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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20951/2026

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ela [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato lasentenza emessa dal GIP del Tribunale di Venezia l'1 Febbraio 2017, con cui è statadichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di omicidio colposo.Si addebita all'imputato di avere, percorrendo alla guida di un bus una stradacomunale ad una velocità superiore al limite di 50 km/h e non commisurata allecondizioni di traffico e visibilità esistenti, investito il pedone che stava attraversandosulle strisce pedonali, così cagionandogli, per negligenza e imperizia e in violazione dellenorme del Codice della strada, lesioni da cui derivava la morte.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato deducendo quantosegue.3.1.

Vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità della stessa eviolazione degli artt. 40 e 589 cod. pen. nella parte in cui la pronunzia ha ritenutol’incidente ascrivibile causalmente alla condotta colposa di guida dell'imputato, inassenza di una completa disamina delle circostanze fattuali e della compiutaindividuazione della regola cautelare valutata ex ante.Secondo la ricostruzione dei giudici, l'incidente che ha cagionato la morte delpedone fu determinato da colpa dell'imputato, per avere violato le disposizioni degliarticoli 140, 141, 142 e 191 del Codice della strada, non avendo concesso la precedenzaalla persona offesa, che stava attraversando la strada sul passaggio pedonale, edavendo condotto il veicolo a velocità superiore al limite vigente e, in ogni caso, pericolosain relazione allo stato dei luoghi.L'affermazione di responsabilità si basa principalmente sulla consulenza tecnicadel pubblico ministero, mentre sono state ritenute infondate le deduzioni del consulentedella difesa.

In particolare, la Corte ha affermato che l'imputato si è avvicinato ad unpassaggio pedonale ad una velocità che oltre ad essere superiore al limite vigente èrisultata imprudente, in relazione allo stato dei luoghi e alla concrete circostanze delcaso, poiché nei pressi vi era una fermata dell'autobus e un autobus fermo a ridosso diun passaggio pedonale, il che rendeva più che probabile che uno dei pedoni scesi dalveicolo si ponesse in attraversamento della carreggiata.

La Corte ha riconosciuto anchel'imprudenza del pedone che aveva attraversato la carreggiata rapidamente, ma haritenuto che la stessa non potesse escludere il nesso causale, trattandosi di uncomportamento prevedibile che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere in considerazione.Si tratta di motivazione carente e manifestamente illogica, nonché contraria aiprincipi sostanziali in tema di responsabilità colposa, in quanto occorre verificare nonsoltanto la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto e l'evento, maanche la sussistenza della cosiddetta “causalità della colpa”, intesa come prevedibilitàdell'evento rispetto alla violazione della regola di cautela, che presuppone la verificadelle circostanze fattuali del caso, la definizione della condotta alternativa lecita e lapossibilità di evitare l'evento cagionato, qualora il conducente avesse tenuto la condottaprescritta.

Si tratta di elementi che la sentenza non verifica e che ancor di più, inpresenza di una norma elastica, quale l'art. 114 del Codice della strada, avrebberodovuto essere attentamente verificati.Le prove testimoniali hanno evidenziato un comportamento molto imprudentedella persona offesa che, scesa dall'autobus, aveva iniziato a correre per attraversare lastrada, senza verificare che la stessa fosse libera e passando dietro all'autobus in sosta,che con la sua sagoma copriva la fase iniziale di attraversamento del passaggiopedonale.I giudici hanno tuttavia ritenuto sostanzialmente irrilevante la condottaimprudente della persona offesa, in quanto il pedone è stato percepito dall'imputato,che ha immediatamente frenato, come emergerebbe anche dal tracciato delcronotrachimetro che decresce da 60 km/h a 44 km/h.Osserva la difesa che, di contro, dalla relazione del consulente tecnico delladifesa si rileva che l'autobus condotto dall'indagato al momento dell'urto registrava lavelocità di 44 km/h e avrebbe dovuto procedere a meno di 28 km/h per riuscire adarrestarsi prima dell'investimento, condotta impossibile da mantenere senza costituireintralcio alla circolazione; i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cittadino svedeseche si trovava a bordo del bus e ha inviato dichiarazione scritta in inglese, hannoconcordemente affermato che la vittima è uscita di fronte all'autobus guidatodall'imputato, senza verificare che non ci fosse traffico in arrivo e che l'attraversamentoè stato effettuato di corsa.Di contro la Corte d'appello e il Tribunale hanno ritenuto irrilevante sondare talielementi della condotta del pedone e hanno omesso di delineare la condotta alternativalecita a cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato tenuto e, in particolare, la velocità idonea in quellasituazione ad evitare l'incidente, mentre si sono limitati ad affermare che la velocitàadeguata sarebbe stata quella capace di evitare l'impatto con il pedone, formulando unamotivazione carente in ordine alla causalità della colpa.La motivazione è pertanto illogica poiché il sillogismo giudiziale di fatto è monco,in quanto giunge alla conclusione che la condotta dell'imputato si pone in nesso dicausalità con l'evento, senza considerare la ricostruzione dei fatti, l'individuazione dellaregola cautelare e il giudizio di evitabilità del fatto.2.2.

Carenza e manifesta illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto provato che il pedone stesse attraversando sulle strisce pedonali e chel'imputato abbia violato l'art. 191 del Codice della stradaIn particolare la Corte ha valorizzato le dichiarazioni dei testi, che hanno riferitodi aver visto il pedone attraversare utilizzando l'apposito attraversamento, e ha esclusola fondatezza della tesi espressa dal consulente tecnico della difesa, secondo cui invecel'attraversamento sarebbe avvenuto circa quattro, cinque metri prima del passaggiopedonale; in particolare ha ritenuto dirimente l'osservazione delle fotografie delconsulente tecnico del Pm., in cui è ben visibile lo stallo in cui ha sostato il bus da cuiè sceso il pedone e le strisce pedonali immediatamente dietro per cui ha ritenuto illogicol’ipotesi che il pedone abbia scelto di attraversare le la strada in un altro punto.Così facendo, la Corte sarebbe incorsa in un complessivo travisamentoprobatorio delle conclusioni della consulenza del pubblico ministero, mentre questi apagina 11 della propria relazione ha concluso affermando che non poteva ricostruirsicon precisione dove si fosse fermato l'autobus da cui è sceso il pedone e quale fossestato il tragitto percorso da questi.

La Corte non ha nemmeno tenuto conto dei datitecnici analizzati dal consulente della difesa limitandosi a qualificarli come calcoli astrattie privi di logico riscontro.2.3.

Vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto comprovatoche il mezzo condotto dall'imputato viaggiasse ad una velocità superiore al limite equindi violando l'art. 142 del Codice della strada.

La Corte ha ritenuto che la velocità delmezzo guidato dall'imputato fosse superiore al limite di 50 km/h, previsto per il trattostradale, mentre secondo il consulente tecnico della difesa ha evidenziato il fatto che ilcronotachigrafo abbia registrato il raggiungimento del picco di 60 km orari non provache tale velocità sia stata mantenuta stabilmente durante il percorso, poiché l'autobuscondotto dal [OSCURATO:PERSONA] aveva un cambio meccanico ed era da poco partito dalla stazione;per consentire l’innesto delle marce, il motore deve raggiungere un determinato numerodi giri, altrimenti non sincronizza, ma ad innesto avvenuto il motore scende di giri e lavelocità si appiana, sicché la punta massima registrata, pari a 54 km/h al netto dellatolleranza strumentale e di legge, va considerata un picco istantaneo dovuto allaprogressione delle marce.A fronte di queste considerazioni la Corte ha sostenuto che la velocità del mezzoguidato dal [OSCURATO:PERSONA] si desume dal tracciato del cronotachigrafo, che decresce da 60km/h a 44 km/h, senza tenere in considerazione i calcoli astratti del consulente, ma nonspiegando i motivi per cui detti dati sono stati ritenuti non attendibili.2.4.

Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha respinto la richiesta diintegrazione istruttoria a mezzo di nuova perizia dinamica ex art. 603 comma 3 cod.proc. pen. in ragione dei profondi contrasti tra le perizie e della lacune che hannocaratterizzato dalla consulenza accusatoria.

La Corte ha respinto tale istanza, ritenendoche la ricostruzione del fatto e dei profili di responsabilità dell'imputato abbia trovatoidoneo riscontro negli elementi di prova ripercorsi dalla sentenza; tuttavia non haspiegato perché la ricostruzione dell'incidente prospettata dal consulente tecnicodell’accusa sia stata ritenuta più affidabile di quella del consulente tecnico della difesa.Il ricorrente ricorda che in assenza di una perizia d'ufficio il giudice di merito puòscegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, purché dia conto delleragioni della scelta, mentre nel caso in esame la sentenza ha aderito alle conclusioni delconsulente del PM. ignorando che dal raffronto fra i due elaborati si evince che solo ilconsulente della difesa ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali della vicendaCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità poiché i motivi che formula sonogenerici, in quanto per lo più reiterano censure già formulate con i motivi di appello cuila Corte territoriale ha fornito corretta ed esaustiva risposta e con cui l’impugnazionenon si confronta; gli stessi sono anche manifestamente infondati poiché non appaionoconformi ai criteri affermati in tema dalla giurisprudenza adi legittimità.Le sentenze di primo grado e di secondo grado, che dando luogo ad una doppiaconforme affermazione di responsabilità integrano un unicum, hanno dato contoadeguatamente delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazionelineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presentescrutinio di legittimità.I giudici di merito, hanno operato un’accurata ricostruzione della vicendadelittuosa e hanno affermato con argomentazioni conformi ai principi fissati in tema econgrue alle emergenze probatorie, la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per violazione delledisposizioni di cui agli artt. 140, 141 e 142 C.d.S., sulla base degli elementi che seguono:le concordi dichiarazioni delle testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo lequali il Sopraccordevole, dopo essere disceso da un autobus, aveva attraversatovelocemente la strada sulle strisce pedonali;l’andatura di guida del [OSCURATO:PERSONA], ad una velocità superiore al limite di 50 km/h,come da lettura del foglio di registrazione del cronotachigrafo;il riscontro fotografico dello stallo situato posteriormente al punto di sosta delbus, dal quale era disceso il pedone e la posizione delle strisce pedonali, collocateesattamente dietro lo stallo suddetto;la scarsa visibilità dell’intero passaggio pedonale dovuta alla presenzadell’autobus in sosta sulla carreggiata in senso inverso.Passando all’esame dei singoli motivi di ricorso va precisato quanto segue.1.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.La disposizione di cui all’art. 140, comma 1, C.d.S. prevede che gli utenti dellastrada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per lacircolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

Si trattadi una norma di carattere generale del Codice della Strada, che prevede severi doveridi prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate ancheda comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010,L’art. 141 C.d.S. contempla plurime disposizioni in materia di velocità del veicoloe l’esigenza del conducente di porre in essere plurimi accorgimenti, tra i qualiprincipalmente il controllo del mezzo e di compiere tutte le manovre necessarie incondizioni di sicurezza, al fine di prevenire il rischio di danno a persone e a cose (Sez.4, n. 40908 del 13/10/2005, Tavoliere, Rv. 232422).Peraltro, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento delpedone, è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionaleed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente aprodurlo (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929; Sez. 4, n. 10635 del2013 cit.; Sez. 4, n. 26131 del 03/06/2008, Garzotto, Rv. 241004), circostanza questada escludere nel caso di specie e configurabile ove il conducente medesimo, per motiviestranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità dinotare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido,inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995;Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco,Rv. 255288).I giudici di merito hanno positivamente verificato la causalità colposa e ritenutoche il comportamento imprudente della persona offesa non ha escluso il nesso causalee non ha comunque determinato l’inevitabilità e imprevedibilità dell'evento, osservandoche qualora l'imputato avesse assunto una condotta più prudente e rispettosa dei limitidi velocità imposti non soltanto dalla legge ma anche dalle circostanze concrete del fatto,avrebbe potuto agevolmente evitare l’impatto o conseguenze così letali.La giurisprudenza ha affermato che nei reati colposi, qualora si assuma violatauna regola cautelare cosiddetta "elastica", che cioè necessiti, per la sua applicazione, diun legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare -al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schemadi comportamento - è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale dellacondotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del casoconcreto. (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871 - 01)Ma nel caso in esame sia il GUP che la Corte hanno dato atto che la personaoffesa aveva attraversato la strada con passo veloce, ma lungo le strisce pedonali ocomunque nelle immediate adiacenze, e hanno ritenuto accertato in forza dei rilievieffettuati che il bus, sopraggiungendo in direzione opposta, mantenesse una velocità dimarcia pari a 60 km/h come registrati dal tachimetro, sicché l'imputato pur avendoreagito alla vista della persona offesa non aveva potuto evitare l'impatto.La circostanza che il consulente abbia individuato nella velocità di 29 km/hquella idonea ad impedire l'evento, non esclude ma anzi conferma la responsabilitàdell'imputato poiché in prossimità delle strisce pedonali e in condizioni di obiettivopericolo, questi avrebbe comunque dovuto ridurre la sua velocità, adottando unadecelerazione mentre transitava per quel tratto, per mantenere un’andatura piùcontenuta di quella di crociera in ragione della prevedibilità di una situazione di pericolo,e il suo comportamento imprudente ha cagionato l'impatto, che in caso di velocitàsensibilmente inferiore avrebbe potuto essere evitato.1.2.

Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.Va premesso che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, aisensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo delprovvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati edè configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante chenon esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai finidella pronuncia. (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Pg, Rv. 276567 - 01)Nel caso in esame non ricorre alcun travisamento della prova e la difesa lamentapiuttosto un’erronea interpretazione degli elementi di fatto, oggetto della concordevalutazione effettuata dalle due sentenze, e denunzia in sostanza un travisamento delfatto che, come è noto, non è deducibile nel giudizio di legittimità, in quanto invocauna diversa ricostruzione delle emergenze processuali che, in assenza di manifesteillogicità, non può trovare ingresso in questa sede.Va inoltre ricordato che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare inprossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere unavelocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto diprecedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zonadelle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvengasulle dette strisce o nelle vicinanze (Sez. 4,n. 47204 del 14/11/2019, Mangano, Rv.277703; Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014, S., Rv. 261073)Nel rispetto di questi principi, la Corte a pagina 7 della sentenza ha evidenziatoche nella relazione il consulente del P.M. ha valorizzato le risultanze testimoniali e lacostatazione che il passaggio sulle strisce pedonali è compatibile con la velocità tenutadal bus al momento della collisione; di contro, ha ritenuto astratte e congetturali leargomentazioni del consulente della difesa, in forza delle quali questi ha individuato ilpunto di collisione 4- 5 metri prima del passaggio pedonale.1.3.

La terza censura è infondata poiché la Corte ha preso in considerazione undato di fatto accertato, la velocità desumibile dal cronotachigrafo, che ha registrato ilraggiungimento del picco di 60 km/h e poi una decelerazione a 44 km/h.Anche considerando il termine di tolleranza strumentale, la velocità tenuta dalbus dell'imputato si colloca in fascia superiore al limite di velocità imposto su quel trattoe, comunque ,si palesa lesiva delle regole di prudenza che avrebbero dovuto ispirare lacondotta dell'imputato che, in vista delle strisce pedonali e di un bus che si fermavanella immediate adiacenze, avrebbe dovuto ridurre la velocità di marcia, potendoprevedere il pericolo.1.4.

La quarta censura è manifestamente infondata.Giova ricordare che nel caso in esame l'imputato ha chiesto di accedere al ritoabbreviato e, pertanto, la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale vainterpretata semplicemente come una sollecitazione del potere d'ufficio del giudice cheè tenuto ad accoglierla soltanto nell'ipotesi in cui ritenga di non poter adottare alcunadecisione in assenza di un ulteriore accertamento.

Nel caso in esame la Corte haadeguatamente osservato che la ricostruzione del fatto e i profili di responsabilitàdell'imputato hanno trovato riscontro negli elementi di prova raccolti e ha evidenziatogli indiscutibili elementi probatori su cui si fonda la ricostruzione del consulente del P.M.a fronte di argomentazioni congetturali del consulente di parte che non hanno trovatoadeguato aggancio nel compendio probatorio.L’accurata ricostruzione del fatto basata sui numerosi elementi probatoriconvergenti è tale da rendere inutile l’espletamento di un nuovo accertamento peritaled’ufficio.I giudici di merito, peraltro, con motivazione lineare e coerente, hanno dato attodelle ragioni per cui risultano condivisibili le conclusioni del consulente del P.M., mentreil ricorrente non si confronta con le argomentazioni prospettate nella sentenzaimpugnata circa l’impossibilità di comprendere la base di calcolo operata dal geom.Canal, così incorrendo nel vizio di genericità.2.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che siritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nellapresentazione del ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeRoma 8 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ela [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato lasentenza emessa dal GIP del Tribunale di Venezia l'1 Febbraio 2017, con cui è statadichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di omicidio colposo.Si addebita all'imputato di avere, percorrendo alla guida di un bus una stradacomunale ad una velocità superiore al limite di 50 km/h e non commisurata allecondizioni di traffico e visibilità esistenti, investito il pedone che stava attraversandosulle strisce pedonali, così cagionandogli, per negligenza e imperizia e in violazione dellenorme del Codice della strada, lesioni da cui derivava la morte.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato deducendo quantosegue.3.1. Vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità della stessa eviolazione degli artt. 40 e 589 cod. pen. nella parte in cui la pronunzia ha ritenutol’incidente ascrivibile causalmente alla condotta colposa di guida dell'imputato, inassenza di una completa disamina delle circostanze fattuali e della compiutaindividuazione della regola cautelare valutata ex ante.Secondo la ricostruzione dei giudici, l'incidente che ha cagionato la morte delpedone fu determinato da colpa dell'imputato, per avere violato le disposizioni degliarticoli 140, 141, 142 e 191 del Codice della strada, non avendo concesso la precedenzaalla persona offesa, che stava attraversando la strada sul passaggio pedonale, edavendo condotto il veicolo a velocità superiore al limite vigente e, in ogni caso, pericolosain relazione allo stato dei luoghi.L'affermazione di responsabilità si basa principalmente sulla consulenza tecnicadel pubblico ministero, mentre sono state ritenute infondate le deduzioni del consulentedella difesa. In particolare, la Corte ha affermato che l'imputato si è avvicinato ad unpassaggio pedonale ad una velocità che oltre ad essere superiore al limite vigente èrisultata imprudente, in relazione allo stato dei luoghi e alla concrete circostanze delcaso, poiché nei pressi vi era una fermata dell'autobus e un autobus fermo a ridosso diun passaggio pedonale, il che rendeva più che probabile che uno dei pedoni scesi dalveicolo si ponesse in attraversamento della carreggiata. La Corte ha riconosciuto anchel'imprudenza del pedone che aveva attraversato la carreggiata rapidamente, ma haritenuto che la stessa non potesse escludere il nesso causale, trattandosi di uncomportamento prevedibile che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere in considerazione.Si tratta di motivazione carente e manifestamente illogica, nonché contraria aiprincipi sostanziali in tema di responsabilità colposa, in quanto occorre verificare nonsoltanto la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto e l'evento, maanche la sussistenza della cosiddetta “causalità della colpa”, intesa come prevedibilitàdell'evento rispetto alla violazione della regola di cautela, che presuppone la verificadelle circostanze fattuali del caso, la definizione della condotta alternativa lecita e lapossibilità di evitare l'evento cagionato, qualora il conducente avesse tenuto la condottaprescritta. Si tratta di elementi che la sentenza non verifica e che ancor di più, inpresenza di una norma elastica, quale l'art. 114 del Codice della strada, avrebberodovuto essere attentamente verificati.Le prove testimoniali hanno evidenziato un comportamento molto imprudentedella persona offesa che, scesa dall'autobus, aveva iniziato a correre per attraversare lastrada, senza verificare che la stessa fosse libera e passando dietro all'autobus in sosta,che con la sua sagoma copriva la fase iniziale di attraversamento del passaggiopedonale.I giudici hanno tuttavia ritenuto sostanzialmente irrilevante la condottaimprudente della persona offesa, in quanto il pedone è stato percepito dall'imputato,che ha immediatamente frenato, come emergerebbe anche dal tracciato delcronotrachimetro che decresce da 60 km/h a 44 km/h.Osserva la difesa che, di contro, dalla relazione del consulente tecnico delladifesa si rileva che l'autobus condotto dall'indagato al momento dell'urto registrava lavelocità di 44 km/h e avrebbe dovuto procedere a meno di 28 km/h per riuscire adarrestarsi prima dell'investimento, condotta impossibile da mantenere senza costituireintralcio alla circolazione; i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cittadino svedeseche si trovava a bordo del bus e ha inviato dichiarazione scritta in inglese, hannoconcordemente affermato che la vittima è uscita di fronte all'autobus guidatodall'imputato, senza verificare che non ci fosse traffico in arrivo e che l'attraversamentoè stato effettuato di corsa.Di contro la Corte d'appello e il Tribunale hanno ritenuto irrilevante sondare talielementi della condotta del pedone e hanno omesso di delineare la condotta alternativalecita a cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato tenuto e, in particolare, la velocità idonea in quellasituazione ad evitare l'incidente, mentre si sono limitati ad affermare che la velocitàadeguata sarebbe stata quella capace di evitare l'impatto con il pedone, formulando unamotivazione carente in ordine alla causalità della colpa.La motivazione è pertanto illogica poiché il sillogismo giudiziale di fatto è monco,in quanto giunge alla conclusione che la condotta dell'imputato si pone in nesso dicausalità con l'evento, senza considerare la ricostruzione dei fatti, l'individuazione dellaregola cautelare e il giudizio di evitabilità del fatto.2.2. Carenza e manifesta illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto provato che il pedone stesse attraversando sulle strisce pedonali e chel'imputato abbia violato l'art. 191 del Codice della stradaIn particolare la Corte ha valorizzato le dichiarazioni dei testi, che hanno riferitodi aver visto il pedone attraversare utilizzando l'apposito attraversamento, e ha esclusola fondatezza della tesi espressa dal consulente tecnico della difesa, secondo cui invecel'attraversamento sarebbe avvenuto circa quattro, cinque metri prima del passaggiopedonale; in particolare ha ritenuto dirimente l'osservazione delle fotografie delconsulente tecnico del Pm., in cui è ben visibile lo stallo in cui ha sostato il bus da cuiè sceso il pedone e le strisce pedonali immediatamente dietro per cui ha ritenuto illogicol’ipotesi che il pedone abbia scelto di attraversare le la strada in un altro punto.Così facendo, la Corte sarebbe incorsa in un complessivo travisamentoprobatorio delle conclusioni della consulenza del pubblico ministero, mentre questi apagina 11 della propria relazione ha concluso affermando che non poteva ricostruirsicon precisione dove si fosse fermato l'autobus da cui è sceso il pedone e quale fossestato il tragitto percorso da questi. La Corte non ha nemmeno tenuto conto dei datitecnici analizzati dal consulente della difesa limitandosi a qualificarli come calcoli astrattie privi di logico riscontro.2.3. Vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto comprovatoche il mezzo condotto dall'imputato viaggiasse ad una velocità superiore al limite equindi violando l'art. 142 del Codice della strada. La Corte ha ritenuto che la velocità delmezzo guidato dall'imputato fosse superiore al limite di 50 km/h, previsto per il trattostradale, mentre secondo il consulente tecnico della difesa ha evidenziato il fatto che ilcronotachigrafo abbia registrato il raggiungimento del picco di 60 km orari non provache tale velocità sia stata mantenuta stabilmente durante il percorso, poiché l'autobuscondotto dal [OSCURATO:PERSONA] aveva un cambio meccanico ed era da poco partito dalla stazione;per consentire l’innesto delle marce, il motore deve raggiungere un determinato numerodi giri, altrimenti non sincronizza, ma ad innesto avvenuto il motore scende di giri e lavelocità si appiana, sicché la punta massima registrata, pari a 54 km/h al netto dellatolleranza strumentale e di legge, va considerata un picco istantaneo dovuto allaprogressione delle marce.A fronte di queste considerazioni la Corte ha sostenuto che la velocità del mezzoguidato dal [OSCURATO:PERSONA] si desume dal tracciato del cronotachigrafo, che decresce da 60km/h a 44 km/h, senza tenere in considerazione i calcoli astratti del consulente, ma nonspiegando i motivi per cui detti dati sono stati ritenuti non attendibili.2.4. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha respinto la richiesta diintegrazione istruttoria a mezzo di nuova perizia dinamica ex art. 603 comma 3 cod.proc. pen. in ragione dei profondi contrasti tra le perizie e della lacune che hannocaratterizzato dalla consulenza accusatoria. La Corte ha respinto tale istanza, ritenendoche la ricostruzione del fatto e dei profili di responsabilità dell'imputato abbia trovatoidoneo riscontro negli elementi di prova ripercorsi dalla sentenza; tuttavia non haspiegato perché la ricostruzione dell'incidente prospettata dal consulente tecnicodell’accusa sia stata ritenuta più affidabile di quella del consulente tecnico della difesa.Il ricorrente ricorda che in assenza di una perizia d'ufficio il giudice di merito puòscegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, purché dia conto delleragioni della scelta, mentre nel caso in esame la sentenza ha aderito alle conclusioni delconsulente del PM. ignorando che dal raffronto fra i due elaborati si evince che solo ilconsulente della difesa ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali della vicendaCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità poiché i motivi che formula sonogenerici, in quanto per lo più reiterano censure già formulate con i motivi di appello cuila Corte territoriale ha fornito corretta ed esaustiva risposta e con cui l’impugnazionenon si confronta; gli stessi sono anche manifestamente infondati poiché non appaionoconformi ai criteri affermati in tema dalla giurisprudenza adi legittimità.Le sentenze di primo grado e di secondo grado, che dando luogo ad una doppiaconforme affermazione di responsabilità integrano un unicum, hanno dato contoadeguatamente delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazionelineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presentescrutinio di legittimità.I giudici di merito, hanno operato un’accurata ricostruzione della vicendadelittuosa e hanno affermato con argomentazioni conformi ai principi fissati in tema econgrue alle emergenze probatorie, la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per violazione delledisposizioni di cui agli artt. 140, 141 e 142 C.d.S., sulla base degli elementi che seguono:le concordi dichiarazioni delle testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo lequali il Sopraccordevole, dopo essere disceso da un autobus, aveva attraversatovelocemente la strada sulle strisce pedonali;l’andatura di guida del [OSCURATO:PERSONA], ad una velocità superiore al limite di 50 km/h,come da lettura del foglio di registrazione del cronotachigrafo;il riscontro fotografico dello stallo situato posteriormente al punto di sosta delbus, dal quale era disceso il pedone e la posizione delle strisce pedonali, collocateesattamente dietro lo stallo suddetto;la scarsa visibilità dell’intero passaggio pedonale dovuta alla presenzadell’autobus in sosta sulla carreggiata in senso inverso.Passando all’esame dei singoli motivi di ricorso va precisato quanto segue.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La disposizione di cui all’art. 140, comma 1, C.d.S. prevede che gli utenti dellastrada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per lacircolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Si trattadi una norma di carattere generale del Codice della Strada, che prevede severi doveridi prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate ancheda comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010,L’art. 141 C.d.S. contempla plurime disposizioni in materia di velocità del veicoloe l’esigenza del conducente di porre in essere plurimi accorgimenti, tra i qualiprincipalmente il controllo del mezzo e di compiere tutte le manovre necessarie incondizioni di sicurezza, al fine di prevenire il rischio di danno a persone e a cose (Sez.4, n. 40908 del 13/10/2005, Tavoliere, Rv. 232422).Peraltro, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento delpedone, è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionaleed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente aprodurlo (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929; Sez. 4, n. 10635 del2013 cit.; Sez. 4, n. 26131 del 03/06/2008, Garzotto, Rv. 241004), circostanza questada escludere nel caso di specie e configurabile ove il conducente medesimo, per motiviestranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità dinotare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido,inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995;Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco,Rv. 255288).I giudici di merito hanno positivamente verificato la causalità colposa e ritenutoche il comportamento imprudente della persona offesa non ha escluso il nesso causalee non ha comunque determinato l’inevitabilità e imprevedibilità dell'evento, osservandoche qualora l'imputato avesse assunto una condotta più prudente e rispettosa dei limitidi velocità imposti non soltanto dalla legge ma anche dalle circostanze concrete del fatto,avrebbe potuto agevolmente evitare l’impatto o conseguenze così letali.La giurisprudenza ha affermato che nei reati colposi, qualora si assuma violatauna regola cautelare cosiddetta "elastica", che cioè necessiti, per la sua applicazione, diun legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare -al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schemadi comportamento - è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale dellacondotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del casoconcreto. (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871 - 01)Ma nel caso in esame sia il GUP che la Corte hanno dato atto che la personaoffesa aveva attraversato la strada con passo veloce, ma lungo le strisce pedonali ocomunque nelle immediate adiacenze, e hanno ritenuto accertato in forza dei rilievieffettuati che il bus, sopraggiungendo in direzione opposta, mantenesse una velocità dimarcia pari a 60 km/h come registrati dal tachimetro, sicché l'imputato pur avendoreagito alla vista della persona offesa non aveva potuto evitare l'impatto.La circostanza che il consulente abbia individuato nella velocità di 29 km/hquella idonea ad impedire l'evento, non esclude ma anzi conferma la responsabilitàdell'imputato poiché in prossimità delle strisce pedonali e in condizioni di obiettivopericolo, questi avrebbe comunque dovuto ridurre la sua velocità, adottando unadecelerazione mentre transitava per quel tratto, per mantenere un’andatura piùcontenuta di quella di crociera in ragione della prevedibilità di una situazione di pericolo,e il suo comportamento imprudente ha cagionato l'impatto, che in caso di velocitàsensibilmente inferiore avrebbe potuto essere evitato.1.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.Va premesso che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, aisensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo delprovvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati edè configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante chenon esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai finidella pronuncia. (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Pg, Rv. 276567 - 01)Nel caso in esame non ricorre alcun travisamento della prova e la difesa lamentapiuttosto un’erronea interpretazione degli elementi di fatto, oggetto della concordevalutazione effettuata dalle due sentenze, e denunzia in sostanza un travisamento delfatto che, come è noto, non è deducibile nel giudizio di legittimità, in quanto invocauna diversa ricostruzione delle emergenze processuali che, in assenza di manifesteillogicità, non può trovare ingresso in questa sede.Va inoltre ricordato che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare inprossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere unavelocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto diprecedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zonadelle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvengasulle dette strisce o nelle vicinanze (Sez. 4,n. 47204 del 14/11/2019, Mangano, Rv.277703; Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014, S., Rv. 261073)Nel rispetto di questi principi, la Corte a pagina 7 della sentenza ha evidenziatoche nella relazione il consulente del P.M. ha valorizzato le risultanze testimoniali e lacostatazione che il passaggio sulle strisce pedonali è compatibile con la velocità tenutadal bus al momento della collisione; di contro, ha ritenuto astratte e congetturali leargomentazioni del consulente della difesa, in forza delle quali questi ha individuato ilpunto di collisione 4- 5 metri prima del passaggio pedonale.1.3. La terza censura è infondata poiché la Corte ha preso in considerazione undato di fatto accertato, la velocità desumibile dal cronotachigrafo, che ha registrato ilraggiungimento del picco di 60 km/h e poi una decelerazione a 44 km/h.Anche considerando il termine di tolleranza strumentale, la velocità tenuta dalbus dell'imputato si colloca in fascia superiore al limite di velocità imposto su quel trattoe, comunque ,si palesa lesiva delle regole di prudenza che avrebbero dovuto ispirare lacondotta dell'imputato che, in vista delle strisce pedonali e di un bus che si fermavanella immediate adiacenze, avrebbe dovuto ridurre la velocità di marcia, potendoprevedere il pericolo.1.4. La quarta censura è manifestamente infondata.Giova ricordare che nel caso in esame l'imputato ha chiesto di accedere al ritoabbreviato e, pertanto, la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale vainterpretata semplicemente come una sollecitazione del potere d'ufficio del giudice cheè tenuto ad accoglierla soltanto nell'ipotesi in cui ritenga di non poter adottare alcunadecisione in assenza di un ulteriore accertamento. Nel caso in esame la Corte haadeguatamente osservato che la ricostruzione del fatto e i profili di responsabilitàdell'imputato hanno trovato riscontro negli elementi di prova raccolti e ha evidenziatogli indiscutibili elementi probatori su cui si fonda la ricostruzione del consulente del P.M.a fronte di argomentazioni congetturali del consulente di parte che non hanno trovatoadeguato aggancio nel compendio probatorio.L’accurata ricostruzione del fatto basata sui numerosi elementi probatoriconvergenti è tale da rendere inutile l’espletamento di un nuovo accertamento peritaled’ufficio.I giudici di merito, peraltro, con motivazione lineare e coerente, hanno dato attodelle ragioni per cui risultano condivisibili le conclusioni del consulente del P.M., mentreil ricorrente non si confronta con le argomentazioni prospettate nella sentenzaimpugnata circa l’impossibilità di comprendere la base di calcolo operata dal geom.Canal, così incorrendo nel vizio di genericità.2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che siritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nellapresentazione del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeRoma 8 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]