CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 22182/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 13.000,00 di multa per i reati di cui in epigrafe; -- che il ricorso per cassazione avverso la predetta decisione è stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; -- che tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Almmende della somma di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] L,e1.11( [OSCURATO:PERSONA]