CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 07095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2019 del TRIBUNALE di SIRACUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di cassazione, con sentenza del 30/1/2018, n. 31828 ha annullato quella del Tribunale di Siracusa resa in sede di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pasqualino, ritenuto penalmente responsabile di concorso nel reato di trasporto non autorizzato di materiale ferroso e cavi in rame, costituenti rifiuti non pericolosi, rinviando al Tribunale per nuovo giudizio esclusivamente sull'omessa motivazione in ordine alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha lamentato la mancata declaratoria di estinzione del reato, per essere maturato, nelle more, il termine prescrizionale. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al rigetto del beneficio richiesto, avendo il giudice d'appello motivato in maniera tautologica la propria decisone sfavorevole, tralasciando la circostanza della inverosimile ricostruzione fattuale, secondo cui i due correi avrebbero trasportato Kg. 70 di materiale su un motorino. Sotto altro profilo, si è contestato che la quantità di rifiuti possa rappresentare espressione di (2) abitualità, difettando ogni nesso logico nella motivazione del Tribunale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte rimettente ha preci9to che l'annullamento parziale della sentenza, presupponendo le ragioni stesse di tale annullamento l'avvenuto, definitivo accertamento del fatto astrattamente costituente reato, aveva delimitato la cognizione del giudice del rinvio alla sola, eventuale ricorrenza della causa di esclusione della punibilità, precludendo ogni delibazione in ordine al sopravvenire di una causa estintiva del reato, quale la prescrizione. Il Tribunale, in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità, valorizzando a tal fine la circostanza, emersa dall'istruttoria, che i correi avevano trasportato Kg. 5 di cavi in rame oltre a materiale ferroso, per un peso complessivo di Kg. 70 di rifiuti non autorizzati. Alla luce di tale circostanza, pertanto, ha ritenuto che la condotta fosse espressione di un grado di offensività non tenue e che la stessa non potesse corderarsi non abituale. 3. I motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo, la difesa ha del tutto ignorato l'affermazione contenuta nella sentenza di parziale annullamento, come del resto il consolidato orientamento per il quale, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (cfr. sez. 3, n. 30383 del 30/372016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267590; n. 50215 del 8/10/2015, Sarli, Rv. 265434), stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr. sez. 3, n. 38380 del 15/7/2015, Ferraiuolo e altro, Rv. 264796; n. 50308 del 15/10/2014, Carignan°, Rv. 261393). Quanto al secondo motivo, la decisione censurata è esente dal vizio denunciato, avendo il giudice del merito fatto applicazione del dettato normativo, in maniera peraltro coerente con il diritto vivente, a mente del quale, ai fini della configurabilità di tale causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. unite n. 13861 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Tali principi sono stati anche successivamente ripresi e calibrati, precisandosi che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. sez. 6, n. 55107 del 8/1172018, [OSCURATO:PERSONA], RV. 274647), non essendo sufficiente la mera occasionalità del fatto, essendo invece necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità (cfr. sez. 3, n. 50782 del 26/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277674, proprio in un caso di abbandono di rifiuti in cui la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, nonostante l'occasionalità della condotta, in considerazione della cospicua quantità dei rifiuti abbandonati). 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA]