto del 3 marzo 2009 , il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. I l contratto era sottoposto alla condizione risolutiva espressa che ne prevedeva, in base all’art. 9 del testo, la risoluzione immediata e automatica in caso di comunicazione da parte della Prefettura, successivamente alla stipula,di informazioni interdittive a norma dell’art. 10 del d.P.R. n. 252/98, stabilendo che « qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto». In realtà, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, che risaliva al 2008, il prefetto di Napoli nel gennaio 2009 avev a trasmesso informativa ostativa, dando conto della sussistenza di tentativi d’infiltrazione mafiosanella compagine societaria di Sa.ba., di modo che il Comune aveva comunicato l’avvenuta risoluzione del rapporto; ma, a seguito della sospensione dell’interdittiva prefettizia ad opera del [OSCURATO:PERSONA], risalente a febbraio 2009, le parti avevano stipulato il contratto. Quel provvedimento interdittivo venne poi definitivamente annullato nel luglio 2009, ma nel febbraio 2010 il prefetto di Napoli emise un nuovo provvedimento interdittivo, in esito al quale il Comune dichiarò di volersi valere della clausola risolutiva espressa. Dopo la risoluzione, il Comune, a fronte dell’inadempimento della società dell’obbligo di corrispondere retribuzioni, differenze retributive, trattamento di fine rapporto e altre voci ai lavoratori, RG n. 22766/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore provvide a pagare i relativi importi, dapprima diffidando la società alla loro restitu zione e poi chiedendo e ottenendo nel 2012 dal Tribunale di Avellino un’ordinanza ex art. 702-bisc.p.c. di condanna della [OSCURATO:PERSONA].ba. al pagamento delle somme corrisposte a titolo di retribuzioni, oltre alle spese legali, divenuta definitiva. Dal canto suo la società chiese e ottenne dal Tribunale di Nola un decreto ingiuntivo contro il Comune, c oncernente l’importo di alcune fatture asseritamente non pagate; a fronte dell’opposizione del Comune, che eccepì in compensazione anche il credito per la penale vantata a norma dell’art. 9 del contratto di appalto, il tribunale revocò il decreto e rigettò la domanda proposta, con sentenza che, al momento della dichiarazione di fallimento della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].ba., intervenuta nel 2014, non era ancora definitiva. Il Comune di Casalnuovo chiese quindi di essere ammesso al passivo del fallimento per l’importo oggetto dell’ordinanza definitiva del tribunale di Avellino, per l’importo corrispondente a ulteriori somme erogate ai lavoratori, nonché per l’ammontare della penale contrattualematurata in base alla richiamata clausola del contratto di appalto. Il giudice delegato negò l’ammissione. Il Tribunale di Avellino, con decreto del 29 luglio 2016, ha a sua volta respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dal Comune di Casalnuovo alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo: ha,per un verso, ritenuto non spettante la penale, facendo leva sul definitivo annullamento del primo provvedimento interdittivo ed escludendo la rilevanza della seconda interdittiva; per altro verso, quanto agli importi erogati ai lavoratori, uno dei quali, si è visto, consacrato da ordinanza definitiva antecedente al fallimento, ha affermato che questi apparivano compensati dall’ammontare più rilevante dei crediti vantati dalla società per prestazioni non pagate, oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto, e poi revocato,dal Tribunale di Nola.RG n. 22766/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questo decreto propone ricorso il Comune di Casalnuovo per ottenerne la cassazione, che affida a undici motivie illustra con memoria, con la quale dichiara che il credito vantato ammonta alla minor somma, a titolo di penale,di euro 1.250.865,56, in ragione della compensazione col credito di euro 944.246,12, vantato dal [OSCURATO:SOCIETA], ormai accertata in via definitiva, per effetto della pronuncia di Cass. n. 12235/19, che ha rigettato il ricorsodel curatore contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli, la quale a propria volta aveva rigettato l’appello principale dello stesso curatore, e dichiarato assorbito quello incidentale del Comune, contro la sentenza del Tribunale di Nola dinanzi richiamata. Il F alliment o della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].ba. replica con controricorso. Motivi della decisione 1.-Il decreto del tribunale di Avellino si regge su due capisaldi: il primo riguarda la spettanza della somma prevista a titolo di penale, che è stata esclusa facendo leva sull’annullamento del primo provvedimento interdittivo emesso dal prefetto; il secondo concerne l’affermata compensazione dei crediti vantati dal Comune per le spettanze a vario titolo erogate ai lavoratori della società, in parte consacrate da un’ordinanza definitiva dello stesso tribunale di Avellino, e le spettanze ritenute maggiori oggetto del decreto ingiuntivo prima concesso e poi revocato dal Tribunale di Nola. 2.- Col primo , col secondo, col terzo e col quinto motivo di ricorso, che, diversamente da quanto obiettato in controricorso, sono adeguatamente formulati ed esaurientemente articolati, il Comune aggredisce il primo caposaldo, lamentando: -la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1369 c.c., in considerazione dell’intenzione delle parti di applicare una penale al cospetto di tentativi d’infiltrazione mafiosa, anche se accertati dopo la stipulazione, nonché della natura e dell’oggetto del contratto, di natura pubblica (primo motivo);RG n. 22766/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore -la violazione o falsa applicazione degli artt. 1363 e 1367 c.c., per violazione del canone d’interpretazione sistematica e di quello di interpretazione utile del contratto, posto che tutte le pattuizioni ivi contenute sono volte a tutelare la parte pubblica in caso di emissione di un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti dell’appaltatrice (secondo motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché dell’art. 10 del d.P.R. n. 252/98, in quanto l’art. 10 del d.P.R. n. 252/98 pone l’acquisizione delle informazioni del Prefetto come condizione per la stipula del contratto, di modo che qualsiasi contratto di appalto stipulato con una pubblica amministrazione si deve ritenere stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto (terzo motivo); - la violazione o falsa applicazione dell’art. 26 della l. n. 1034/71, dell’art. 34 del c.p.a. e dell’art. 97 Cost., nonché l’omesso esame del corrispondente fatto decisivo, perché il tribunale avrebbe dovuto porre a fondamento della propria decisione la seconda interdittiva, senza contentarsi dell’annullamento della prima, disposto per difetto di motivazione e, quindi, per mero vizio procedimentale(quinto motivo). La censura complessivamente proposta è fondata. Va premesso che la pronuncia di Cass. n. 12235/19, diversamente da quanto eccepito in memoria dal Comune, non produce effetto di giudicato sulla questione concernente la spettanza della penale: questa Corte, con la pronuncia in questione, ha difatti sottolineato che il Comune ha proposto un’eccezione riconvenzionale, al solo scopo di paralizzare la domanda dicondanna proposta dalla controparte, non già di ottenere l’accertamento del diritto vantato con autonomo provvedimento avente forza di giudicato. Passando dunque all’esame dei motivi, è orientamento costante di questa Corte che , ai fini dell’applicazione dei criteri RG n. 22766/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore interpretatividi un contratto (o di una sua specifica clausola) occorre partire dall'esame del suo elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, per poi verifica rlo alla luce dell'intero contesto contrattuale: per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbianointeso realizzare con la stipulazione del contratto (tra varie, Cass. n. 24699/21e, da ultimo, n. 9631/23). Quest’indagine, d'altra parte, investe, oltre al contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt. 1369 e 1366, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), e altresì a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. Occorre, quindi che il percorso interpretativo sia circolare, nel senso che l'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, deve ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime(Cass. n. 32786/22). 2.1.- Il decreto del tribunale di Avellino si pone in contrasto con questi principi. Diversamente da quanto ritenutodal curatore in controricorso, non viene affatto in questione l’attribuzione del bene della vita consistente nell’affidamento di possedere i requisiti di onorabilità attestato dalla prima sentenza del Tar (peraltro pronunciata per difetto di motivazione edi istruttoria). Quel che viene in questione è RG n. 22766/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore l’esigenza, che risponde a finalità di pubblico interessee permea il contratto, conformata dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 252/98, di evitare che i soggetti pubblici indicati nell'art. 1 del suddetto d.P.R. abbiano rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti emergano sospetti di collegamenti con la criminalità organizzata ( su quest’esigenza, presidiata dal d.P.R. n. 252/98, cfr., tra varie, Cass., sez. un., n. 28345/08; sez. un., n. 29425/08; sez. un., n. 15637/17). 2.2.- E a quest’esigenza risponde la clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 9 del contratto, correlata all’acquisizione, successivamente alla stipula del contratto, delle informazioni interdittive previste dall’art. 10 del d.P.R.n. 252/98; di modo che la ratio della previsione comporta che qualora il contratto sia s t ato comunque stipulato, prima (ossia « nelle more » ) che sia resa l’informazione interdittiva, quando questa sopraggiunge la risoluzione è destinata a operare e, con es sa , l’applicazione della penale nella misura del 10% del valore del contratto. L’operatività della clausola penale richiede quindi: a) che sia stato stipulato il contratto; b) che successivamente alla stipula sia intervenuta un’informazione interdittiva: ciò che, per l’appunto, è accaduto nel caso di specie, come del resto espressamente accertato dal Tribunale. 3.-La censura complessivamente proposta va quindi accolta e le considerazioni poste a fondamento dell’accoglimento comportano l’assorbimento del quarto motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione del giudicato amministrativo formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5014/11, e del sesto motivo di ricorso, col quale si lamenta per altro profilo la violazione dell’art. 26 della l. 1034/71, 34 del c.p.a. e 97 Cost., nonché l’omesso esame di un punto decisivo della controversia. 4.-Con i restanti motivi il Comune di Casalnuovo aggredisce il secondo caposaldo del decreto impugnato, lamentando:RG n. 22766/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore -la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 97 e 98 l. fall., perché la cognizione dei controcrediti del fallimento, anche ai fini della compensazione, è riservata al giudice ordinario (settimo motivo); -la violazione o falsa applicazione dell’art. 1243 c.c. e dell’art.56 l.fall., in quanto nessuna compensazione si può operare tra un credito consacrato da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e uno privo dei requisiti di certezza e liquidità, in quanto derivante da un decreto ingiuntivo revocato (ottavo motivo); -la violazione o falsa applicazione dell’art. 98 l. fall., e dell’art.115 c.p.c., per la mancanza di allegazione, da parte del curatore, del corretto svolgimento del servizio da parte della fallita e della sussistenza del credito da essa maturato (nono motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 96 e 56 l. fall. e 1241 c.c., sussistendo obbligo di ammissione del credito oggetto di pronuncia passata in giudicato (decimo motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1242 c.c., perché il fallimento ha eccepito genericamente la compensazione del solo credito di euro 115.828,42, di modo che il tribunale non poteva procedere a rilievo d’ufficio (undicesimo motivo). La censura complessivamente proposta è fondata. Indubbiamente, se è controversa, anche in altro giudizio, come nel caso in esame, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che ilrelativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda RG n. 22766/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (Cass., sez. un., n. 23225/16), alla quale per quest’aspetto neanche l’art. 56 l.fall. deroga. 4.1.-Nel caso in esame, peraltro, la questione è assorbita, nei limiti specificati in memoria dal Comune e sopra richiamati, per effetto della pronuncia di Cass. n. 12235/19, con la quale questa Corte, come già evidenziato, ha rigettato il ricorso proposto dal curatore contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli aveva a propria volta respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla società e indicato in narrativa. Èormai definitivamente accertata, nei suddetti limiti, l’insussistenza dei maggiori crediti vantati dal [OSCURATO:SOCIETA] e posti a fondamento della compensazione operata dal Tribunale di Avellino. 5.- Il ricorso va in conseguenza accolto in relazione ai profili evidenziati. Ne segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio, anche per le spese, al tribunale di Avellino in diversa composizione. Per