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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 agosto 1953

Cassazione n. 19835/2025

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o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1953 avversoil decreto del 30/12/2024 del Giud ice di sorveglianza di Padova dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che , con il decre to impugnato, è stat o formulato richiamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , sottoposto alla pena sostitu tiva della detenzione domiciliare, al rispetto delle prescr izioni della misura in atto a suo carico , a fronte di segnalazione proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigodel 28 novembre 2024.

Rilevato, altresì, che avverso detto provvedimento è stato proposto tempestivo ricorso, con il quale si devolvevizio di violazione di legge in relazione agli artt. 39, 35-bis, 69 Ord. pen. e 24 e 111 Cost.Consideratoche la dife sa , a vv.

M. Mazzuocco ha fatto perven ire valida e tempestiva rinuncia, quale manifestazione univoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o m ezzo di procuratore spec iale ( Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276), risultando la rinuncia sottoscritta dallo stesso procuratore speciale, con allegazione di procura rilasciata dal ricorrente di persona, con sottoscrizione autenticata dal difensore.

Rilevatoche deriva l’inammissibilità del ricorso per rinuncia, ai sensi dell ’ art. 591 comma 1, lett. d) cod. proc. pen.,cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui aldispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1953 avversoil decreto del 30/12/2024 del Giud ice di sorveglianza di Padova dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che , con il decre to impugnato, è stat o formulato richiamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , sottoposto alla pena sostitu tiva della detenzione domiciliare, al rispetto delle prescr izioni della misura in atto a suo carico , a fronte di segnalazione proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigodel 28 novembre 2024. Rilevato, altresì, che avverso detto provvedimento è stato proposto tempestivo ricorso, con il quale si devolvevizio di violazione di legge in relazione agli artt. 39, 35-bis, 69 Ord. pen. e 24 e 111 Cost.Consideratoche la dife sa , a vv. M. Mazzuocco ha fatto perven ire valida e tempestiva rinuncia, quale manifestazione univoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o m ezzo di procuratore spec iale ( Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276), risultando la rinuncia sottoscritta dallo stesso procuratore speciale, con allegazione di procura rilasciata dal ricorrente di persona, con sottoscrizione autenticata dal difensore. Rilevatoche deriva l’inammissibilità del ricorso per rinuncia, ai sensi dell ’ art. 591 comma 1, lett. d) cod. proc. pen.,cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui aldispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S
Decreto Cassazione n. 19835/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris