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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 17524/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/04/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 28 aprile 2021 (depositato il giorno 14 luglio 2021) la Corte di appello di Catania ha confermato, per quanto qui di interesse, quello emesso il 3 giugno 2016 dal Tribunale di Catania il quale - accertata incidentalmente la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] - aveva tra l'altro ordinato la confisca delle quote di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dell'immobile sito in Catania, via della Misericordia intestati ad [OSCURATO:PERSONA] (convivente del Guglielmino), ritenendo tali beni nella disponibilità del proposto.

2. Avverso il citato decreto [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone tempestivo ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 7 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

2.1. In particolare, sostiene la ricorrente, la Corte territoriale ha erroneamente applicato le norme ed i principi che disciplinano la materia delle misure di prevenzione patrimoniali con riferimento alla confisca di beni nella titolarità di soggetti terzi e ha omesso di motivare in ordine alla confisca dell'immobile a lei intestato.

2.2. Il totale difetto di motivazione sarebbe riferibile alla presunzione di disponibilità, ad opera del proposto, dei beni del coniuge e dei familiari conviventi; presunzione che dovrebbe pur sempre essere ancorata a presupposti di fatto, oggettivamente verificabili, di cui le risultanze processuali, integrate dalle produzioni documentali difensive, non recherebbero traccia, e che al contrario sarebbe stata vinta dalla consulenza di parte, mediante l'indicazione specifica dei redditi nella disponibilità del convivente anzidetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre anzitutto ricordare che il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice di definizione nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.).

È scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di cassazione quella carenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursi nella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez.

U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv. 266365).2.

Ciò posto, tenuto conto che il ricorso riguarda esclusivamente l'immobile sopra indicato, si rileva che esso è fondato poiché la Corte territoriale ha totalmente omesso di motivare sul punto avendo argomentato esclusivamente rispetto alla società [OSCURATO:PERSONA], nonostante il gravame proposto dalla Pardo riguardasse entrambi i beni oggetto di confisca (vedi il secondo motivo del ricorso in appello e pagg. 17 e 18 del decreto impugnato).

3. Pertanto il provvedimento deve essere annullato con rinvio degli atti alla Corte di appello di Catania per nuovo esame, limitatamente alla confisca del bene immobile sito in Catania via della Misericordia ed intestato alla ricorrente.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca dell'immobile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania.

Così deciso il 6 aprile 2022.

Il CoRsiglier stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/04/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 28 aprile 2021 (depositato il giorno 14 luglio 2021) la Corte di appello di Catania ha confermato, per quanto qui di interesse, quello emesso il 3 giugno 2016 dal Tribunale di Catania il quale - accertata incidentalmente la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] - aveva tra l'altro ordinato la confisca delle quote di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dell'immobile sito in Catania, via della Misericordia intestati ad [OSCURATO:PERSONA] (convivente del Guglielmino), ritenendo tali beni nella disponibilità del proposto. 2. Avverso il citato decreto [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone tempestivo ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 7 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. 2.1. In particolare, sostiene la ricorrente, la Corte territoriale ha erroneamente applicato le norme ed i principi che disciplinano la materia delle misure di prevenzione patrimoniali con riferimento alla confisca di beni nella titolarità di soggetti terzi e ha omesso di motivare in ordine alla confisca dell'immobile a lei intestato. 2.2. Il totale difetto di motivazione sarebbe riferibile alla presunzione di disponibilità, ad opera del proposto, dei beni del coniuge e dei familiari conviventi; presunzione che dovrebbe pur sempre essere ancorata a presupposti di fatto, oggettivamente verificabili, di cui le risultanze processuali, integrate dalle produzioni documentali difensive, non recherebbero traccia, e che al contrario sarebbe stata vinta dalla consulenza di parte, mediante l'indicazione specifica dei redditi nella disponibilità del convivente anzidetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre anzitutto ricordare che il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice di definizione nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). È scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di cassazione quella carenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursi nella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv. 266365).2. Ciò posto, tenuto conto che il ricorso riguarda esclusivamente l'immobile sopra indicato, si rileva che esso è fondato poiché la Corte territoriale ha totalmente omesso di motivare sul punto avendo argomentato esclusivamente rispetto alla società [OSCURATO:PERSONA], nonostante il gravame proposto dalla Pardo riguardasse entrambi i beni oggetto di confisca (vedi il secondo motivo del ricorso in appello e pagg. 17 e 18 del decreto impugnato). 3. Pertanto il provvedimento deve essere annullato con rinvio degli atti alla Corte di appello di Catania per nuovo esame, limitatamente alla confisca del bene immobile sito in Catania via della Misericordia ed intestato alla ricorrente. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca dell'immobile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania. Così deciso il 6 aprile 2022. Il CoRsiglier stensore
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