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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 41/2009

ECLI:EU:C:2009:286
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CO0355_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 2 giugno 2008, causa T‑91/07, WWF‑UK/Consiglio, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso volto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 41/2007, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15, pag. 1), nella parte in cui esso fissa, per l’anno 2007, il «totale ammissibile di catture» (TAC) per la pesca del merluzzo nelle zone oggetto del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2004 (GU L 70, pag. 8) – Necessità di essere individualmente interessati dall’atto impugnato.

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) La [OSCURATO:PERSONA] Ltd è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CO0355_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 2 giugno 2008, causa T‑91/07, WWF‑UK/Consiglio, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso volto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 41/2007, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15, pag. 1), nella parte in cui esso fissa, per l’anno 2007, il «totale ammissibile di catture» (TAC) per la pesca del merluzzo nelle zone oggetto del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2004 (GU L 70, pag. 8) – Necessità di essere individualmente interessati dall’atto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) La [OSCURATO:PERSONA] Ltd è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 41/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris