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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 17030/2026

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nsi dell'art. 30-ter Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina hariqualificato come ricorso per cassazione il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], inespiazione di pena in regime di detenzione domiciliare, avverso il decreto emesso dalMagistrato di sorveglianza di Messina che ha rigettato la richiesta di un permesso periodicodi tre ore giornaliere o in altra misura per due volte alla settimana, finalizzato a consentirgli ladeambulazione per il ripristino del trofismo muscolare, prescrittagli in data 4 febbraio 2025dai sanitari in servizio presso l’A.O.U.

Messina “ G. Martino”, nonché la concessione di unpermesso premio di quindici giorni per motivi di salute, ai sensi dell’art. 30-ter, Ord. pen.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione dilegge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Magistrato disorveglianza ha respinto le istanze nonostante in atti vi fosse la prescrizione medica che dàdeambulazione e sul rilievo della mancata documentazione di un aggravio delle condizioni disalute.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto di riqualificarel’impugnazione ai sensi dell’art. 30-ter Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito esposte.2.

In premessa, deve rilevarsi che l’istanza introduttiva del giudizio innanzi al Tribunaledi sorveglianza di Messina possiede un duplice contenuto, giacché con essa il ricorrente, daun lato ha chiesto la modifica delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare attraversola concessione di un permesso periodico di tre ore giornaliere o di quelle ritenute opportunedall’ [OSCURATO:PERSONA], per almeno due volte a settimana; dall’altro ha chiesto laconcessione di un permesso premio, ex art. 30-ter Ord. pen.3.Ciò precisato, quanto alla richiesta di modifica delle prescrizioni inerenti alladetenzione domiciliare, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha riqualificato il reclamoquale ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte.Al riguardo deve evidenziarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di questaCorte «[a]vverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richiestedi modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, commasecondo, ord. pen.), è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosidi provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z.,Rv. 277884 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 108 del30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01).Si è affermato, in Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 – 01, che taliconclusioni traggono il loro fondamento sistematico dall'art. 111, settimo comma, Cost.,secondo cui «[c]ontro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso inCassazione per violazione di legge […].

Depone nella stessa direzione ermeneutica laprevisione dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale: «Sono sempresoggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenticon i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sullacompetenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a normadell'articolo 28».

Si è altresì rilevato che tale opzione ermeneutica, si pone in continuità con ilprincipio di diritto affermato da Sez.

U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 2017, Lombardi, Rv.206465 - 01, per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 cod. proc. pen., secondo cuii provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano lemodalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato diallontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado diafflittività della misura cautelare, e devono pertanto essere ricompresi nella categoria deiprovvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regolesull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, unsindacato di secondo grado esteso anche nel merito».Tanto premesso, deve evidenziarsi che il provvedimento con il quale si è respintal’istanza risulta sprovvisto di reale motivazione, giacché il Magistrato di sorveglianza si èlimitato a giustificare il rigetto in modo estremamente sintetico rilevando che non era stato«documentato un aggravio delle condizioni di salute del condannato».Tale affermazione rende evidente che, nel caso di specie, ci si trova di fronte aun'ipotesi di carenza assoluta di motivazione che dà luogo al vizio di violazione di leggeconformemente a quanto affermato da Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.224611 - 01, e che comprende, oltre all'ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimentototalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui lamotivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza elogicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea arendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell'adottare un atto (tra lealtre, Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 01; Sez. 1, n. 45723 del24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01).Nella fattispecie, il Magistrato di sorveglianza ha omesso di indicare le ragioni per lequali, pur a fronte di una certificazione medica che consigliava la deambulazione, harespinto in radice la richiesta, senza neanche prendere in considerazione una diversa misuradelle ore richieste, sul presupposto della mancanza di un aggravamento della malattia, cosìda evidenziare che la concessione di un maggior tempo per deambulare sarebbe statagiustificata solo in caso di peggioramento del trofismo muscolare e non anche al fine dievitare il possibile peggioramento.4.

Le considerazioni esposte impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanzaimpugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza diMessina.5.

Quanto, invece, al rigetto dell’istanza di permesso premio, deve rilevarsi che ai sensidell’art. 30-ter, comma 7, Ord. pen., il rimedio previsto è quello del reclamo al Tribunale disorveglianza.

Di conseguenza si impone la trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di Messina per quanto di competenza in ordine al diniego del permesso premio.

P.Q.MQualificato il reclamo avverso il diniego della modifica delle prescrizioni inerenti alladetenzione domiciliare quale ricorso per cassazione, annulla il provvedimento impugnatocon rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina; ordina la trasmissionedegli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina per quanto di competenza sul reclamoavverso il diniego di permesso premio.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsi dell'art. 30-ter Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina hariqualificato come ricorso per cassazione il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], inespiazione di pena in regime di detenzione domiciliare, avverso il decreto emesso dalMagistrato di sorveglianza di Messina che ha rigettato la richiesta di un permesso periodicodi tre ore giornaliere o in altra misura per due volte alla settimana, finalizzato a consentirgli ladeambulazione per il ripristino del trofismo muscolare, prescrittagli in data 4 febbraio 2025dai sanitari in servizio presso l’A.O.U. Messina “ G. Martino”, nonché la concessione di unpermesso premio di quindici giorni per motivi di salute, ai sensi dell’art. 30-ter, Ord. pen.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione dilegge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Magistrato disorveglianza ha respinto le istanze nonostante in atti vi fosse la prescrizione medica che dàdeambulazione e sul rilievo della mancata documentazione di un aggravio delle condizioni disalute.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto di riqualificarel’impugnazione ai sensi dell’art. 30-ter Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito esposte.2. In premessa, deve rilevarsi che l’istanza introduttiva del giudizio innanzi al Tribunaledi sorveglianza di Messina possiede un duplice contenuto, giacché con essa il ricorrente, daun lato ha chiesto la modifica delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare attraversola concessione di un permesso periodico di tre ore giornaliere o di quelle ritenute opportunedall’ [OSCURATO:PERSONA], per almeno due volte a settimana; dall’altro ha chiesto laconcessione di un permesso premio, ex art. 30-ter Ord. pen.3.Ciò precisato, quanto alla richiesta di modifica delle prescrizioni inerenti alladetenzione domiciliare, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha riqualificato il reclamoquale ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte.Al riguardo deve evidenziarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di questaCorte «[a]vverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richiestedi modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, commasecondo, ord. pen.), è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosidi provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z.,Rv. 277884 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 108 del30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01).Si è affermato, in Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 – 01, che taliconclusioni traggono il loro fondamento sistematico dall'art. 111, settimo comma, Cost.,secondo cui «[c]ontro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso inCassazione per violazione di legge […]. Depone nella stessa direzione ermeneutica laprevisione dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale: «Sono sempresoggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenticon i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sullacompetenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a normadell'articolo 28». Si è altresì rilevato che tale opzione ermeneutica, si pone in continuità con ilprincipio di diritto affermato da Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 2017, Lombardi, Rv.206465 - 01, per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 cod. proc. pen., secondo cuii provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano lemodalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato diallontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado diafflittività della misura cautelare, e devono pertanto essere ricompresi nella categoria deiprovvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regolesull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, unsindacato di secondo grado esteso anche nel merito».Tanto premesso, deve evidenziarsi che il provvedimento con il quale si è respintal’istanza risulta sprovvisto di reale motivazione, giacché il Magistrato di sorveglianza si èlimitato a giustificare il rigetto in modo estremamente sintetico rilevando che non era stato«documentato un aggravio delle condizioni di salute del condannato».Tale affermazione rende evidente che, nel caso di specie, ci si trova di fronte aun'ipotesi di carenza assoluta di motivazione che dà luogo al vizio di violazione di leggeconformemente a quanto affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.224611 - 01, e che comprende, oltre all'ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimentototalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui lamotivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza elogicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea arendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell'adottare un atto (tra lealtre, Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 01; Sez. 1, n. 45723 del24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01).Nella fattispecie, il Magistrato di sorveglianza ha omesso di indicare le ragioni per lequali, pur a fronte di una certificazione medica che consigliava la deambulazione, harespinto in radice la richiesta, senza neanche prendere in considerazione una diversa misuradelle ore richieste, sul presupposto della mancanza di un aggravamento della malattia, cosìda evidenziare che la concessione di un maggior tempo per deambulare sarebbe statagiustificata solo in caso di peggioramento del trofismo muscolare e non anche al fine dievitare il possibile peggioramento.4. Le considerazioni esposte impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanzaimpugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza diMessina.5. Quanto, invece, al rigetto dell’istanza di permesso premio, deve rilevarsi che ai sensidell’art. 30-ter, comma 7, Ord. pen., il rimedio previsto è quello del reclamo al Tribunale disorveglianza. Di conseguenza si impone la trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di Messina per quanto di competenza in ordine al diniego del permesso premio. P.Q.MQualificato il reclamo avverso il diniego della modifica delle prescrizioni inerenti alladetenzione domiciliare quale ricorso per cassazione, annulla il provvedimento impugnatocon rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina; ordina la trasmissionedegli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina per quanto di competenza sul reclamoavverso il diniego di permesso premio.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.