CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 22170/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte dTpello di Palermo, con sentenza del 16/05/2024, ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Palermo, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 comma 1, comma 1 bis e comma 4, del d.P.R. 309 del 1990, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione ed. euro 1.720,00 di multa; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassaziorie l'imputato lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonchétancanza di 7q7 motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla penale responsabilità dell'imputato; -- che il motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato a richiamare principi di carattere generale in punto di omessa motivazione senza spiegare, come necessario, perché, con riferimento al caso di specie, la sentenza avrebbe fatto malgoverno degli stessi; --che quindi il motivo è del tutto aspecifico; --che d'altra parte la Corte d'Appello ha in particolare fornito una motivazione logica ed esaustiva in punto di responsabilità penale del ricorrente che, in sede di convalida dell'arresto del 25 maggio 2018, ammetteva di aver ceduto a terzi in data 23 maggio 2018 la sostanza i -7/2,u(-37.tal24— stupefacente. Sul punto la Cortes/precisa che significativo è apparso il quantitativo di droga / rinvenuto avente un principio attivo pari a 2,300 grammi, nonché la ripartizione in dosi dello stupefacente e il suo confezionamento in involucri di carta ricavata da volantini pubblicitari, l'occultamento della droga all'interno di un sacchetto verde e il rinvenimento di una somma di denaro pari a euro 30,00 nella tasca dei pantaloni indossati dal Marocco; -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore _,Il Presidente aria Beat .r- DEPOTTATA [OSCURATO:PERSONA] IN ;