CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 13096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza del 27/11/2020, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento che aveva ritenuto responsabile il predetto imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies cod. strada, fatto commesso in Siculiana in data 24/1/2016. 2. Avverso la sentenza d'inammissibilità dell'atto di appello, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando come il reato contravvenzionale ascritto al ricorrente, il cui termine di prescrizione è pari ad anni quattro, fosse già estinto per prescrizione alla data del deposito della sentenza impugnata. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il termine di prescrizione di quattro anni indicato dalla difesa è quello ordinario (art. 157, comma 1, cod. proc. pen.). Per le contravvenzioni il termine massimo di prescrizione, in presenza di atti interruttivi, è pari ad anni cinque, da farsi decorrere dalla data di consumazione del reato. Come è noto (art. 160 cod. pen.), tra gli atti interruttivi si annoverano la sentenza e il decreto di citazione a giudizio; la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere ex novo dal giorno della interruzione fino al raggiungimento del periodo massimo {in argomento cfr. Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, Rv. 274048 - 01:"In tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, e necessario non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Fattispecie nella quale, prima del decorso del termine ordinario di prescrizione del reato dalla sentenza di primo grado, era intervenuto l'atto di citazione in appello considerato ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. ed avente, quindi, effetto i nterruttivo)"] Nel presente caso il decreto di citazione a giudizio dell'imputato innanzi al Tribunale di Agrigento è stato emesso in data 20/11/2017 e la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 27/11/2019, prima della scadenza del termine ordinario di quattro anni. Allo stesso modo, nel giudizio di secondo grado, non è decorso il termine ordinario di quattro anni nel periodo compreso tra il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello e la sentenza di secondo grado, emessa il 27/11/2020. Neppure può dirsi maturato il termine massimo di prescrizione dalla data di consumazione del reato, che avrebbe dovuto venire a scadenza in data 24/1/2021, epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello. Per altro verso, l'inammissibilità del ricorso esclude che possa farsi luogo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in questa sede (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen."). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] Donate4a Ferranti DEPOSI