CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12926/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Mario hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto e difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale cittadino di condanna degli stessi a pena sospesa per il reato di cui all'art. 590, c. 1, 2 e 3, cod. pen., con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (in Montichiari, il 23/11/2015), con riconoscimento delle generiche equivalenti, rideterminazione della pena e conferma nel resto; considerato che i ricorrenti con i motivi del ricorso hanno dedotto violazione dell'art. 500, cod. proc. pen. e vizio della motivazione quanto alla valutazione del riferito della persona offesa; che, quanto a quest'ultima, il ragionamento dei giudici del merito (che hanno valorizzato anche argomenti logici, oltre che i riscontri provenienti da altre, convergenti prove orali circa la occasione dell'infortunio e lo svolgimento dell'incarico su disposizione datoriale) è scevro da contraddizioni e non illogico, i motivi non risultando scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, allo stesso modo, non sussiste la denunciata violazione di legge, avendo i giudici congruamente motivato in ordine alle rilevate contraddizioni (ritenute motivatamente ininfluenti, soprattutto alla luce delle conferme aliunde accertate) e alla portata della norma di riferimento, rispetto alla quale le argomentazioni dei giudici territoriali sono coerenti con i principi di diritto già affermati in materia, tenuto conto della diversa funzione del riferito dibattimentale rispetto agli atti nei quali sarebbero state colte le prospettate contraddizioni, ritenute comunque irrilevanti (sez. 2, n. 16026 del 12/2/2020, Sorrentino, Rv. 279226; sez. 5, n. 21665 del 16/2/2018, Cosentino, Rv. 273167); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]