CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 dicembre 2025
Cassazione n. 17869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riesame di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, quale giudicedel riesame, ha confermato l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lostesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato inordine al reato previsto dagli artt.73, comma 4 e 80, del d.P.R. 9 ottobre 1990,n.309, contestato per la detenzione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di kg.41,225di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisa in sette panetti.In ordine ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale ha esposto che – sullabase degli atti trasmessi e riassunti nell’ordinanza impugnata – era emerso che, il4 dicembre 2025, personale in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri diNapoli-Stella aveva effettuato un controllo presso un’abitazione sita in via delCamposanto n.13 e che, dopo avere suonato il campanello di ingresso senzaricevere risposta, era stato notato un soggetto, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA],lanciare dalla finestra alcun involucri in cellophane con l’aiuto di una donna, poiidentificata in [OSCURATO:PERSONA], tentando successivamente di recuperarli e nonriuscendo nella condotta per l’intervento degli operanti; che i suddetti involucrierano risultati contenere hashish e che, all’esito della successiva perquisizionedomiciliare presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], era stato rinvenuto materiale idoneo alconfezionamento di sostanza stupefacente tra cui, in particolare, una macchinasigillatrice del cellophane e un pacco di buste del medesimo materiale, oltre adappunti manoscritti con indicazione di nominativi associati a utenze telefoniche edi conteggi.Il giudice distrettuale ha quindi ritenuto sussistente il presupposto dellagravità indiziaria, anche alla luce delle ammissioni operate dal ricorrente in sededi udienza di convalida, ritenendo altresì perfezionata l’aggravante della ingentequantità, visto l’elevatissimo dato ponderale della sostanza in sequestro.Sul piano della risposta cautelare, ha argomentato che le modalità del fattodenotassero un organico inserimento del ricorrente nell’ambito di contesti dediti altraffico di stupefacenti su vasta scala, ritenendo la misura di massimo rigore comel’unica idonea a tutelare l’esigenza del pericolo di reiterazione.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MarioCortese, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ec), cod.proc.pen. – la violazione della legge penale sostanziale e il vizio dicontraddittorietà, illogicità o apparenza della motivazione quanto all’asseritasussistenza di un qualificato quadro indiziario in rapporto al reato ascrittonell’imputazione provvisoria.Riassunte le risultanze investigative, la difesa ha ritenuto che il Tribunaleavesse motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in manieracontraddittoria e meramente apparente, nonché in contrasto con i criteri direttiviimposti dal decreto del Ministro della Salute dell’11 aprile 2006; ha esposto,replicando quanto già dedotto in sede di procedimento di riesame, che il solonarcotest non fosse idoneo a individuare il peso netto e la qualità della sostanza,essendo necessaria una specifica perizia finalizzata ad accertare la qualità diprincipio attivo (THC); il tutto proprio in contrasto con il suddetto d.m., nella partein cui prevedeva la necessità di un esame tossicologico al fine di accertaresussistenza e quantità del principio medesimo; assumendo, altresì, che il Tribunalenon avesse adeguatamente argomentato in ordine alla deduzione difensiva in basealla quale l’indagato potesse essere individuato come mero custode dellostupefacente.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione della legge processuale in rapportoall’art.274 cod.proc.pen. e all’asserita sussistenza di esigenze cautelari tali dadover essere presidiate attraverso la custodia in carcere.Ha esposto che, ai sensi delle modifiche introdotte dalla l. 16 aprile 2015,n.47, la sola gravità del titolo di reato per cui si procede non è, da sola, idonea afar dedurre la sussistenza del pericolo di reiterazione in mancanza di ulteriorielementi forniti dal grado di concretezza e attualità, anche in considerazione dellostato di incensuratezza dell’indagato.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa del ricorrente hacontestato la motivazione del Tribunale del riesame in punto di sussistenza di graviindizi di colpevolezza; in particolare, dato per univocamente accertato ilperfezionamento della condotta di detenzione del materiale indicatonell’imputazione provvisoria, la difesa ha evidenziato la carenza di univoci esufficienti elementi tali da dedurre l’effettiva presenza e sussistenza del principioIl motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.Difatti, secondo un dato univocamente evidenziato dall’ordinanzaapplicativa (e in virtù del principio di reciproca integrazione tra ordinanzaapplicativa di misure cautelari e decisione del tribunale del riesame, insussistentenel solo caso di carenza assoluta di motivazione, sanzionata dall’art.309, comma9, cod.proc.pen., cfr. Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, Berlingeri, Rv. 266765; Sez.6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj, Rv. 261085), nella fase immediatamentesuccessiva all’arresto del ricorrente si è provveduto ad accertare la consistenzaqualitativa della sostanza in sequestro mediante esecuzione del narcotest.Il Tribunale, quindi, ha fatto coerente applicazione del principio in base alquale l'accertamento svolto – come nel caso di specie – mediante il solo narcotestconsente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza pur nonfornendo la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto, con laconseguenza che lo stesso deve ritenersi pienamente idoneo alla valutazione inordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato previstodall’art.73, T.U. stup., non essendo quindi necessaria l’esecuzione della periziainvocata dall’indagato (Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017, Morabito, Rv. 270486);sottolineando altresì – e pure evidenziando che la difesa non ha proposto unospecifico punto di doglianza su tale questione – che l’esecuzione del solo narcotest,nella fase cautelare, può ritenersi sufficiente anche ai fini della contestazionedell’aggravante dell’ingente quantità (Sez. 3, n. 33139 del 08/05/2024, Bacio, Rv.286840), nel caso in esame dedotta sulla base del rilevantissimo dato ponderaledella sostanza in sequestro.Quanto all’omessa valutazione della deduzione difensiva in base alla qualeil ricorrente potesse essere un mero detentore dello stupefacente, si tratta diconsiderazione meramente assertiva e autoevidente; e, in ogni caso, ancheastrattamente non idonea a escludere il concorso del ricorrente nella detenzioneai fini di spaccio, in relazione alla contestata disposizione incriminatrice;evidenziando, comunque e come già messo in luce in sede di ordinanza applicativa,che la contabilità e il materiale rinvenuto presso l’abitazione dell’indagato sonostati ritenuti – con argomentazioni non manifestamente illogiche - comesintomatiche della concreta effettuazione di un’attività diretta di cessione dellostupefacente.3. Il motivo inerente all’an delle esigenze cautelari è inammissibile inquanto estrinsecamente aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.In relazione alle argomentazioni del ricorrente - facenti riferimento al testodell’art.274, lett.c), cod.proc.pen., come risultante per effetto delle modificheintrodotte dalla l. 16 aprile 2015, n.47, in base al quale le situazioni di attuale econcreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non possono esseredesunte «esclusivamente» dalla qualità del titolo di reato per cui si procede -questa Corte ha evidenziato che tale formulazione normativa non osta allaconsiderazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e dellecircostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanzedi fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi divalutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta delsoggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017,Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798).Nel caso in esame, il giudice distrettuale non si è limitato a prendere inesame il solo dato formale della contestazione, ma lo ha valutato in combinazionecon il concreto dato ponderale e in rapporto alla conseguente e non illogicadeduzione in ordine al carattere sintomatico del dato medesimo rispettoall’inserimento del ricorrente all’interno di un’attività di spaccio espletata su largascala, di modo che non è sussistente la denunciata carenza motivazionale.A ciò dovendosi aggiungere, rispetto all’elemento della proporzionalità dellarisposta cautelare – comunque non oggetto di sviluppato profilo di censuranell’ambito dell’esposizione del motivo – che già il giudice procedente avevaformulato espresse considerazioni in ordine alla non sussistenza dei presuppostiper l’applicazione della gradata misura degli arresti domiciliari accompagnata damisure elettroniche di controllo (in conformità con i criteri dettati da Sez. U, n.20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 – 01, con le precisazioni poi fornite, trale altre, da Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343).4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Segue, altresì, la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimentidi cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]