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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00723/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7452/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 559/2017 depositata il10/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Lecco, domandandone la condanna al pagamento dell’importo di € 9.350,47.

Esponeva all’uopo di aver fornito e posato una pavimentazione in porfiroide grigio, senza ricevere il saldo del prezzo pattuito.

Si costituiva il convenuto, invocando, in via riconvenzionale, l’annullamento del contratto.

Il giudice adito respingeva la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale, condannando altresì l’attrice alla restituzione dell’acconto.

Su gravame della società soccombente, con sentenza n. 559, depositata il 10 febbraio 2017, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’impugnazione e condannava il Marcelli a restituire, a sua volta, l’acconto nonché a corrispondere il saldo.

Il giudice di secondo grado sosteneva che il Tribunale avesse valutato erroneamente gli elementi probatori, riguardanti l’ordine effettuato in esito all’esame di un campione del materiale, la ritardata denuncia circa la qualità della pietra ed il suo valore, le risultanze della CTU e la deposizione dei testi Venini e [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, la questione della qualità della fornitura – dopo la posa ed un intervento di pulitura –sarebbe stata sollevata a due anni di distanza dalla vendita del prodotto, che, tra l’altro, corrispondeva esattamente a quanto ordinato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], che, in prossimità dell’udienza,ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di trattazione fra le parti, costituito dall’omessa indagine circa la volontà dell’acquirente in ordine alla res contrattuale, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’errore.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente trascurato qualsivoglia indagine, con riguardo all’intendimento del Marcelli di acquistare una pietra grigio/scura uniforme.

Avrebbe inoltre mancato di considerare la denuncia dei difetti, intervenuta il 4 agosto 2006 e non a due anni di distanza (ed a causa iniziata), ed anche la circostanza che l’acquirente volesse una pietra grigio/scura uniforme, destinata a rimanere inalterata nel tempo.

Il motivo è complessivamente infondato. 1.1) Con riguardo alla volontà dell’acquirente, la Corte d’appello ha affermato “E’ pacifico che l’ordine della pietra porfiroide di Branzi venne effettuato dal Marcelli dopo aver visionato, unitamente all’arch. [OSCURATO:PERSONA]…un campione del materiale, preventivamente mostratogli dal signor [OSCURATO:PERSONA] e poi dall’attrice fornito e posato in loco nel giugno 2006.

Ed è altrettanto pacifico che, dopo la posa ed un intervento di pulitura compiutovi dalla fornitrice, solo nel febbraio 2008, a distanza di due anni e a causa radicata avanti il tribunale, il Marcelli abbia sollevato questioni circa la qualità della pietra ed il suo valore, giungendo a sostenere di essere caduto in errore”.

La volontà dell’acquirente è stata dunque presa in considerazione dalla Corte distrettuale, alla luce della disciplina riguardante la vendita su campione (art. 1522 c.c.).

La denuncia dei vizi indicata dal ricorrente (e spedita con raccomandata del 4 agosto 2006), non è rilevante, poiché risulta incontestato che dopo la prima posa, venne effettuato un intervento di pulitura, a cui presumibilmente si riferisce la predetta missiva.

D’altronde, essendo pacifico che l’unico tipo di porfiroide presente nel magazzino della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. era quello scelto dall’acquirente, la sentenza impugnata ha altresì richiamato la C.T.U. in atti, secondo la quale “le colorazioni osservate sulla pietra non costituiscono vizi o difetti, né elementi tali da determinare una riduzione del valore del bene fornito”. 2) Attraverso la seconda censura, proposta anch’essa ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il Marcelli deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di trattazione fra le parti, costituito dalla mancata indagine circa la promessa del venditore sulla qualità della cosa venduta.

In sostanza, la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato la deposizione del teste [OSCURATO:SOCIETA], nonché il comportamento della venditrice, successivamente alla conclusione del contratto.

Il predetto motivo è inammissibile. 2.1) L'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di trattazione fra le parti, costituito dalla carenza di indagine circa il riconoscimento da parte della venditrice della mancanza di qualità del materiale fornito.

La sentenza impugnata avrebbe trascurato la confessione della mancanza di qualità promessa delle pietre fornite, come risultante dall’interrogatorio formale del legale rappresentante di controparte all’udienza del 27 ottobre 2010.

Il motivo non ha pregio. 3.1) La Corte d’appello – in esito alla valutazione dell’istruzione probatoria svoltasi in primo grado –ha testualmente affermato “Né risulta provato che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse specificamente garantito che la pietra in questione avesse colore grigio uniforme.

Ed il CTU ha confermato che le colorazioni osservate sulla pietra non costituiscono vizi o difetti, né elementi tali da determinare una riduzione del valore del bene fornito”.

In tale quadro, la circostanza che il legale rappresentante abbia ammesso che, in generale, si potesse verificare l’evenienza della presenza di sfumature di colore è neutra, in quantonon era stata assicurata alcuna specifica qualità del materiale fornito.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo.

La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.418,00 (tremila/418) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7452/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 559/2017 depositata il10/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Lecco, domandandone la condanna al pagamento dell’importo di € 9.350,47. Esponeva all’uopo di aver fornito e posato una pavimentazione in porfiroide grigio, senza ricevere il saldo del prezzo pattuito. Si costituiva il convenuto, invocando, in via riconvenzionale, l’annullamento del contratto. Il giudice adito respingeva la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale, condannando altresì l’attrice alla restituzione dell’acconto. Su gravame della società soccombente, con sentenza n. 559, depositata il 10 febbraio 2017, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’impugnazione e condannava il Marcelli a restituire, a sua volta, l’acconto nonché a corrispondere il saldo. Il giudice di secondo grado sosteneva che il Tribunale avesse valutato erroneamente gli elementi probatori, riguardanti l’ordine effettuato in esito all’esame di un campione del materiale, la ritardata denuncia circa la qualità della pietra ed il suo valore, le risultanze della CTU e la deposizione dei testi Venini e [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, la questione della qualità della fornitura – dopo la posa ed un intervento di pulitura –sarebbe stata sollevata a due anni di distanza dalla vendita del prodotto, che, tra l’altro, corrispondeva esattamente a quanto ordinato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], che, in prossimità dell’udienza,ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di trattazione fra le parti, costituito dall’omessa indagine circa la volontà dell’acquirente in ordine alla res contrattuale, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’errore. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente trascurato qualsivoglia indagine, con riguardo all’intendimento del Marcelli di acquistare una pietra grigio/scura uniforme. Avrebbe inoltre mancato di considerare la denuncia dei difetti, intervenuta il 4 agosto 2006 e non a due anni di distanza (ed a causa iniziata), ed anche la circostanza che l’acquirente volesse una pietra grigio/scura uniforme, destinata a rimanere inalterata nel tempo. Il motivo è complessivamente infondato. 1.1) Con riguardo alla volontà dell’acquirente, la Corte d’appello ha affermato “E’ pacifico che l’ordine della pietra porfiroide di Branzi venne effettuato dal Marcelli dopo aver visionato, unitamente all’arch. [OSCURATO:PERSONA]…un campione del materiale, preventivamente mostratogli dal signor [OSCURATO:PERSONA] e poi dall’attrice fornito e posato in loco nel giugno 2006. Ed è altrettanto pacifico che, dopo la posa ed un intervento di pulitura compiutovi dalla fornitrice, solo nel febbraio 2008, a distanza di due anni e a causa radicata avanti il tribunale, il Marcelli abbia sollevato questioni circa la qualità della pietra ed il suo valore, giungendo a sostenere di essere caduto in errore”. La volontà dell’acquirente è stata dunque presa in considerazione dalla Corte distrettuale, alla luce della disciplina riguardante la vendita su campione (art. 1522 c.c.). La denuncia dei vizi indicata dal ricorrente (e spedita con raccomandata del 4 agosto 2006), non è rilevante, poiché risulta incontestato che dopo la prima posa, venne effettuato un intervento di pulitura, a cui presumibilmente si riferisce la predetta missiva. D’altronde, essendo pacifico che l’unico tipo di porfiroide presente nel magazzino della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. era quello scelto dall’acquirente, la sentenza impugnata ha altresì richiamato la C.T.U. in atti, secondo la quale “le colorazioni osservate sulla pietra non costituiscono vizi o difetti, né elementi tali da determinare una riduzione del valore del bene fornito”. 2) Attraverso la seconda censura, proposta anch’essa ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il Marcelli deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di trattazione fra le parti, costituito dalla mancata indagine circa la promessa del venditore sulla qualità della cosa venduta. In sostanza, la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato la deposizione del teste [OSCURATO:SOCIETA], nonché il comportamento della venditrice, successivamente alla conclusione del contratto. Il predetto motivo è inammissibile. 2.1) L'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di trattazione fra le parti, costituito dalla carenza di indagine circa il riconoscimento da parte della venditrice della mancanza di qualità del materiale fornito. La sentenza impugnata avrebbe trascurato la confessione della mancanza di qualità promessa delle pietre fornite, come risultante dall’interrogatorio formale del legale rappresentante di controparte all’udienza del 27 ottobre 2010. Il motivo non ha pregio. 3.1) La Corte d’appello – in esito alla valutazione dell’istruzione probatoria svoltasi in primo grado –ha testualmente affermato “Né risulta provato che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse specificamente garantito che la pietra in questione avesse colore grigio uniforme. Ed il CTU ha confermato che le colorazioni osservate sulla pietra non costituiscono vizi o difetti, né elementi tali da determinare una riduzione del valore del bene fornito”. In tale quadro, la circostanza che il legale rappresentante abbia ammesso che, in generale, si potesse verificare l’evenienza della presenza di sfumature di colore è neutra, in quantonon era stata assicurata alcuna specifica qualità del materiale fornito. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.418,00 (tremila/418) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor
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