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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41678/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che reitera la doglianza in tema di inconsapevolezza dell'età delle persone offese ultrasessantacinquenni, a fronte della motivazione dei giudici di appello che derivano tale consapevolezza dalle muscolari modalità di contatto ravvicinatissimo tra i rapinatori e le vittime, postula genericamente e contro la ricostruzione in punto di fatto operata nei giudizi di merito che Miretti non si sia sufficientemente avvicinato alle persone offese; Ritenuto che il secondo profilo di censura, che dubita della correttezza delle valutazioni della corte alla base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sviluppa del pari confutazioni meramente fattuali estranei al perimetro valutativo del giudizio di cassazione; Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta la severità del trattamento sanzionatorio, anche relativamente agli aumenti a titolo di continuazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che reitera la doglianza in tema di inconsapevolezza dell'età delle persone offese ultrasessantacinquenni, a fronte della motivazione dei giudici di appello che derivano tale consapevolezza dalle muscolari modalità di contatto ravvicinatissimo tra i rapinatori e le vittime, postula genericamente e contro la ricostruzione in punto di fatto operata nei giudizi di merito che Miretti non si sia sufficientemente avvicinato alle persone offese; Ritenuto che il secondo profilo di censura, che dubita della correttezza delle valutazioni della corte alla base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sviluppa del pari confutazioni meramente fattuali estranei al perimetro valutativo del giudizio di cassazione; Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta la severità del trattamento sanzionatorio, anche relativamente agli aumenti a titolo di continuazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settemb
Sentenza Cassazione n. 41678/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris