CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 15 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 26 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a plurimi episodi di reato di cui all'art. 628 cod. pen., nonché ai delitti di cui agli artt.648 e 635 cod. pen. e 2, 4 e 7 I. 895/1967. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contestaviolazione di legge, nonché eì vizio di motivazione, nell'applicazione della disciplina del concorso anomalo, con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116, comma 2 cod. pen. risulta privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 8 della sentenza impugnata in cui il secondo giudice ha individuato gli elementi dai quali desumere la partecipazione dell'imputato a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. in ognuno dei reati a lui ascritti); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta tM violazione di legge, con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del ravvedimento post delictum ex art. 62 n. 6 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto il comportamento collaborativo del prevenuto è già stato correttamente posto a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. fg. 8 della sentenza) e non risulta messo in evidenza in che modo siano state attenuate le conseguenze del reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P