CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 08478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 12642/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 102/2022 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 28/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero domanda di “confessoria servitutis” di passaggio su una scala nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Campobasso, l’impugnazione degli attori. 2. 1. La Corte d’appello escluse la sussistenza della servitù, che gli appellanti rivendicavano per titolo, usucapione o destinazione del padre di famiglia, sulla base dei seguenti argomenti: non era stata data prova delle opere visibili e permanenti; dell’esercizio ultraventennale; della primigenia appartenenza dell’immobile a un unico proprietario; che al momento della divisione si fosse dato luogo all’asservimento; era stata manifestata volontà contraria alla costituzione della servitù. La Corte giudicò irrilevante la ricostruzione effettuata dai tecnici di parte attrice e le prove testimoniali. 3. Avverso la sentenza di secondo grado gli insoddisfatti appellanti propongono ricorso sulla base di due motivi. Gli intimati resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. 4. Con i due motivi, tra loro correlati, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1027, 1031, 1061, 1062, 1158, 2697, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione . Assumono i ricorrenti che la situazione dei luoghi era inconfutabilmente provata dalle consulenze di parte, che non avevano espresso valutazioni personali, ma avevano riscontrato lo stato dei luoghi. Dagli atti si ricavava che l’immobile era appartenuto a un solo proprietario, con conseguente destinazione della scala a servitù per destinazione del padre di famiglia. La Corte d’appello aveva, inoltre, errato nel valutare la prova testimoniale. 5. Il complesso censuratorio, diretto a un improprio riesame di merito, non supera lo scrutinio d’ammissibilità per il concorrere di una pluralità di autonome ragioni. La critica non si confronta con la motivazione, la quale aveva chiarito che gli esponenti avevano taciuto l’esistenza di un’altra scala, la quale consentiva loro dia accedere al proprio immobile. Né i ricorrenti avevano provato gli elementi costitutivi di cui all’art. 1062 cod. civ., e, in primo luogo, la situazione di asservimento al momento della divisone, ovvero l’assenza di una volontà contraria alla sostituzione di una servitù da parte dell’originario unico proprietario. La contestazione del vaglio probatorio, oltre che sommamente generico, non essendo state indicate le testimonianze che la Corte locale avrebbe mal valutato è, comunque inammissibile. Invero, la ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Infine, trovando applicazione, come si è anticipato, “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 6. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 7. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, distratte in favore dei difensori, dichiaratisi anticipatari. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par