Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2018
ECLI:EU:C:2018:1015
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CJ0174
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
13 dicembre 2018 (
*1
)
«Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Durata eccessiva del procedimento nell’ambito di due cause dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti – Danno patrimoniale – Spese di garanzia bancaria – Nesso causale – Interessi di mora»
Nelle cause riunite C‑174/17 P e C‑222/17 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni proposte, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, rispettivamente il 5 aprile e il 27 aprile 2017,
Unione europea
, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata da J. Inghelram, Á.M. [OSCURATO:PERSONA] e P. Giusta, in qualità di agenti, successivamente da J. Inghelram e Á.M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti (C‑174/17 P),
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] SA ([OSCURATO:PERSONA])
, con sede a Torrelavega (Spagna),
[OSCURATO:PERSONA]
SA
, con sede a Madrid (Spagna),
rappresentata da M. [OSCURATO:PERSONA], C. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], abogados,
ricorrenti in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da C. [OSCURATO:PERSONA], S. Noë, F. Erlbacher e F. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
e
[OSCURATO:PERSONA] SA ([OSCURATO:PERSONA])
, con sede a Torrelavega (Spagna),
[OSCURATO:PERSONA] SA
, con sede a Madrid,
rappresentata da S. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], abogados (C‑222/17 P),
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
Unione europea
, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata inizialmente da J. Inghelram, Á.M. [OSCURATO:PERSONA] e P. Giusta, in qualità di agenti, successivamente da J. Inghelram e Á.M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.-C. Bonichot, E. Regan, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 luglio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con le loro rispettive impugnazioni, l’Unione europea, da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] SA ([OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») e l’[OSCURATO:PERSONA] SA, dall’altro, chiedono l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Unione europea (T‑40/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2017:105
), con cui esso ha condannato l’Unione europea a pagare un risarcimento di EUR 44951,24 all’[OSCURATO:PERSONA] e un risarcimento di EUR 111042,48 all’[OSCURATO:PERSONA] per il danno patrimoniale subìto da ciascuna di tali società a causa della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑76/06
, non pubblicata,
EU:T:2011:672
), e del 16 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑78/06
, non pubblicata,
EU:T:2011:673
) (in prosieguo, congiuntamente: le «cause T‑76/06 e T‑78/06»), e ha respinto il ricorso quanto al resto.
Fatti
2
Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 2006, l’[OSCURATO:PERSONA] da una parte, e l’[OSCURATO:PERSONA], dall’altra, hanno proposto, ciascuna, un ricorso avverso la decisione C(2005) 4634 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo [101 TFUE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali) [in prosieguo: la «decisione C(2005) 4634»]. Nei loro ricorsi, esse chiedevano, in sostanza, che il Tribunale annullasse tale decisione nella parte che le riguardava o, in subordine, riducesse l’importo dell’ammenda loro inflitta.
3
Con sentenze del 16 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑76/06
, non pubblicata,
EU:T:2011:672
), e del 16 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑78/06
, non pubblicata,
EU:T:2011:673
), il Tribunale ha respinto tali ricorsi.
4
Con atti introduttivi depositati il 24 gennaio 2012, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto impugnazioni avverso le sentenze del 16 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑76/06
, non pubblicata,
EU:T:2011:672
), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑78/06
, non pubblicata,
EU:T:2011:673
).
5
Con sentenze del 22 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑35/12 P
,
EU:C:2014:348
), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑36/12 P
,
EU:C:2014:349
), la Corte ha respinto tali impugnazioni.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
6
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2015, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE contro l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea o dalla [OSCURATO:PERSONA], per il risarcimento del danno che tali società avrebbero subito a causa dell’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale nell’ambito delle cause T‑76/06 e T‑78/06.
7
Con ordinanza del 4 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Unione europea (
T‑40/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:133
), la [OSCURATO:PERSONA] è stata estromessa dalla presente causa quale rappresentante dell’Unione, in seguito alla rinuncia parziale delle ricorrenti.
8
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato e statuito quanto segue:
«1)
L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un’indennità di EUR 44951,24 alla [[OSCURATO:PERSONA]] e un’indennità di EUR 111042,48 alla [[OSCURATO:PERSONA]] per il danno materiale subìto da ciascuna di tali società in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause [T‑76/06 e T‑78/06]. Ciascuna di tali indennità sarà rivalutata con interessi compensativi, a decorrere dal 27 gennaio 2015 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di riferimento, da Eurostat ([OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea) nello Stato membro di stabilimento delle società in questione.
2)
Ciascuna delle indennità menzionate al precedente punto 1) sarà maggiorata di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
La [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [l’Unione europea], rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’altra, sopporteranno le proprie spese.
5)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese».
Conclusioni delle parti
9
Con la sua impugnazione nella causa C‑174/17 P, l’Unione europea chiede che la Corte voglia:
–
annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata;
–
respingere, in quanto infondata, la domanda proposta in primo grado dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere il pagamento di un importo pari a EUR 3495038,66 a titolo di risarcimento del danno da esse asseritamente subito a causa della violazione dell’obbligo di statuire entro un termine ragionevole, e
–
condannare l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
10
L’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] chiedono che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione, e
–
condannare la ricorrente alle spese.
11
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione sotto tutti questi profili.
12
Con la loro impugnazione nella causa C‑222/17 P, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] chiedono che la Corte voglia:
–
dichiarare il presente ricorso ricevibile;
–
annullare la sentenza impugnata;
–
condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, a versare EUR 3495038,66 (di cui EUR 355118,67 corrispondono alle commissioni bancarie aggiuntive ed EUR 3139919,99 corrispondono agli interessi sull’ammenda aggiuntivi) a titolo di risarcimento per la violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, importo da maggiorarsi con gli interessi compensativi a un tasso equivalente al tasso di inflazione annuo in Spagna calcolato da Eurostat per il periodo compreso tra il 27 gennaio 2015 e il 17 febbraio 2017 nonché con gli interessi di mora al tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, calcolati a decorrere da tale data e fino al pagamento effettivo, e
–
condannare l’Unione europea alle spese.
13
L’Unione europea chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione dichiarandola parzialmente irricevibile e parzialmente infondata oppure infondata, e
–
condannare le ricorrenti alle spese.
14
Con ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte, del 17 aprile 2018, le cause C‑174/17 P e C‑222/17 P sono state riunite ai fini delle conclusioni e della sentenza.
Sulle impugnazioni
15
L’Unione europea deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑174/17 P.
16
L’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] deducono cinque motivi a sostegno della loro impugnazione nella causa C‑222/17 P.
Sul primo motivo di impugnazione nella causa C‑174/17 P
Argomenti delle parti
17
Con il suo primo motivo, l’Unione europea sostiene che il Tribunale, ravvisando un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e la perdita subita dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] a causa del pagamento di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento di tale termine, ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «nesso causale».
18
In particolare, l’Unione europea ritiene che il Tribunale si sia basato sull’errata premessa secondo cui la scelta di costituire una garanzia bancaria si esercita in un solo e unico momento nel tempo, ossia nel momento della «scelta iniziale» di costituire tale garanzia. Orbene, dato che l’obbligo di pagare l’ammenda sussisteva durante l’intero procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, e persino oltre tale periodo, poiché l’ammenda non è stata annullata, le ricorrenti di primo grado avevano la possibilità di pagare l’ammenda e di dare quindi esecuzione all’obbligo sulle stesse gravante a tale riguardo. Avendo la possibilità di pagare, in ogni momento, l’ammenda, la scelta di tali ricorrenti di sostituire detto pagamento con una garanzia bancaria sarebbe una scelta continuata, compiuta dalle stesse nel corso dell’intero procedimento. Pertanto, la causa determinante del pagamento delle spese di garanzia bancaria risiederebbe nella loro scelta personale di non pagare l’ammenda e di sostituire tale pagamento con una garanzia bancaria, e non nella violazione del termine ragionevole di giudizio.
19
[OSCURATO:PERSONA] condivide gli argomenti dedotti dall’Unione europea.
20
L’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sostengono che il Tribunale non ha commesso errori di diritto ai punti da 110 a 119 della sentenza impugnata, e fanno valere che la causa determinante del pagamento delle spese di garanzia bancaria risiede non nella loro «scelta personale», come sembra affermare l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma risulta dall’attuazione dell’articolo 85 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (
GU 2002, L 357, pag. 1
).
21
A tale riguardo, le convenute osservano, in primo luogo, che dai termini di detta disposizione non risulta che la possibilità di garantire il pagamento è concepita come un’eccezione alla regola generale, ma che, al fine di chiedere dilazioni dei termini di pagamento, devono essere soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, garantire il pagamento e, dall’altro, pagare gli interessi. In secondo luogo, le opzioni di pagamento immediato o di costituzione di una garanzia bancaria sarebbero a disposizione dei richiedenti su un piano di parità, ragion per cui la scelta della seconda opzione non può comportare la conseguenza di interrompere il nesso causate tra l’illecito e il danno. In terzo luogo, la scelta derivante da una disposizione di diritto dell’Unione che offre al singolo un’alternativa prevedendola espressamente non può interrompere il nesso causale.
22
L’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] chiedono quindi il rigetto di tale motivo.
Giudizio della Corte
23
Occorre ricordare che, come già sottolineato dalla Corte, il presupposto relativo al nesso causale richiesto dall’articolo 340, secondo comma, TFUE concerne l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni dell’Unione e il danno, nesso di cui spetta al ricorrente fornire la prova, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno (ordinanza del 31 marzo 2011, Mauerhofer/[OSCURATO:PERSONA],
C‑433/10 P
, non pubblicata,
EU:C:2011:204
, punto
127
e giurisprudenza ivi citata).
24
Occorre quindi valutare se la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 sia la causa determinante del danno derivante dal pagamento di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento di detto termine per stabilire l’esistenza di un nesso diretto di causa-effetto tra il comportamento addebitato alla Corte di giustizia dell’Unione europea e il danno lamentato.
25
A tale riguardo, occorre osservare che, nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni proposto contro la [OSCURATO:PERSONA], diretto a conseguire, segnatamente, il rimborso delle spese di garanzia sostenute dalle ricorrenti onde ottenere la sospensione delle decisioni di recupero delle restituzioni di cui trattasi, decisioni successivamente oggetto di revoca, la Corte ha dichiarato che, quando una decisione che impone il pagamento di un’ammenda riconosce la facoltà di costituire una garanzia destinata a garantire tale pagamento e gli interessi moratori, in attesa dell’esito di un ricorso proposto avverso detta decisione, il danno che consiste nelle spese per la costituzione della garanzia non deriva da tale decisione, bensì dalla scelta personale dell’interessato di costituire una garanzia piuttosto che di dare immediatamente esecuzione all’obbligo di rimborso. In tali circostanze, la Corte ha dichiarato che non vi era alcun nesso causale diretto tra il comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] e il danno lamentato (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2013, Inalca e Cremonini/[OSCURATO:PERSONA],
C‑460/09 P
,
EU:C:2013:111
, punti
118
e
120
).
26
Orbene, il Tribunale ha dichiarato, al punto 112 della sentenza impugnata, che i fatti discussi nella causa che esso era chiamato a esaminare divergevano sostanzialmente da quelli accertati in tale giurisprudenza, ragion per cui il nesso tra il superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e il pagamento di spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente a tale superamento non poteva essere stato interrotto dalla scelta iniziale dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] di non pagare immediatamente l’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634 della [OSCURATO:PERSONA] e di costituire una garanzia bancaria.
27
In particolare, come emerge dai punti 110 e 111 della sentenza impugnata, le due circostanze su cui il Tribunale si è basato per giungere alla conclusione enunciata al punto 112 di tale sentenza sono, da un lato, che, nel momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno costituito una garanzia bancaria, la violazione del termine ragionevole di giudizio non era prevedibile e che tali società potevano legittimamente attendersi che detti ricorsi fossero esaminati entro un termine ragionevole e, dall’altro, che il superamento del termine ragionevole di giudizio si è verificato dopo la scelta iniziale dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] di costituire detta garanzia.
28
Orbene, le due circostanze prospettate dal Tribunale ai punti 110 e 111 della sentenza impugnata non possono assumere rilevanza per ritenere che il nesso causale tra la violazione del termine ragionevole di giudizio, nell’ambito delle cause T‑76/06 e T‑78/06, e il danno subito dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], a causa del pagamento di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento di detto termine, non possa essere stato interrotto dalla scelta di dette imprese di costituire tale garanzia.
29
Infatti, ciò varrebbe solo nel caso in cui il mantenimento della garanzia bancaria rivestisse carattere obbligatorio, con la conseguenza che l’impresa che avesse proposto ricorso avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che le infliggeva un’ammenda, e che avesse scelto di costituire una garanzia bancaria al fine di non dare immediata esecuzione a tale decisione, non avrebbe avuto il diritto, prima della data di pronuncia della sentenza nell’ambito di detto ricorso, di pagare tale ammenda e di porre fine alla garanzia bancaria da essa costituita (sentenza odierna, C‑138/17 P e C‑146/17 P, Unione europea/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 28).
30
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 37, 50 e 51 delle sue conclusioni, e come già rilevato dalla Corte, così come la costituzione della garanzia bancaria, il mantenimento della stessa rientra nella libera discrezionalità dell’impresa interessata alla luce dei suoi interessi finanziari. Infatti, nessuna disposizione del diritto dell’Unione impedisce a tale impresa di porre fine, in qualsiasi momento, alla garanzia bancaria che essa ha costituito e di pagare l’ammenda inflitta, quando, alla luce dell’evoluzione delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento della costituzione di detta garanzia, detta impresa consideri tale opzione più vantaggiosa per se stessa. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, qualora lo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale induca l’impresa in questione a ritenere che la sentenza sarà pronunciata in data successiva a quella da essa inizialmente preventivata e che, di conseguenza, il costo della garanzia sarà superiore a quello da essa inizialmente previsto, al momento della costituzione di tale garanzia (sentenza odierna, C‑138/17 P e C‑146/17 P, Unione europea/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 29).
31
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che, da un lato, l’apertura della fase orale del procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 è avvenuta il 23 novembre 2010, come risulta dai rilievi svolti dal Tribunale al punto 65 della sentenza impugnata, e che, dall’altro, come risulta dal loro ricorso di primo grado, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] ritenevano che l’apertura della fase orale del procedimento sarebbe dovuta avvenire, al più tardi, nel mese di febbraio 2009 per quanto riguarda la causa T‑76/06 e nel mese di ottobre 2008 per quanto riguarda la causa T‑78/06, è necessario constatare che, a partire da tali date, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] non potevano ignorare che la durata dei procedimenti nelle summenzionate cause avrebbe superato quella da essa inizialmente prevista, e che tali società potevano riconsiderare l’opportunità di mantenere la garanzia bancaria alla luce delle spese supplementari che il mantenimento di tale garanzia avrebbe potuto comportare.
32
Ciò considerato, la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 non può essere la causa determinante del danno subito dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] a causa del pagamento di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento di tale termine. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, tale danno è il risultato della scelta personale compiuta dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] di mantenere la garanzia bancaria nel corso dell’intero procedimento in dette cause, nonostante le conseguenze finanziarie che ciò comportava.
33
Dalle suesposte considerazioni consegue che, ravvisando un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e la perdita subita dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] a causa del pagamento di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento di tale termine, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «nesso causale».
34
Di conseguenza, dato che questo motivo deve essere accolto, occorre annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, senza che sia necessario pronunciarsi sul secondo motivo dedotto dall’Unione europea a sostegno della propria impugnazione nella causa C‑174/17 P.
Sui motivi d’impugnazione dal terzo al quinto nella causa C‑222/17 P
35
I motivi da terzo a quinto vertono, rispettivamente, su un errore di diritto nell’applicazione del principio di statuire ultra petita, su una violazione dei diritti della difesa dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché su una motivazione contraddittoria per quanto riguarda il periodo di risarcimento.
36
Dato che tali motivi si riferiscono all’importo del risarcimento concesso dal Tribunale per il danno patrimoniale subito a causa del pagamento, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio, e che, come emerge dal punto 34 della presente sentenza, il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata è stato annullato, non è più necessario esaminare tali motivi.
Sul secondo motivo di impugnazione nella causa C‑222/17 P
Argomenti delle parti
37
Con il suo secondo motivo, che occorre esaminare anteriormente al primo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sostengono che il Tribunale – respingendo la loro domanda di risarcimento per il danno patrimoniale subito a causa del pagamento di interessi di mora aggiuntivi sull’importo dell’ammenda inflitta, con la motivazione che le ricorrenti non avevano fornito alcun elemento che consentisse di dimostrare che, nel corso del periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio, l’importo degli interessi di mora era stato superiore al vantaggio di cui esse avevano potuto beneficiare grazie alla disponibilità, nel corso di detto periodo, dell’importo dell’ammenda maggiorato degli interessi di mora, e che, pertanto, le ricorrenti non avevano dimostrato di aver subito una perdita reale e certa a causa del pagamento di tali interessi – ha commesso un errore di diritto nella determinazione del danno patrimoniale subito.
38
Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], tale dimostrazione non sarebbe necessaria per dimostrare l’esistenza di un danno effettivo. L’importo aggiuntivo correlato all’ammenda che corrisponderebbe agli interessi di mora sarebbe, analogamente alle commissioni derivanti dalla concessione di garanzie bancarie, un costo finanziario effettivamente sopportato che non sarebbe esistito senza il comportamento illecito del Tribunale. In tale contesto, sarebbe incoerente qualificare simili commissioni come «danno risarcibile», senza esigere alcuna dimostrazione nel senso indicato al punto 37 della presente sentenza, e non utilizzare, invece, tale qualificazione con riferimento al costo finanziario corrispondente agli interessi di mora.
39
Similmente alle ricorrenti, l’Unione europea riconosce che la sentenza impugnata presenta un’incoerenza per quanto riguarda la valutazione, da un lato, dell’asserito danno derivante dal pagamento di interessi sull’importo dell’ammenda e, dall’altro, dell’asserito danno derivante dalle spese di garanzia bancaria. Tuttavia, a differenza delle ricorrenti, l’Unione europea ritiene che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto riguardante solamente l’esame di quest’ultimo danno.
Giudizio della Corte
40
In via preliminare, occorre ricordare che, come rilevato dal Tribunale al punto 84 della sentenza impugnata, qualsiasi danno di cui viene chiesto il risarcimento nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, deve essere reale e certo (sentenza del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C‑45/15 P
,
EU:C:2017:402
, punto
61
e giurisprudenza ivi citata).
41
In tale contesto, occorre rilevare, come fatto dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, che, poiché un atto o un’omissione di un’istituzione dell’Unione può dar luogo a determinati costi per l’impresa ma, al tempo stesso, può farle conseguire taluni guadagni, può ritenersi che vi sia un danno, ai sensi dell’articolo 340 TFUE, solo nel caso in cui la differenza netta tra i costi e i benefici derivanti dalla condotta addebitata a detta istituzione sia negativa.
42
Così, quanto all’asserito danno derivante dal pagamento di interessi di mora sull’importo dell’ammenda nel corso del periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio, è solo nel caso in cui gli interessi decorsi in tale periodo siano superiori al vantaggio conseguito dalle ricorrenti grazie alla disponibilità, nel corso di tale periodo, della somma pari all’importo dell’ammenda maggiorato degli interessi di mora che può ravvisarsi l’esistenza di un danno reale e certo (sentenza odierna, C‑150/17 P, Unione europea/Kendrion, punto 88).
43
Peraltro, la Corte ha precisato che spetta alla parte che chiama in causa la responsabilità extracontrattuale dell’Unione fornire prove concludenti in ordine sia all’esistenza sia all’entità del danno lamentato (sentenza del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C‑45/15 P
,
EU:C:2017:402
, punto
62
e giurisprudenza ivi citata).
44
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha anzitutto precisato, al punto 97 della sentenza impugnata, che è stata l’[OSCURATO:PERSONA] a pagare l’importo totale degli interessi di mora giunti a scadenza durante il procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06.
45
Successivamente, al punto 100 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, durante il procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, la [OSCURATO:PERSONA] non ha pagato l’importo dell’ammenda né gli interessi di mora, ragion per cui, nel corso di tale procedimento, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la disponibilità della somma corrispondente all’importo di tale ammenda maggiorata degli interessi di mora.
46
Infine, al punto 101 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le ricorrenti non avevano addotto elementi che consentissero di dimostrare che, durante il periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, l’importo degli interessi di mora, successivamente pagati dall’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], fosse maggiore del vantaggio di cui tale società ha potuto beneficiare grazie alla disponibilità della somma corrispondente all’importo dell’ammenda aumentata degli interessi di mora.
47
In tali circostanze, come risulta dai punti da 40 a 43 della presente sentenza, correttamente il Tribunale, da un lato, ha dichiarato, al punto 102 della sentenza impugnata, che non era stato dimostrato dalle ricorrenti che, durante il periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, l’[OSCURATO:PERSONA] avesse subito un danno reale e certo correlato al pagamento di interessi di mora sull’importo dell’ammenda non pagata e, dall’altro, ha pertanto respinto, al punto 103 della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento di un asserito danno subìto a tale titolo.
48
Quanto al resto, per la parte in cui le ricorrenti fanno valere, in fase di impugnazione, di aver subito un danno patrimoniale certo equivalente almeno alla differenza tra, da un lato, il costo della dilazione del pagamento dell’ammenda e del pagamento dei corrispondenti interessi di mora e, dall’altro, il costo risultante da un’ipotesi di pagamento immediato dell’ammenda possibile grazie a un finanziamento sul mercato del credito, la loro argomentazione dev’essere respinta in quanto irricevibile, dato che essa implica l’esame di un nuovo motivo in corso di giudizio. Infatti, secondo costante giurisprudenza, consentire a una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, alla valutazione, da parte del Tribunale, dei motivi discussi dinanzi ad esso (sentenza del 3 luglio 2014, Electrabel/[OSCURATO:PERSONA],
C‑84/13 P
, non pubblicata,
EU:C:2014:2040
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata).
49
Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto perché in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul primo motivo di impugnazione nella causa C‑222/17 P
Argomenti delle parti
50
Il primo motivo è diviso in due parti.
51
Con la prima parte del loro primo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] addebitano al Tribunale di essere incorso in un duplice difetto di motivazione laddove esso ha concluso, ai punti 69 e 72 della sentenza impugnata, da un lato, che un periodo di 15 mesi tra la fine della fase scritta e l’apertura della fase orale del procedimento costituisce, in linea di principio, un lasso di tempo adeguato per esaminare cause che riguardano l’applicazione del diritto della concorrenza e, dall’altro, che l’esame parallelo di cause connesse può giustificare un prolungamento, della durata di un mese per ogni ulteriore causa connessa, del periodo che separa la fine della fase scritta del procedimento dall’apertura della fase orale del procedimento, senza, tuttavia, fornire giustificazioni o elementi concreti a sostegno di tali conclusioni.
52
Con la seconda parte del primo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] addebitano, in primo luogo, al Tribunale di aver fornito una motivazione contraddittoria per aver affermato, in un primo tempo, al punto 72 della sentenza impugnata, che il vincolo di connessione tra due cause giustifica un prolungamento di un mese, e, in secondo tempo, al punto 80 della sentenza impugnata, che «il vincolo di connessione molto stretto tra la causa T‑76/06 e la causa T‑78/06 ha giustificato un prolungamento, della durata di altri quattro mesi, del periodo compreso tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento nella causa T‑78/06».
53
L’Unione europea contesta l’argomentazione delle ricorrenti.
Giudizio della Corte
54
Occorre rilevare che, nel loro ricorso di primo grado, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] chiedevano, in sostanza, al Tribunale di condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea al pagamento di un risarcimento di importo pari a EUR 3495038,66, ossia EUR 355118,67 per spese di garanzia bancaria ed EUR 3139919,99 per interessi di mora, affinché fosse risarcito il danno cagionato alle medesime a causa della violazione del termine ragionevole di giudizio nell’ambito delle cause T‑76/06 e T‑78/06.
55
Al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha condannato l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, a pagare un risarcimento di EUR 44951,24 all’[OSCURATO:PERSONA] nonché un risarcimento di EUR 111042,48 all’[OSCURATO:PERSONA], per il danno patrimoniale subìto da ciascuna di tali società a causa della suddetta violazione. Dai punti da 129 a 134 della sentenza impugnata emerge che tali risarcimenti corrispondono, concretamente, alle spese di garanzia bancaria sostenute da tali società nel periodo compreso tra il 16 marzo 2010 e il 14 gennaio 2011.
56
Tanto premesso, come indicato al punto 34 della presente sentenza, il primo motivo dell’impugnazione nella causa C‑174/17 P è stato accolto, con conseguente annullamento del punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata.
57
Peraltro, il secondo motivo dell’impugnazione nella causa C‑222/17 P, che riguarda l’asserito danno patrimoniale derivante dal pagamento di interessi di mora nel corso del periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, è stato respinto in quanto infondato al punto 49 della presente sentenza.
58
Ciò considerato, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 83 e 84 delle sue conclusioni, anche ipotizzando che le due parti del primo motivo fossero fondate e che, pertanto, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella determinazione della durata del superamento del termine ragionevole, non ne conseguirebbe né l’annullamento della sentenza impugnata né la concessione di un risarcimento più elevato a titolo del danno patrimoniale asseritamente subìto dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], dato che tali ricorrenti non hanno lamentato alcun danno diverso da quelli risultanti dalle spese di garanzia bancaria e dagli interessi corrisposti sull’importo dell’ammenda.
59
Di conseguenza, il primo motivo dev’essere integralmente respinto in quanto inoperante.
60
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’impugnazione nella causa C‑222/17 P deve essere integralmente respinta.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
61
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
62
Nella fattispecie, la Corte ritiene che occorra pronunciarsi definitivamente sul ricorso per risarcimento danni presentato dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale nella parte in cui è volto a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa del pagamento delle spese di garanzia bancaria al di là del termine ragionevole di giudizio nell’ambito delle cause T‑76/06 e T‑78/06.
63
A tale riguardo, occorre rammentare che, secondo giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione dell’Unione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato (sentenza del 20 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e BCE,
da C‑8/15 P a C‑10/15 P
,
EU:C:2016:701
, punto
64
e giurisprudenza ivi citata).
64
Come ricordato dal Tribunale al punto 55 della sentenza impugnata, quando uno di questi presupposti non è soddisfatto, il ricorso deve essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea,
C‑104/97 P
,
EU:C:1999:498
, punto
65
e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il giudice dell’Unione non è obbligato a esaminare tali presupposti in un determinato ordine (sentenza del 18 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA],
C‑419/08 P
,
EU:C:2010:147
, punto
42
e giurisprudenza ivi citata).
65
Per i motivi esposti ai punti da 23 a 33 della presente sentenza, il ricorso per risarcimento danni proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui è diretto ad ottenere un risarcimento di importo pari a EUR 3495038,66 a titolo del danno patrimoniale subìto a causa del superamento del termine ragionevole di giudizio nell’ambito delle cause T‑76/06 e T‑78/06, deve essere respinto.
Sulle spese
66
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
67
A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
68
Poiché l’Unione europea ha chiesto la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] alle spese e queste ultime sono rimaste soccombenti tanto nell’ambito dell’impugnazione nella causa C‑174/17 P quanto in quello della causa C‑222/17 P, dette società devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, tutte quelle sostenute dall’Unione europea nell’ambito di queste due impugnazioni.
69
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’Unione europea, da un lato, e l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], dall’altro, si faranno carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado.
70
L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Peraltro, conformemente all’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora una parte interveniente in primo grado che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione partecipi alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte, quest’ultima può decidere che le spese sostenute da detta parte interveniente restino a suo carico.
71
[OSCURATO:PERSONA], che era parte interveniente in primo grado e ha partecipato alla fase scritta del procedimento di impugnazione nella causa C‑174/17 P, si fa carico delle proprie spese sostenute sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C‑174/17 P.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 17 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Unione europea (
T‑40/15
,
EU:T:2017:105
), è annullato.
2)
L’impugnazione nella causa C‑222/17 P proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] SA ([OSCURATO:PERSONA]) e dall’[OSCURATO:PERSONA] SA è respinta.
3)
Il ricorso per risarcimento danni proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] SA ([OSCURATO:PERSONA]) e dell’[OSCURATO:PERSONA] SA, nella parte in cui è diretto a ottenere un risarcimento di importo pari a EUR 3495038,66 a titolo del danno patrimoniale subìto a causa del superamento del termine ragionevole di giudizio nell’ambito delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑76/06
, non pubblicata,
EU:T:2011:672
), e del 16 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑78/06
, non pubblicata,
EU:T:2011:673
), è respinto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] SA ([OSCURATO:PERSONA]) e l’[OSCURATO:PERSONA] SA si fanno carico, oltre che delle proprie spese, di tutte quelle sostenute dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’ambito delle presenti impugnazioni, nonché delle proprie spese sostenute in primo grado.
5)
L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, si fa carico delle proprie spese sostenute in primo grado.
6)
[OSCURATO:PERSONA] europea si fa carico delle proprie spese sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C‑174/17 P.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.