Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:326
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]208/01
[OSCURATO:PERSONA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza – Distribuzione di autoveicoli – Art. 81, n. 1, CE – Accordo sui prezzi – Nozione di accordo – Prova dell'esistenza di un accordo»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 3 dicembre 2003
Massime della sentenza
Concorrenza – Intese – Accordi tra imprese – Nozione – Concorso di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato – Invito anticoncorrenziale indirizzato da un produttore ai suoi concessionari firmatari di un contratto di concessione conforme
al diritto della concorrenza – Esclusione in assenza di prova di un'acquiescenza dei concessionari
(Art. 81, n. 1, CE)
La nozione di accordo, ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, si struttura sull'esistenza, tra almeno due parti, di una comune volontà,
cosicché la decisione di un'impresa che si sostanzi in un comportamento unilaterale esula dal divieto sancito dal detto articolo
qualora non riceva l'acquiescenza quantomeno tacita di un'altra impresa.[OSCURATO:PERSONA] non può pertanto ritenere che un comportamento apparentemente unilaterale del produttore, adottato nell'ambito
delle relazioni contrattuali intrattenute con i suoi rivenditori, possa in realtà essere fonte di un accordo tra imprese ai
sensi dell'art. 81, n. 1, CE, se non si dimostra che le altre parti hanno assentito, espressamente o tacitamente, al comportamento
adottato dal produttore.In proposito, sebbene sia concepibile che un'evoluzione contrattuale di un contratto di concessione conforme alle regole di
concorrenza possa essere ritenuta anticipatamente accettata dai concessionari, al momento e mediante la sottoscrizione di
tale contratto, qualora si tratti di un'evoluzione legittima del contratto che o è prevista dal contratto o è un'evoluzione
che il concessionario, alla luce degli usi commerciali o della normativa, non può rifiutare, per contro non si può ammettere
che un'evoluzione contrattuale illegittima di uno stesso contratto di concessione, quale un invito fatto dal produttore ai
suoi concessionari a smettere di praticare sconti, possa essere considerata anticipatamente accettata al momento e mediante
la sottoscrizione di tale contratto legittimo. In quest'ultimo caso, il consenso all'evoluzione contrattuale illegittima voluta
dal concedente può essere concesso solo dopo che il concessionario è venuto a conoscenza di tale evoluzione.v. punti 30-36, 45
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
3 dicembre 2003
(1)
«Concorrenza – Distribuzione di autoveicoli – Art. 81, n. 1, CE – Accordo sui prezzi – Nozione di accordo – Prova dell'esistenza di un accordo»
Nella causa T-208/01,
[OSCURATO:PERSONA] AG
, con sede in Wolfsburg (Germania), rappresentata dall'avv. R. Bechtold,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dal sig. W. Mölls, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno 2001,
2001/711/CE, in un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE (Caso COMP/F-2/36.693 ─ [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 262, pag. 14)
e, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dalla sig.ra V. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. P. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della controversia
1
[OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA] o la
ricorrente) è la società capogruppo, nonché la maggiore impresa, del gruppo [OSCURATO:PERSONA], attivo nel settore della produzione di automobili.
Gli autoveicoli prodotti dalla ricorrente vengono venduti nella [OSCURATO:PERSONA] tramite concessionari, con i quali la ricorrente
ha stipulato un contratto di concessione, nell'ambito di un sistema di distribuzione selettivo ed esclusivo.
2
A norma dell'art. 4, n. 1, del contratto di concessione, nelle versioni del settembre 1995 e del gennaio 1998, la [OSCURATO:PERSONA]
assegna ai concessionari una zona contrattuale per il programma di vendita e per il servizio clienti. Il concessionario assume
come contropartita l'impegno di promuovere in maniera intensiva la vendita e il servizio clienti nella zona di propria competenza
e di sfruttare in maniera ottimale il potenziale del mercato. Ai sensi dell'art. 2, n. 6 (versione del gennaio 1989) o n. 1
(versioni del settembre 1995 e del gennaio 1998) del contratto di concessione, il concessionario s'impegna a
rappresentare e a promuovere in ogni modo gli interessi della [OSCURATO:PERSONA], dell'organizzazione distributiva [OSCURATO:PERSONA] e del
marchio [OSCURATO:PERSONA]. E' inoltre pattuito che
[i]n questo contesto il concessionario rispetta tutte le esigenze volte al raggiungimento dello scopo contrattuale per quanto
riguarda la distribuzione di automobili [OSCURATO:PERSONA] nuove, il rifornimento di pezzi di ricambio, il servizio clientela, la
promozione delle vendite, la pubblicità e la formazione, nonché la garanzia del livello di prestazioni per i vari settori
di attività [OSCURATO:PERSONA]. Infine, a norma dell'art. 8, n. 1, del contratto di concessione
[la [OSCURATO:PERSONA]] dà indicazioni non vincolanti per quanto riguarda i prezzi per i consumatori finali e gli sconti.
3
Il 17 luglio 1997 e l'8 ottobre 1998, in seguito ad un reclamo presentato da un acquirente, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla
ricorrente, in applicazione dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, [OSCURATO:PERSONA] regolamento d'applicazione
degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), alcune richieste di informazioni sulla sua politica dei prezzi
e, in particolare, sulla fissazione del prezzo di rivendita del modello [OSCURATO:PERSONA] in Germania. La ricorrente ha risposto
a tali richieste, rispettivamente, il 22 agosto 1997 ed il 9 novembre 1998.
4
Il 22 giugno 1999, sulla base delle informazioni trasmesse, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente una comunicazione di
addebiti nella quale le contestava di aver violato l'art. 81, n. 1, CE, per aver concordato con i concessionari tedeschi della
propria rete di distribuzione una disciplina dei prezzi rigida per le vendite dei modelli di [OSCURATO:PERSONA].
5
[OSCURATO:PERSONA] vi ha citato, in particolare, tre lettere circolari inviate dalla ricorrente ai suoi concessionari tedeschi
il 26 settembre 1996, il 17 aprile ed il 26 giugno 1997, e cinque lettere indirizzate ad alcuni di loro il 24 settembre, il
2 ed il 16 ottobre 1996, il 18 aprile 1997 ed il 13 ottobre 1998 (in prosieguo, considerate insieme, gli
inviti controversi).
6
Con lettera 10 settembre 1999, la ricorrente ha risposto a tale comunicazione di addebiti indicando che i fatti che vi erano
descritti erano sostanzialmente esatti. La ricorrente non ha chiesto di essere sentita.
7
Il 15 gennaio ed il 7 febbraio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente due nuove richieste di informazioni, alle quali
quest'ultima ha replicato, rispettivamente, il 30 gennaio ed il 21 febbraio 2001.
8
Il 6 luglio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla ricorrente la sua decisione 29 giugno 2001, 2001/711/CE, in un procedimento
a norma dell'art. 81 del Trattato CE (Caso COMP/F-2/36.693 ─ [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 162, pag. 14; in prosieguo: la
decisione impugnata).
9
La decisione impugnata dispone quanto segue:
Articolo 1
[La] [OSCURATO:PERSONA] (...) ha commesso un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE, in quanto
ha fissato i prezzi di rivendita del modello [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] ordinando ai suoi concessionari tedeschi di non concedere
sconti ai clienti, o di concedere solo sconti limitati, sulle vendite di tale modello.
Articolo 2
Per l'infrazione di cui all'articolo 1 [alla [OSCURATO:PERSONA]] (...) è inflitta un'ammenda di EUR 30,96 milioni.(...)
Articolo 4
Destinataria della presente decisione è [la] [OSCURATO:PERSONA] (...), D-38436 Wolfsburg (...).
Procedimento
10
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2001, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso.
11
Il 25 febbraio 2002, vale a dire quattro giorni dopo la scadenza del termine a tal fine fissato, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato
presso la cancelleria del Tribunale la sua controreplica, senza avere preventivamente richiesto e ottenuto il rinvio del detto
termine né indicato circostanze tali da giustificare l'inosservanza di tale termine. Pertanto, il Tribunale ha respinto tale
memoria in quanto tardiva.
12
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di dare inizio alla fase orale.
13
Le parti hanno svolto le loro difese ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 18 giugno 2003.
Conclusioni delle parti
14
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione impugnata;
annullare la decisione impugnata;
─
in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda irrogata all'art. 2 della decisione impugnata;
in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda irrogata all'art. 2 della decisione impugnata;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
15
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
respingere il ricorso;
respingere il ricorso;
─
condannare la ricorrente alle spese.
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
16
In via principale, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto la ricorrente non ha
commesso alcuna infrazione dell'art. 81, n. 1, CE. Da una parte, non ci sarebbe stato alcun accordo ai sensi di tale disposizione
tra lei e le sue concessionarie tedesche. Dall'altra, anche se si ritenesse che gli inviti controversi abbiano formato oggetto
di un accordo, essi non sarebbero stati idonei a pregiudicare, tanto meno in modo rilevante, il commercio tra Stati membri,
così che l'art. 81, n. 1, CE non risulterebbe applicabile. In subordine, la ricorrente chiede la riduzione dell'importo dell'ammenda
inflitta con la decisione impugnata.
17
Occorre innanzi tutto esaminare la domanda principale diretta all'annullamento della decisione impugnata e, in tale contesto,
il motivo della ricorrente secondo cui gli inviti controversi non avrebbero formato oggetto di alcun accordo tra lei e le
sue concessionarie tedesche ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.
Argomenti delle parti
18
La ricorrente osserva, innanzi tutto, che, in virtù di una giurisprudenza consolidata, il concorso di volontà tra le imprese
costituisce l'elemento essenziale della nozione di accordo ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. Per tale ragione, misure unilaterali
adottate senza l'accordo del loro destinatario non rientrerebbero in tale disposizione. Esse sarebbero vietate solo in via
eccezionale, quando hanno solamente l'apparenza dell'unilateralità e il loro destinatario le accetta in modo tacito. Ciò varrebbe
anche nell'ambito del sistema di distribuzione selettiva (sentenze della Corte 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e 36/78-82/78,
BMW Belgium/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2435; in prosieguo: la
sentenza BMW Belgium; 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151; in prosieguo: la
sentenza AEG; 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-45; in prosieguo: la
sentenza Sandoz, e 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-261; sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, causa
T-41/96, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3383, punti 71 e segg, 162, 167, 169 e 170; in prosieguo: la
sentenza Bayer).
19
[OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe quindi erroneamente, al
considerando 62 della decisione impugnata, che inviti unilaterali rivolti da un concedente costituiscono un accordo ai sensi dell'art. 81,
n. 1, CE se
mira[]no a condizionare il concessionario (...) nell'esecuzione del suo contratto e, su tale base, concluderebbe a torto che nella fattispecie sussiste
un siffatto accordo. In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] cercherebbe di imporre una nuova concezione giuridica che non solo amplierebbe
la nozione di accordo, ma modificherebbe anche, a suo favore, le norme sull'onere della prova. Secondo tale approccio, già
un tentativo di influenzare sarebbe idoneo a violare l'art. 81, n. 1, CE. In realtà, né la sentenza del Tribunale 6 luglio
2000, causa T-62/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2707; in prosieguo: la
sentenza [OSCURATO:PERSONA]), sulla quale si fonderebbe la [OSCURATO:PERSONA], né le sentenze della Corte 17 settembre 1985, cause riunite 25/84 e 26/84, Ford/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2725; in prosieguo: la
sentenza Ford) e 24 ottobre 1995, causa C-70/93, [OSCURATO:PERSONA]/ALD ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3439; in prosieguo: la
sentenza BMW), alle quali la sentenza [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbe, rimetterebbero in questione la giurisprudenza secondo cui tutto dipenderebbe
dall'esistenza del consenso, esplicito o tacito.
20
In seguito, la ricorrente rileva che, sempre secondo costante giurisprudenza, comportamenti apparentemente unilaterali possono
rientrare nell'art. 81, n. 1, CE solo quando essi
si inseriscono in rapporti contrattuali, vale a dire quando essi sono compatibili con i rapporti contrattuali esistenti in virtù della concorde
interpretazione dei contraenti. Solo in questo caso potrebbe realizzarsi la
concretizzazione dei vincoli contrattuali affermata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe pertanto sufficiente che gli inviti provenienti da un concedente
rientrassero in un vincolo contrattuale preesistente, né che il concedente si riferisse, in tali inviti, ad un contratto di concessione.
21
La ricorrente afferma che un concessionario che entra a far parte di una rete di distribuzione può dare la propria approvazione
ad una politica di distribuzione solo se essa è già stata stabilita. Modifiche successive di tale politica potrebbero aversi
solo se il contratto prevedesse una riserva in questo senso, e unicamente entro tale limite. In mancanza, il contratto dovrebbe
essere modificato da entrambi i contraenti. Ora, gli inviti controversi ─ che, del resto, in parte provengono solo dal direttore
delle vendite della ricorrente e sono redatti sulla sua carta intestata ─ non solo sarebbero oggettivamente incompatibili
con il contratto di concessione e, in particolare, con il suo art. 8, n. 1, che prevederebbe solo prezzi consigliati, ma sarebbero
stati anche percepiti come tali dai concessionari, come emergerebbe soprattutto dalle reazioni dei concessionari Binder e
Rütz. Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui tale disposizione del contratto non garantirebbe che la ricorrente si
asterrà dal fornire indicazioni di prezzo vincolanti nell'ambito dell'art. 2, n. 1, del detto contratto, o secondo cui non
si potrebbe dedurre dal fatto che un comportamento è in contrasto con l'art. 81, n. 1, CE, che esso si situa al di fuori di
una riserva contrattuale generale, sarebbero incompatibili con i metodi per l'interpretazione dei contratti. Per le stesse
ragioni, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe suggerire che il contratto di concessione conteneva una riserva implicita che consentiva
la fissazione dei prezzi. Inoltre, il fatto che alcuni degli inviti controversi sarebbero stati accompagnati da minacce di
risoluzione del contratto di concessione non significherebbe per nulla che tale contratto costituiva il fondamento oggettivo
di tali inviti.
22
Secondo la ricorrente, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nell'affermare che la questione se i concessionari avessero effettivamente
modificato la fissazione dei prezzi in seguito agli inviti controversi poteva restare in sospeso e che non erano necessari
accertamenti più approfonditi al riguardo. Infatti, l'esistenza di un accordo potrebbe essere riconosciuta solo se i concessionari
avessero accolto gli inviti controversi e ─ almeno come prova di tale consenso ─ avessero anche modificato il loro comportamento
in materia di prezzi.
23
Infine, quanto al comportamento tenuto dai concessionari in seguito agli inviti controversi, la ricorrente, pur non essendo
in grado di dimostrare da sé che questi ultimi non hanno influenzato tale comportamento dei concessionari in materia di prezzi,
afferma che, comunque, dai dati citati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata non emergono significativi cambiamenti
di tale comportamento bensì, al contrario, un aumento degli sconti. La ricorrente propone di citare un testimone al riguardo
e menziona dati dai quali emergerebbe che gli sconti concessi dai concessionari sono aumentati.
24
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, da parte sua, che gli inviti controversi sono divenuti parte integrante del contratto di concessione
e, pertanto, rappresentano accordi ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.
25
In via principale la [OSCURATO:PERSONA] afferma, innanzi tutto, che, secondo le sentenze AEG, Ford, BMW e [OSCURATO:PERSONA], non è necessario,
almeno nel caso di sistemi di distribuzione selettiva come quello della fattispecie, cercare l'assenso ad un invito del concedente
nel comportamento che il concessionario adotta rispetto a tale invito (ad esempio dopo averlo ricevuto). Tale assenso dovrebbe
essere considerato acquisito per principio, per il semplice fatto che il concessionario è entrato a far parte della rete di
distribuzione. Esso sarebbe quindi considerato come preventivamente dato dal concessionario. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale
giurisprudenza, che è alla base della decisione impugnata, non è rimessa in discussione dalle sentenze citate dalla ricorrente,
piuttosto appare il contrario.
26
[OSCURATO:PERSONA] afferma poi che non è necessario che un contratto di distribuzione contenga un'esplicita clausola di riserva
affinché un invito inviato dal concedente divenga parte di tale contratto. La questione determinante sarebbe l'obiettivo cui
mira tale invito, che è quello di influenzare i concessionari nell'esecuzione del detto contratto. Pertanto, la politica illegittima
di un concedente, adottata nel contesto di un contratto di distribuzione legittimo, potrebbe divenire parte integrante di
tale contratto senza che esso debba contenere esplicite riserve in tal senso. Si dovrebbe infatti presumere che, aderendo
al sistema di distribuzione, il concessionario approvi anticipatamente la politica di distribuzione del concedente, politica
che, ovviamente, non è prevedibile nei minimi dettagli al momento dell'adesione del concessionario. Tali principi varrebbero
anche per la politica del concedente in materia di prezzi di rivendita. Le sentenze AEG e Ford confermerebbero questa tesi.
27
In subordine, e qualora si optasse per la necessità di una clausola di riserva esplicita, secondo la [OSCURATO:PERSONA] l'art. 2,
n. 1 o 6 del contratto di concessione andrebbe considerato alla stregua di siffatta clausola. Gli argomenti della ricorrente,
vertenti sulla portata dell'art. 8, n. 1, del contratto di concessione, sulla mancanza, in tale contratto, di clausole che
prevedano sanzioni in caso d'inosservanza delle indicazioni del costruttore e sul fatto che l'art. 2, n. 1 o 6, del detto
contratto sarebbe menzionato solo in alcuni degli inviti controversi, non rimetterebbero in questione tale valutazione.
28
Infine, quanto al comportamento effettivamente tenuto dalle parti in seguito agli inviti controversi, nel suo controricorso
la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che da tale comportamento emerga come esse considerassero gli inviti controversi come facenti parte
del contratto di concessione. Gli argomenti della ricorrente, relativi all'interpretazione delle reazioni dei concessionari
Binder e Rütz agli inviti controversi e al fatto che taluni degli inviti controversi provenissero da un direttore delle vendite
della ricorrente che li avrebbe redatti sulla sua carta da lettera personale, non rimetterebbero in discussione tale valutazione.
29
[OSCURATO:PERSONA] ricorda tuttavia che l'accordo sanzionato nella decisione impugnata si fonda solamente sugli inviti controversi,
in quanto l'approvazione dei concessionari era già stata data preventivamente, mediante la loro adesione al sistema di distribuzione.
Pertanto, poco importerebbe che i concessionari abbiano anche nuovamente approvato gli inviti controversi, a posteriori, con
il loro effettivo comportamento riguardo ai prezzi. Tale questione potrebbe essere lasciata in sospeso (
considerando 68 della decisione impugnata). Tutte le considerazioni della ricorrente in proposito sarebbero pertanto prive di rilevanza.
Giudizio del Tribunale
30
Secondo una giurisprudenza consolidata, perché esista un accordo ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese
interessate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v., in tal senso, sentenze
della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, punto 112, e 29 ottobre 1980, cause
riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 86; sentenza del Tribunale 17
dicembre 1991, causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1711, punto 256, e sentenza Bayer, citata, punto
67).
31
Per quanto riguarda la manifestazione formale di tale comune volontà, è sufficiente che una pattuizione sia espressione della
volontà delle parti di comportarsi nel mercato in conformità alla stessa (v., in questo senso, le citate sentenze ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA],
punto 112; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 86, Bayer, punto 68).
32
Ne consegue che, nell'interpretazione giurisprudenziale, la nozione di accordo, di cui all'art. 81, n. 1, CE, si struttura
sull'esistenza, tra almeno due parti, di una comune volontà, il cui modo di manifestarsi non è rilevante purché sia fedele
espressione della volontà delle parti stesse (sentenza Bayer, punto 69).
33
Secondo la giurisprudenza, inoltre, allorché una decisione del produttore si sostanzia in un comportamento unilaterale dell'impresa,
tale decisione esula dal divieto di cui all'art. 81, n. 1, CE (v., in tal senso, sentenza AEG, punto 38; sentenza Ford, punto
21; sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-441, punto 56, e sentenza
Bayer, punto 66).
34
In determinate circostanze si è dichiarato che misure adottate o imposte in modo apparentemente unilaterale dal produttore
nell'ambito di rapporti commerciali continuativi intercorrenti con i suoi distributori costituivano un accordo ai sensi dell'art. 81,
n. 1, CE (sentenza BMW Belgium, punti 28-30; sentenza AEG, punto 38; sentenza Ford, punto 21; sentenza Sandoz, punti 7-12;
sentenza BMW, punti 16 e 17, e sentenza Bayer, punto 70).
35
Si desume da tale giurisprudenza che occorre distinguere le ipotesi in cui un'impresa ha adottato una misura effettivamente
unilaterale e quindi senza la partecipazione espressa o tacita di un'altra impresa da quella in cui il carattere unilaterale
è solo apparente. Se le prime non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, le seconde vanno considerate
come sintomatiche di un accordo tra imprese e possono perciò rientrare nell'ambito di applicazione del detto articolo. E'
il caso, in particolare, delle pratiche e delle misure restrittive della concorrenza che, adottate in apparenza in modo unilaterale
dal produttore nell'ambito delle sue relazioni contrattuali con i propri rivenditori, sono tuttavia accettate, almeno tacitamente,
da questi ultimi (sentenza Bayer, punto 71).
36
Orbene, da questa giurisprudenza si desume anche che la [OSCURATO:PERSONA] non può ritenere che un comportamento apparentemente unilaterale
del produttore, adottato nell'ambito delle relazioni contrattuali intrattenute con i suoi rivenditori, possa in realtà essere
fonte di un accordo tra imprese ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, se non si dimostra che le altre parti hanno assentito, espressamente
o tacitamente, al comportamento adottato dal produttore (v., in tal senso, sentenza BMW Belgium, punti 28-30; sentenza AEG,
punto 38; sentenza Ford, punto 21; sentenza Sandoz, punti 7-12, e sentenza Bayer, punto 72).
37
E' alla luce di tale giurisprudenza che occorre valutare se la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha fornito la prova
di un accordo ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE tra la ricorrente e i suoi concessionari relativamente agli inviti controversi.
38
Al riguardo occorre innanzi tutto constatare che non è dimostrato che gli inviti controversi siano stati concretamente applicati.
[OSCURATO:PERSONA] lo ammette, in particolare, al
considerando 74 della decisione impugnata, nei seguenti termini: Date le circostanze del caso di specie non è sostanzialmente possibile verificare il comportamento esatto dei concessionari
(...).
39
Il Tribunale constata poi che, come risulta in sostanza dal
considerando 60 della decisione impugnata, l'argomento esposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in via principale, per affermare l'esistenza di un accordo
ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, è che la politica di distribuzione controversa della ricorrente è stata tacitamente accettata
dai concessionari al momento della firma del contratto di concessione. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA]
non è necessario accertare se e in quale misura i concessionari tedeschi [OSCURATO:PERSONA] abbiano effettivamente modificato la propria
fissazione dei prezzi in base alle lettere circolari e agli avvertimenti (
considerando 68 della decisione impugnata).
40
[OSCURATO:PERSONA] ribadisce la sua posizione al punto 8 del suo controricorso, secondo il quale
non è necessario, almeno nel caso di sistemi di distribuzione selettiva come quello della fattispecie, cercare l'assenso ad
un invito del produttore nel comportamento che il concessionario adotta rispetto a tale invito (ad esempio dopo averlo ricevuto). A parere della [OSCURATO:PERSONA]
[t]ale assenso dovrebbe essere considerato acquisito per principio, per il semplice fatto che il concessionario è entrato
a far parte della rete di distribuzione del costruttore ed
[e]sso è quindi considerato come dato preventivamente. Poco importerebbe, prosegue in sostanza la [OSCURATO:PERSONA], che il contratto contenga o meno una esplicita clausola di riserva
che potesse far prevedere un invito come quelli controversi. In mancanza di siffatta clausola, un tale invito potrebbe comunque
divenire parte integrante del contratto,
inserirsi nel contratto. Il punto determinante sarebbe l'obiettivo cui mira tale invito, che è quello di influenzare i concessionari
nell'esecuzione del detto contratto (punti 11 e 12 del controricorso).
41
Lo stesso concetto viene espresso al
considerando 62 della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA], citando la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 236) dichiara che
gli inviti rivolti da un produttore di autoveicoli ai suoi concessionari costitui[scono] già un accordo se (...)
mira[]no a condizionare i concessionari (...) nell'esecuzione del loro contratto con (il produttore o l'importatore).
42
Il Tribunale constata infine che la [OSCURATO:PERSONA] non ha per nulla dimostrato che il contratto di concessione, in particolare
l'art. 2, n. 1 o 6, e l'art. 8, n. 1, sarebbe in contrasto con la normativa in materia di concorrenza.
43
Dalle considerazioni che precedono risulta che la tesi della [OSCURATO:PERSONA], chiaramente ribadita al punto 15 del controricorso,
consiste nel sostenere che un concessionario che ha sottoscritto un contratto di concessione conforme alla normativa in materia
di concorrenza, dal momento della sottoscrizione accetta anticipatamente la successiva illegittima evoluzione di tale contratto
anche se, proprio per la sua conformità alla normativa in materia di concorrenza, il detto contratto non consentiva al concessionario
di prevedere una siffatta evoluzione.
44
Questa tesi della [OSCURATO:PERSONA], che è il fondamento principale della decisione impugnata e in forza della quale la [OSCURATO:PERSONA]
considera non pertinente la questione se i concessionari della ricorrente abbiano effettivamente acconsentito agli inviti
controversi quando ne sono venuti a conoscenza, cioè dopo che tali inviti sono stati loro comunicati, non può essere condivisa.
45
Infatti, è sicuramente concepibile che un'evoluzione del contratto possa essere ritenuta anticipatamente accettata al momento
e mediante la sottoscrizione di un contratto di concessione legittimo, qualora si tratti di un'evoluzione legittima del contratto
che o è prevista dal contratto o è un'evoluzione che il concessionario, alla luce degli usi commerciali o della normativa,
non può rifiutare. Per contro, non si può ammettere che un'evoluzione contrattuale illegittima possa essere considerata anticipatamente
accettata al momento e mediante la sottoscrizione di un contratto di distribuzione legittimo. In questo caso, infatti, il
consenso all'evoluzione contrattuale illegittima può essere concesso solo dopo che il concessionario è venuto a conoscenza
dell'evoluzione voluta dal concedente.
46
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene a torto che, nella causa in esame, la sottoscrizione del contratto di concessione da parte
dei concessionari della ricorrente abbia comportato l'accettazione da parte loro degli inviti controversi. Tale pretesa è
contraria all'art. 81, n. 1, CE come interpretato dalla giurisprudenza citata sopra, ai punti 30-36, che richiede che sia
prodotta la prova di un concorso di volontà.
47
Il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA] interpreta erroneamente la giurisprudenza che essa invoca a sostegno della sua tesi
quando sostiene che, secondo le sentenze AEG, Ford, BMW e [OSCURATO:PERSONA], non è necessario, almeno nel caso di sistemi di distribuzione
selettiva come quello della fattispecie, cercare l'assenso ad un invito del concedente nel comportamento che il concessionario
adotta rispetto a tale invito (ad esempio dopo averlo ricevuto) e che tale assenso dovrebbe essere considerato acquisito per
principio per il semplice fatto che il concessionario è entrato a far parte della rete di distribuzione.
48
Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], infatti, la Corte, nella sentenza AEG riconosce espressamente l'assenso dei
distributori ai comportamenti anticoncorrenziali dell'AEG quando dichiara che
in caso d'ammissione al sistema di un rivenditore, l'autorizzazione si basa (...) sull'accettazione, espressa o tacita, da
parte dei contraenti, della politica perseguita dalla AEG con l'esigere, fra l'altro, l'esclusione dalla rete distributiva
di rivenditori che, pur avendo i requisiti per esservi ammessi, non siano disposti ad aderire a tale politica (punto 38 della sentenza).
49
In altre parole, la Corte, nella sentenza AEG, non ha sostenuto che l'assenso dei distributori alla politica anticoncorrenziale
dell'AEG costituiva un assenso dato anticipatamente, al momento della sottoscrizione del contratto, a una politica del produttore
ancora ignota.
50
Occorre inoltre rilevare che l'assunto, contenuto al punto 38 della sentenza AEG, secondo il quale il comportamento dell'AEG
non è unilaterale ma
rientra invece nei rapporti contrattuali esistenti fra l'impresa ed i rivenditori non costituisce un'affermazione perentoria, ma si fonda sul precedente accertamento, da parte della Corte, dell'assenso dato
dai distributori a tale comportamento, comportamento diretto, per ipotesi, ad incidere sui detti rapporti contrattuali.
51
Nella sentenza Ford, la controversia non verteva sulla questione se i concessionari avessero acconsentito o meno alla lettera
circolare a carattere anticoncorrenziale che la Ford aveva loro inviato. Era infatti pacifico che la lettera circolare era
stata concretamente applicata da parte della Ford e che i concessionari, malgrado le proteste, vi si erano conformati. La
controversia verteva sulla questione se tale lettera circolare, applicata dalle parti, potesse o meno essere ricollegata al
contratto di concessione della Ford, per l'esame di tale contratto alla luce dell'art. 81, n. 1, CE e ai fini di un'eventuale
esenzione ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE. E' in tale contesto che la Corte, dopo aver considerato che la lettera circolare
controversa era connessa al contratto di concessione (allegato I del detto contratto), ha potuto dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA]
ne poteva tener conto, nell'esaminare il detto contratto ai fini dell'eventuale esenzione a norma dell'art. 81, n. 3, CE (sentenza
Ford, punti 20, 21 e 26).
52
Quanto alla sentenza BMW, pronunciata in seguito a rinvio pregiudiziale, il Tribunale afferma che essa non è direttamente
rilevante nel caso di specie. In quella causa, infatti, la questione sottoposta non era tanto quella se fosse stato effettivamente
concluso un accordo tra la BMW e i suoi concessionari sul contenuto della circolare inviata dalla BMW ai detti concessionari,
quanto piuttosto se un siffatto invito, se accettato e quindi costitutivo di un accordo ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, rientrasse
o meno nel relativo regolamento di esenzione, vale a dire il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1984, n. 123/85
relativo all'applicazione dell'art. [81], paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli
e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16).
53
Quanto alla causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], emerge chiaramente sia dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] che
dalla sentenza pronunciata dal Tribunale in tale causa (v. punto 236 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], letta in combinato disposto
con i punti cui essa fa rinvio) e confermata dalla Corte con la sentenza 18 settembre 2003, causa C-338/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9189), che le iniziative del produttore avevano effettivamente sortito un effetto, in quanto i concessionari
italiani vi si erano conformati e avevano quindi rifiutato di vendere ai loro clienti stranieri. L'accettazione delle iniziative
anticoncorrenziali della [OSCURATO:PERSONA] da parte dei suoi concessionari, in tale causa, era quindi pacifica.
54
Pertanto, la soluzione accolta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], consistente nel respingere il motivo diretto all'annullamento della
decisione della [OSCURATO:PERSONA] tratto dal carattere asseritamente unilaterale delle iniziative della [OSCURATO:PERSONA], era fondata
sull'esistenza di un consenso risultante dalla concreta attuazione delle iniziative del produttore.
55
Da tale disamina delle sentenze AEG, Ford, BMW e [OSCURATO:PERSONA] emerge che la [OSCURATO:PERSONA] le ha fatte valere a torto a sostegno
della sua tesi secondo cui la sottoscrizione del contratto di distribuzione implica, per principio ed inderogabilmente, la
tacita accettazione degli eventuali sviluppi illegittimi di tale contratto.
56
Occorre inoltre rilevare che la tesi perorata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa in esame è palesemente invalidata dalle sentenze
Sandoz, BMW Belgium, Bayer e dalla citata sentenza Tipp-Ex/[OSCURATO:PERSONA], menzionate dalla ricorrente. Tutte queste sentenze
confermano infatti la necessità, affinché possa essere dichiarata l'esistenza di un accordo ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE,
di produrre la prova del concorso di volontà. Per di più, conformemente alla giurisprudenza citata sopra, ai punti 30 e 31,
un siffatto concorso di volontà deve vertere su un comportamento determinato, il quale pertanto deve essere noto alle parti
quando lo accettano.
57
Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza non risulta che l'elemento determinante affinché
un invito entri a far parte di un contratto sia che tale invito miri ad influenzare il concessionario nell'esecuzione del
detto contratto. Se così fosse, l'invio da parte del concedente di un invito ai suoi concessionari determinerebbe sistematicamente
la constatazione di un accordo, dato che, per definizione, siffatto invito è diretto ad influenzare i concessionari nell'esecuzione
del loro contratto.
58
Per contro, è vero che un invito si inserisce in un contratto preesisente, cioè diviene parte integrante del detto contratto,
quando tale invito è diretto ad influenzare i concessionari nell'esecuzione del contratto, ma soprattutto quando tale invito,
in un modo o nell'altro, viene effettivamente accettato dai concessionari.
59
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a rilevare, come era del resto evidente, che gli inviti controversi erano
diretti ad influenzare i concessionari nell'esecuzione del loro contratto. Essa non ha ritenuto rilevante fornire la prova
dell'effettivo assenso dei concessionari a tali inviti quando ne erano venuti a conoscenza, ma ha erroneamente giudicato che
la sottoscrizione del contratto, legittimo, implicasse un'anticipata e tacita accettazione dei detti inviti. Pertanto, occorre
dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova dell'esistenza di un accordo ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.
60
Occorre, a tale riguardo, constatare che i
considerando 66 e 67 della decisione impugnata, relativi all'esame dei comportamenti, degli scritti e delle dichiarazioni delle parti,
non sono per nulla diretti a dimostrare che i concessionari hanno acconsentito agli inviti controversi quando ne sono venuti
a conoscenza. Con questi considerando, la [OSCURATO:PERSONA] vuole solamente dare fondamento alla sua interpretazione del contratto,
espressa ai
considerando 63-65 della decisione impugnata e che costituisce l'argomento dedotto in subordine dalla [OSCURATO:PERSONA] sopra esposto, secondo
cui un rapporto organico, rappresentato dall'art. 2, n. 1 o 6, del contratto di concessione, unisce in ogni caso gli inviti
controversi al detto contratto. Va intesa in questo senso anche l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA], riportata al punto 29 del
suo controricorso, secondo la quale i concessionari consideravano gli inviti controversi come
facenti parte del contratto.
61
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che quand'anche si ritenesse necessaria una clausola di riserva nel contratto di concessione
per poter dichiarare l'inserimento degli inviti controversi in tale contratto, l'art. 2, n. 1 o 6 del detto contratto dovrebbe
essere considerato alla stregua di tale clausola. [OSCURATO:PERSONA] precisa che l'art. 8, n. 1, dello stesso contratto non sarebbe
volto a limitare l'art. 2, n. 1 o 6, impedendo che esso si applichi ad inviti vincolanti relativi al prezzo di vendita.
62
Tale argomento dedotto in subordine non può essere accolto.
63
Infatti, l'art. 2, n. 1 o 6, del contratto di concessione, a norma del quale il concessionario si impegna
a promuovere in ogni modo gli interessi della [OSCURATO:PERSONA], dell'organizzazione distributiva [OSCURATO:PERSONA] e del marchio [OSCURATO:PERSONA] può essere interpretato solo come riguardante unicamente i mezzi conformi alla legge. Sostenere il contrario equivarrebbe
infatti a dedurre da siffatta clausola contrattuale, redatta in termini neutri, che i concessionari sarebbero vincolati ad
un patto illegittimo.
64
Quanto all'art. 8, n. 1, del contratto di concessione, anch'esso risulta redatto in termini neutri, o addirittura tendenti
a vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di impartire indicazioni vincolanti per quanto riguarda i prezzi.
65
Il fatto che, al
considerando 65 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia osservato come l'art. 8, n. 1, del contratto di concessione
non offra la garanzia per il concessionario del fatto che il produttore si asterrà anche in futuro dal dare indicazioni di
prezzo vincolanti (...) evidenzia ulteriormente la neutralità di tale disposizione ed il fatto che essa non prevede per nulla provvedimenti vincolanti.
66
Il Tribunale osserva infine che non è per il fatto che negli inviti controversi la [OSCURATO:PERSONA] si avvale dell'art. 2 del contratto
di concessione che, oggettivamente, tale articolo diventa il fondamento di siffatti inviti. L'esistenza di un eventuale rapporto
organico tra l'art. 2 del contratto di concessione e gli inviti controversi, infatti, può essere dimostrata solo oggettivamente,
in base all'analisi delle disposizioni in questione ed indipendentemente da quanto successivamente sostenuto da uno dei contraenti.
Ora, come dichiarato sopra, dagli stessi termini del detto art. 2 emerge come tale disposizione non preveda assolutamente
uno sviluppo anticoncorrenziale del contratto.
67
Da quanto sopra esposto emerge che l'argomento dedotto in subordine dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'art. 2, n. 1 o 6 del
contratto di concessione costituisce la clausola di riserva pertinente in forza della quale gli inviti controversi sono stati
accettati a partire dalla conclusione del detto contratto, è errato.
68
Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito, nella decisione impugnata, la
prova di un concorso di volontà tra la ricorrente ed i suoi concessionari relativamente agli inviti controversi. Ne consegue
che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'art. 81, n. 1, CE e deve quindi essere annullata senza che
sia necessario pronunciarsi sull'altro motivo d'annullamento fatto valere dalla ricorrente, né sulla domanda, presentata in
subordine, diretta alla riduzione dell'importo dell'ammenda.
Sulle spese
69
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte che è rimasta soccombente è condannata alle
spese se ne è fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, conformemente alle conclusioni
della ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno 2001, 2001/711/CE, in un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE (Caso
COMP/F-2/36.693 ─ [OSCURATO:PERSONA]), è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 dicembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il tedesco.