Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 19402/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5057/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Curatore fallimentare dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3193/20 della Corte d’Appello di Milano del 03/12/2020; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 4 luglio 2023.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5057/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Curatore fallimentare dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3193/20 della Corte d’Appello di Milano del 03/12/2020; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 luglio 2023. La
Decreto Cassazione n. 19402/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris