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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 23556/2023

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Consigliere ORDINANZA sul ricorso 13107/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett ivamen te domic iliat o in Roma, via della Balduina 7 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] , rappres entato e difesodagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres entante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Arcione 71, pre sso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole dal quale è rappres entata e difes a , per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 10.11.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]la Corte d’appello di Milano ha dichiara to inammissibile l’appello ex art. 348-bis, c.p.c., avverso la decisione del Tribunale di Milano, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva rigett ato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme per restituzione di interessi anatocistici e per interessi non dovuti ed usurari, osservando che il Tribunale aveva correttamente motivato sull’applicazione degli interessi anatocistici dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], anche sulla base degli estratti- contoprodotti parzialmente dal correntista dal 2002 e che, pertanto, l’appello non presentava una ragionevole probabilità di accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso l’ordinanza della Corte territorialecon due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 820, c.3, 821, c.3, 1284, 1815, c.2, c.c., l. n. 108/96, 25, c.3, d.lgs. n. 342/99, 7 delibera CICR 9.2.2000, per aver la Corte d’appello escluso l’anatocismo e il superamento del tasso-soglia usurario; in particolare, il ricorrente assume che per escludere l’anatocismo non era sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta ufficialeeffettuata dalla banca, a seguito della declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 25, c.3, TU n. 342/99 (sulla legittimità della clausole di capitalizzazione stipulate prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000), essendo invece necessaria l’accettazione del correntista circa la pattuizione della pari periodicità degli interessi creditori e debitori.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 61, 115, 116, 356, c.p.c., per non aver la Corte d’appellodisposto una c.t.u. contabile circa i maggiori interessi maturati nel primo semestre del 2000, pur in mancanza degli estratti-conto del periodo antecedente al 2002.

Il ricorso èinammissibile, in quanto il ricorrente ha impugnato la sola ordinanza della Corte d’appello ex art. 348 - bis c . p . c . e non anche la sentenza del Tribunale nei cui confronti l’appello è stato dichiarato inammissibile, come si evince in maniera inequivocabile dai riferimenti testuali indicati nel ricorso(alle pagg. 2, 10 e nelle conclusioni).

Al riguardo, va osservato che, nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con l'ordinanza exart. 348 c.p.c., l'impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado exart. 348- ter , comma 3, c.p.c., atteso che l'impugnazione per cassazione della predetta ordinanza è consentita solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consente oppure sia affetta da vizi processuali (Cass., n. 35279/22; n. 23334/19).

Per giunta il ricorrente non indica neppure quando gli sia stata comunicata l’ordinanza agli effetti del termine previsto dall’art.348- ter, comma 3, c.p.c.

Nella specie, l’ordinanza della Corte d’appello è stata appellata non per vizi propri, bensì sulla base di critiche di merito formulate riguardo alla sentenza del Tribunaleche essa ha confermato.

La sentenza di primo grado non risulta neppure prodotta e soprattutto non è impugnata; il che, per giunta, priva di interesse l’impugnazione dell’ordinanza per ragioni sue autonome, quand’anche si volesse ritenereche essa abbia aggiunto nella sostanza altre motivazioni a quelle di primo grado.

Invero, in ordine a tale ultima fattispecie, va altresì rilevato che il provvedimento con il quale il giudice, pur dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 348-bis e 348 - ter , c.p.c., rilevi l'inesattezza della motivazione della decisione di primo grado e sostituisca ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto, sebbene abbia la veste formale di ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza di merito, sicché è ricorribile direttamente per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., fermo restando, in ogni caso, il termine prescritto dall'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., atteso che, applicando all'ordinanza avente contenuto di sentenza il termine lungo dalla comunicazione exart. 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l'ordinanza (Cass., n. 3023, 08/02/2018).

Le spese seguono la soccombenza, liquidatecome in dispositivo .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.200,00oltre iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 13107/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett ivamen te domic iliat o in Roma, via della Balduina 7 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] , rappres entato e difesodagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres entante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Arcione 71, pre sso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole dal quale è rappres entata e difes a , per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 10.11.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]la Corte d’appello di Milano ha dichiara to inammissibile l’appello ex art. 348-bis, c.p.c., avverso la decisione del Tribunale di Milano, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva rigett ato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme per restituzione di interessi anatocistici e per interessi non dovuti ed usurari, osservando che il Tribunale aveva correttamente motivato sull’applicazione degli interessi anatocistici dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], anche sulla base degli estratti- contoprodotti parzialmente dal correntista dal 2002 e che, pertanto, l’appello non presentava una ragionevole probabilità di accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso l’ordinanza della Corte territorialecon due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 820, c.3, 821, c.3, 1284, 1815, c.2, c.c., l. n. 108/96, 25, c.3, d.lgs. n. 342/99, 7 delibera CICR 9.2.2000, per aver la Corte d’appello escluso l’anatocismo e il superamento del tasso-soglia usurario; in particolare, il ricorrente assume che per escludere l’anatocismo non era sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta ufficialeeffettuata dalla banca, a seguito della declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 25, c.3, TU n. 342/99 (sulla legittimità della clausole di capitalizzazione stipulate prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000), essendo invece necessaria l’accettazione del correntista circa la pattuizione della pari periodicità degli interessi creditori e debitori. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 61, 115, 116, 356, c.p.c., per non aver la Corte d’appellodisposto una c.t.u. contabile circa i maggiori interessi maturati nel primo semestre del 2000, pur in mancanza degli estratti-conto del periodo antecedente al 2002. Il ricorso èinammissibile, in quanto il ricorrente ha impugnato la sola ordinanza della Corte d’appello ex art. 348 - bis c . p . c . e non anche la sentenza del Tribunale nei cui confronti l’appello è stato dichiarato inammissibile, come si evince in maniera inequivocabile dai riferimenti testuali indicati nel ricorso(alle pagg. 2, 10 e nelle conclusioni). Al riguardo, va osservato che, nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con l'ordinanza exart. 348 c.p.c., l'impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado exart. 348- ter , comma 3, c.p.c., atteso che l'impugnazione per cassazione della predetta ordinanza è consentita solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consente oppure sia affetta da vizi processuali (Cass., n. 35279/22; n. 23334/19). Per giunta il ricorrente non indica neppure quando gli sia stata comunicata l’ordinanza agli effetti del termine previsto dall’art.348- ter, comma 3, c.p.c. Nella specie, l’ordinanza della Corte d’appello è stata appellata non per vizi propri, bensì sulla base di critiche di merito formulate riguardo alla sentenza del Tribunaleche essa ha confermato. La sentenza di primo grado non risulta neppure prodotta e soprattutto non è impugnata; il che, per giunta, priva di interesse l’impugnazione dell’ordinanza per ragioni sue autonome, quand’anche si volesse ritenereche essa abbia aggiunto nella sostanza altre motivazioni a quelle di primo grado. Invero, in ordine a tale ultima fattispecie, va altresì rilevato che il provvedimento con il quale il giudice, pur dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 348-bis e 348 - ter , c.p.c., rilevi l'inesattezza della motivazione della decisione di primo grado e sostituisca ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto, sebbene abbia la veste formale di ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza di merito, sicché è ricorribile direttamente per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., fermo restando, in ogni caso, il termine prescritto dall'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., atteso che, applicando all'ordinanza avente contenuto di sentenza il termine lungo dalla comunicazione exart. 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l'ordinanza (Cass., n. 3023, 08/02/2018). Le spese seguono la soccombenza, liquidatecome in dispositivo . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.200,00oltre iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,
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