CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 41161/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis, cod. pen., non è consentito perché reiterativo di doglianze già proposte in appello e ivi puntualmente disattese ed è anche manifestamente infondato, allorquando la censura verta su una motivazione priva di illogicità evidenti, come quella resa dal giudice adito, il quale ha adeguatamente fondato il diniego di applicazione della causa di non punibilità sulla base di argomenti corretti (si veda, nella specie, pag. 4 della sentenza impugnata ove si dimostra l’insussistenza del requisito di non abitualità, necessario al positivo riconoscimento dell’art. 131-bis, cod. pen.), in applicazione del consolidato principio di questa corte, a tenore del quale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]