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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 22320/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25664/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI N. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e difend ono anche disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 323/2019 , depositata il05/07/2019, R.G.N. 5/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

RILEVATOCHE

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti alTribunale di Genova la [OSCURATO:SOCIETA]. e chiese -previo accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente dal 1.1.1993 al 31.7.2017 risolto con un recesso a suo dire discriminatorio – la condanna della società al risarcimento del danno sofferto durante lo svolgimento del rapporto da perdita di chance, lesione dell’integrità psicofisica e alla vita di relazione oltre che al pagamento delle differenze retributive, Tfr e indennità di fine rapporto.

1.1. Il Tribunale respinse le eccezioni preliminari di litispendenza e di divieto di ne bis in ideme rigettò poi il ricorso osservando che il rapporto con il Comola, iscritto all’albo degli avvocati e dei revisori contabili e inserito in uno studio, doveva essere qualificato come attività libero professionale sulla base di contratti di consulenza e di altri incarichi (revisore conti) incompatibili con la dedotta natura subordinata.

1.2. Avverso la sentenza proposeroappello sia [OSCURATO:PERSONA] sia , in via incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA]e la Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 323 del 21giugno – 5 l uglio 2019 , in accoglimento del ricorso incidentale ritenneinammissibile il ricorso con riguardo al licenziamento, avendo verificato l’esistenza di un altro giudizio avente il medesimo oggetto che non era stato riunito a cagione della diversità del rito.Rigettò invece le censure mossealla sentenza con l’appello principale del Comola, aventi ad oggetto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l’inquadramentospettante e le differenze retributive dovute, osservando che al pari di quanto già deciso nella causa parallela il rapporto tra le parti doveva essere qualificato come parasubordinato, senza vincolo di subordinazione non essendone stati ravvisati né gli elementi distintivi principali né quelli sussidiari.

1.3. La Corte territoriale ritenne che non fosse stata offerta la prova dell’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società e riten ne insufficiente , in mancanza di altri elementi che comprovassero lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale,il fatto che la società avesse messo a disposizione del Comola un ufficio , un telefono, un posto macchina.

1.4. Accertò che l’attività lavorativa, nel suo concreto atteggiarsi , non esprimeva un inserimento stabile nella compagine aziendale e ritenne irrilevante il fatto che il Comola si recasse ogni giorno in azienda osservando al riguardo che non vi era la prova che il rispetto dell’orario fosse pretesodalla società.

1.5. Quanto alla percezione di una retribuzione fissa la Corte ritenne irrilevante tale circostanza evidenziando chel’attività di consulenza svolta era confermata dal fatto cherisultava emessa almeno una parcella a titolo di acconto per consulenza da parte proprio dello studio legale Comola.

In tale contesto ritenne che non fossero significativi i rimborsi spese documentati per viaggi di lavoro, compatibili con l’attività di consulenza prestata.

1.6. Verificò poi che vi erano una serie di elementi che deponevano nel senso della natura autonoma del rapporto, sempre qualificato come consulenza (relazioni su carta intestata dello studio, riferimenti a contratti di consulenza e assistenza professionale).

In tale prospettiva ritenneche la circostanza che il ricorrente avesse rivestito la carica di Sindaco della società fosse incompatibile con l’esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione trattandosi di incarico che richiede indipendenza dalla società e assenza di situazionidi conflitto di interesse.

1.7. Quanto al l’accordo intervenuto tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comola con il quale gli era stata riconosciuta la somma di € 40.000,00 a fronte della sottoscrizione di una scrittura privata con la quale questi dava atto del fatto che il rapporto intercorso con la società aveva natura autonoma, nella sentenza se ne sottolinea l’irrilevanza nel complessivo contesto in cui era inserito.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tredicimotivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La causa è stata rinviata all’odierna adunanza per consentire la trattazione congiunta con il ricorso n. 25662del 2019 pendente tra le stesse parti.

Entrambe l e parti hanno depositato nuovamente memorie illustrative.

A l termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

CONSIDERATOCHE

3. Con il primo motivo di ricorso e denunciata la violazione falsa applicazione degli articoli 273 e 40 c.p.c. in relazione all'articolo 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione alla mancata riunione delle due cause connesse pendenti tra le stesse parti.

La prima instaurata con il rito Fornero con la quale era stato impugnato il licenziamento intimato al Comola, previo l’accertamento in via incidentale della natura subordinata del rapporto dirigenziale intercorso tra le parti.

Il secondo giudizio, instaurato con rito ordinario, volto direttamente all'accertamento della natura subordinata del rapporto con domanda di condanna della società al pagamento delle pretese economiche e retributive conseguentemente avanzate.

Ad avviso del ricorrente la diversità dei riti che regolano i due giudizi non sarebbe stata di ostacolo alla richiesta di riunione delle due cause.

4. Il motivo non può essere accolto.

4.1. Va ricordato che le due cause di cui si lamenta la mancata riunione si trovavano in fasi processuali differenti: quella oggetto del presente giudizio - proposta con il rito c.d.

Fornero ed avente ad oggetto l’impugnazione della risoluzione del rapporto, qualificata come licenziamento, sul presupposto dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato -è pervenuta alla Corte territoriale in sede di rinvio dalla Cassazione che aveva annullato la sentenza con la quale la parte era stata dichiarata decaduta dall’impugnazione del licenziamento.

La seconda - con la quale era chiesto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione e la condanna della società a corrispondere le differenze retributive spettanti -rigettata in primo grado dal Tribunale di Genova era stata appellata davanti alla Corte di appello.

La Corte di appello, pur non riunendo le due cause, tuttavia ne ha disposto la trattazione nella medesima udienza.

4.2. Tanto premesso, è vero che qualora esista un rapporto di dipendenza fra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande insieme proposte, di talché la decisione dell'una funge da necessario presupposto logico della decisione dell'altra, ne può essere opportuna la riunione e che, una volta che siano state iniziate e decise in primo grado in unico processo, la prosecuzione deve essere unitaria e, tuttavia, va rilevato che, da un canto la mancata riunione di cause in materia di lavoro o previdenza o assistenza obbligatorie connesse anche soltanto per identità delle questioni, a norma dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., non è deducibile di per sé in cassazione perché la mancata osservanza della disposizione non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, ed inoltre perché la decisione relativa alla riunione implica valutazioni discrezionali relativamente alla prevista esclusione dell'obbligo di riunione nell'ipotesi in cui questa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo (che, come tale, non richiede espressa e specifica motivazione) (cfr. Cass. 21/12/2001 n. 16152).

Inoltre, nel caso in concreto verificatasi le due cause, aventi petita diversi, sono state iniziate separatamente e sono proseguite parallelamente attraversando fasi processuali differenti.

4.3. Orbene la Corte territoriale, investita delle due controversie quale giudice del rinvio in un caso e quale giudice di appello nell’altro, ne ha disposto la trattazione congiunta alla stessa udienza proprio ad evitare la possibilità di giudicati contrastanti su questioni parzialmente coincidenti e funzionali al petitum formulato nei due giudizi.

Così facendo ha tenuto conto del fatto che la finalità di uniformità delle decisioni, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 40 del 2006, può essere utilmente perseguita anche attraverso la trattazione nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del "simultaneus processus" in senso tecnico superando così l’ostacolo posto della insussistenza del requisito della identità di fase processuale in cui devono trovarsi i giudizi da riunire (arg. ex Cass. 30/11/2017n. 28686).

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt.2947, 2909 c.c.; degli artt. 100, 276, 324, 346, 370, 371, 383, 384 e 394 c.p.c.; degli artt. 24 e 111 Cost. oltre che la nullità della sentenza per violazione del giudicato.

5.1. Il ricorrente sostiene che la decisione sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento presupponeva necessariamente l'accertamento della subordinazione che ne costituisce il presupposto.

Tale statuizione implicita, mai espressamente contestata, sarebbe perciò coperta dal giudicato e non avrebbe potuto essere rimessa in discussione.

5.2. Per altro profilo il ricorrente evidenzia che la società nel giudizio in Cassazione non aveva riproposto alcuna eccezione in ordine alla natura subordinata o meno del rapporto, muovendo dall'errato presupposto che nessun accertamento fosse intervenuto sulla sussistenza della subordinazione.

Sottolinea che, al contrario, l’esistenza della subordinazione, come detto, costituiva l’implicito presupposto per la valutazione della decadenza e che non era intervenuta alcuna pronuncia che l’avesse esplicitamente esclusa.

6. Il motivo è infondato.

6.1. In mancanza di accertamento esplicito della natura subordinata del rapporto di lavoro - mai intervenuto atteso che i giudici di merito nel dichiarare la parte decaduta dall’impugnazione del licenziamento avevano posto a base della decisione la ragione più liquida e di più rapida definizione del giudizio –correttamente la Corte territoriale chiamata in sede di rinvio a riesaminare la controversia sulla base della decisione della Cassazione che aveva escluso la decadenza, ha riesaminato tutte le questioni il cui esame era stato trascurato dai giudici dei gradi precedenti di merito.

La sentenza di merito che pronunci la decadenza in base al principio della "ragione più liquida" non determina un giudicato implicito sulla sussistenza della pretesa, bensì un assorbimento cosiddetto improprio della domanda non esaminata.

Annullata l'erronea statuizione di decadenza resta allora da decidere nel merito sull' esistenza del diritto e dunque nello specifico della subordinazione (cfr. Cass. 20/03/2015 n. 5724)

7. Il terzo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione dell’art.112 c.p.c. con riguardo all’art. 360, primo comma , n. 3 c.p.c. è inammissibile poiché anche a voler trascurare che l’error in procedendo è denunciato ai sensi del n. 3 e non del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., in ogni caso non si comprendein cosa si debba ravvisare il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

7.1. Peraltro, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha correttamente evidenziato chenel distinto giudizio di impugnativa del licenziamento era stata avanzata una domanda risarcitoria connessa al recesso con il che si era consumato il diritto del ricorrente ad agire per tale finesulla base del medesimo presupposto fattuale.Quanto ai danni connessi allo svolgimento del rapportoquesti, tuttavia, erano connessi all’accertamento della natura subordinata dello stesso che, come si vedrà più oltre, è in concreto da escludere.

8. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. e si deduce che la Corte di merito, pur avendo individuato nel rapporto intercorso tra le parti le caratteristiche proprie di una collaborazione coordinata e continuativa non ha poi tratto le dovute conseguenze dalla incontestata assenza di un progetto, convertendo il rapporto in uno a tempo indeterminato.

9. Il motivo è infondato.

9.1. In via generale va rammentato che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto.

Occorre pertanto fare riferimento a criteri complementari e sussidiari (la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale) e la valutazione di fatto, che è rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata è insindacabile in sede di legittimità risultando ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (cfr. Cass. 25/02/2019 n. 5436).

9.2. Va ricordato inoltre che a norma dell’art. 61,comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali sono escluse dal campo di applicazione delle norme che regolamentano le collaborazioni coordinate e continuative.

9.3. Ancor prima, poi, più in generale nei rapporti di cosiddetta parasubordinazione il requisito del coordinamento fra la prestazione d'opera continuativa e personale, o prevalentemente personale, del collaboratore e il preponente postula che la medesima attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire alle finalità cui esso mira.

Perciò, nel caso in cui la prestazione continuativa e personale sia quella di un avvocato, il coordinamento va ravvisato qualora l'attività del legale si inserisca nell'organizzazione aziendale del preponente e risulti collegatacon gli scopi di essa.

Inoltre, pur in limiti compatibili con l'autonomia professionale, l’attività deve essere assoggettata ad ingerenze e direttive (cfr. Cass.06/05/2004 n. 8598).

9.4. Tanto premesso va rilevato allora che la Corte di merito, con accertamento di fatto in questa sede non censurabile, ha passato in rassegna le allegazioni e le prove offerte ed ha ritenuto conclusivamente che non vi fossero elementi per poter qualificare come subordinato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

9.5. Nel pervenire a tale convincimento il giudice di appello ha tenuto conto delle modalità con lequali si era svolta negli anni la prestazione lavorativa e, in adesione ai principi più volte affermati da questa Corte nell’ambito di prestazioni particolarmente qualificate quali erano quelle svolte dal Comola, ha verificato che la consulenza legale prestata nei diversi settori trovava il suo fondamento in una serie di contratti di consulenza e assistenza professionale stipulati con la società da un soggetto regolarmente iscritto all’albo degli avvocati che aveva interagito con la società rilasciando parcelle professionali a nome dello “studio legale Comola”.

Per altro verso, poi, il giudice del rinvio ha escluso che le allegazioni della parte consentissero, ove pure riscontrate attraverso l’istruttoria, di dimostrare quel tratto tipico della subordinazione che deve comunque sussistere dato dall’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

9.6. È in tale contesto complessivo di allegazioni e prove che la Corte territoriale ha ritenuto che non avesse carattere decisivo la circostanza che la società avesse posto a disposizione del suo consulente di fiducia un ufficio e un’utenza telefonica né tanto meno che gli rimborsasse le spese di viaggi effettuati per adempiere al suo mandato.

Quanto alla presenza pressocché quotidiana in azienda la Corte ha correttamente posto in rilevo che tale elemento in mancanza di una prova della sua obbligatorietà non era decisivo ai fini di ritenere subordinato il rapporto.

Ugualmente la misura sostanzialmente fissa dei compensi periodici è stata ritenuta circostanza indiziante contraddetta, tuttavia, dalla contestuale presenza di fatture per importi rilevanti emesse quale acconto dell’attività di consulenza prestata.

In sostanza la Corte ha ravvisato un quadro indiziario non convergente in maniera rassicurante nel senso dell’esistenza di un rapporto subordinato e piuttosto compatibile con una lunga collaborazione di tipo autonomo fondata sul carattere fiduciario del rapporto.

9.7. Conclusivamente la complessiva ricostruzione dei fatti acquisiti al processo è coerente con i principi sopra ricordati e la censura propone una diversa lettura dei fatti che non è però consentita a questa Corte.

10. Per le medesime ragioni su esposte devono essere rigettatiil quinto, sesto e settimo motivo di ricorso con il quale ci si duole, sotto diversi aspetti tutti involgenti una deversa valutazione dei fatti presi in esame dalla Corte territoriale, della violazione e falsa applicazione degli articoli 2094, 2095 c.c. e dell’art. 1 del c.c.n.l. della dirigenza industriale.

10.1. Si sostiene che la Corte di merito avrebbe trascurato di valutare il materiale probatorio alla luce del concetto di subordinazione attenuata che caratterizza il rapporto che lega la società ad un lavoratore esplica un'attività di elevata professionalità ed autonomia, evidenziandosi che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto una pur minima organizzazione aziendale che non può essere rinvenuta nell'esistenza una carta intestata “studio legale Comola”.

Si ricorda che nel tempo vi erano state mere domiciliazioni cui agganciare la propria partita IVA e la domiciliazione fiscale.

Si deduce che la partita IVA non sarebbe di per sufficiente ad escludere la subordinazione e che neppure la società aveva mai dedotto che Comola esercitasse effettivamente ed autonomamente la professione legale.

Si rammenta che l'esercizio della professione non è incompatibile con la subordinazione e che il Comola non aveva reso alcuna attività legale giudiziale o stragiudiziale posto che si era sempre occupato di attività commerciale di marketing come advisor della società per lo sviluppo di contratti e di iniziative mirate a individuare potenzialità di business.

Si sottolinea che il mancato concreto esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro non sarebbe rilevante posto che ciò che conta è semmai la potenzialità del suo esercizio che peraltro si sarebbe espresso proprio con l’intimazione del licenziamento a fronte della richiesta di compensi avanzata nella consapevolezza che il rapporto non sarebbe stato mai regolarizzato.

Si lamenta che si sarebbero sottovalutati gli indici sussidiari rivelatori della subordinazione pur accertandone l’esistenza (ufficio e telefono e orario).

Si sottolinea che la richiesta di pagamento di un acconto, valorizzata dalla Corte di merito come sintomatica dell'inesistenza della subordinazione, era in realtà connessa alla impossibilità di ottenere una regolarizzazione del rapporto.

Si sottolinea che proprio per tale richiesta venne allontanato.

Si deduce che erroneamente erano state qualificate come rimborso spese quei pagamenti funzionali per lo svolgimento del suo lavoro evidenziandosi che si trattava di spese che erano stabilmente a carico della società che provvedeva all'acquisto del biglietto e alla prenotazione degli alberghi.

Si ribadisce che il ricorrente non si era mai avvalso di suoi collaboratori e che l'unico elemento sintomatico di un'organizzazione autonoma era in definitiva la carta intestata utilizzata.

11. Con l’ottavo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione e falsa applicazione degliartt. 2094 e 2095 c.c. ed all’art. 2399 c.c. e si deduce che la circostanza che il Comola aveva ricoperto la carica di sindaco della società non sarebbe stata decisiva per escludere, come ha fatto la Corte, la subordinazione.

11.1. Rileva il Collegio che la censura è inammissibile poiché si concreta in una differente e più favorevole ricostruzione dei fatti esaminati dalla Corte di appello che ha valutato la rilevanza di tale fatto ritualmente allegato in giudizio e con un apprezzamento prudente ed una ricostruzione plausibile, seppur diversa da quella auspicata dal ricorrente, senza violare le norme denunciate, ha dato rilievo a tale fatto.

Si tratta di apprezzamento riservato al giudice del merito che può essere se del caso censurato solo nei limiti del vizio di motivazione per quanto ancora possibile.

12. L’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c. è oggetto degli ultimi cinque motivi di ricorso.

12.1. Con il nono motivo ci si duole del fatto che non sia stato dato ingresso alle richieste istruttorie formulate, 274 capitoli di prova, con le quali erano stati dedotti tutti gli elementi tipici della subordinazione: dalla soggezione al potere direttivo di controllo con indicazione dei soggetti che emanavano le direttive , alle direttive che formulava ai sotto ordinati, dalla percezione di una retribuzione a cadenza fissa all'utilizzo di strumenti e attrezzature uffici del datore di lavoro all'obbligo di informazione da quello di reperibilità.

12.2. La censura si palesa inammissibile in quanto, oltre a non essere stata ritualmente formulata come violazione dell’art. 244 c.p.c., ancora una volta, si risolve in una complessiva rivisitazione dei fatti dati per accertati dalla Corte e neppure si chiarisce per quali aspetti ciascuna delle circostanze in relazione alle quali si assume che avrebbe dovuto essere ammessa la prova testimoniale chiesta avrebbe avuto ad oggetto circostanze ulteriori e decisive.

Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro è illegittimo il rigetto dell'istanza di prova testimoniale per asserita genericità poiché si pone in contrasto con il diritto a dimostrare in sede giudiziaria il fondamento delle proprie pretese ma l’indispensabilità della prova, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, richiede che i capitoli siano specificamente diretti a dimostrare la ricorrenza degli indici più significativi della subordinazione.

La Corte di merito, come si è già ricordato, ha proceduto all’esame di fatti che non erano stati sostanzialmente contestati e dunque non necessitavano di ulteriore conferma in sede istruttoria ed ha valutato che pur tenendo conto degli ampi margini di autonomia del lavoro dirigenzialee del più generale e programmatico contenuto delle direttive che in tale contesto sono impartite dal datore di lavoro comunque era preminente il tratto di autonomia della prestazione sulla base di indici rivelatori assolutamente condivisibili e condivisi dalla giurisprudenza di questa Corte.

12.3. Quanto al dedotto omesso esame della circostanza che tutti i contratti dal 7 aprile 2003 alla cessazione del rapporto il 31.7.2014 avevano ad oggetto attività di marketing, indicavano mansioni di sales manager senza predeterminazione dell’opera necessaria per la consulenza ma solo individuazione generica delle attività da svolgere e dei soggetti cui via via rivolgersi per le direttive (direttore finanza e controllo e vari AD) va rilevato che la Corte, diversamenteda quanto argomentato, ha preso in esame anche questi aspetti ed ha chiarito come nel complesso si dovesse ritenere che l’attività di consulenza legale demandata ne costituiva l’oggetto.

12.4. Neppure la Corte ha trascurato di considerare le modalità con cui l’attività prestata era retribuita.

Nella sentenza si dà atto del fatto che la retribuzione era fissa ma ritiene tale circostanza recessiva rispetto al fatto che comunque era risultata documentata quantomeno l’esistenza di un anticipo di commissione.

Nessun omesso esame è perciò ravvisabile.

12.5. Ugualmente la Corte ha presoin considerazione il fatto che al Comola era stato messo a disposizione un ufficio, un indirizzo di posta aziendale ed un cellulare con utenza intestata alla società.

Le circostanze oggetto della prova orale attenevano all’esistenza di un controllo sulle spese dell’uso del cellulare ma in realtà la Corte in disparte questa circostanza ha valutatoil fatto nel suo complesso e ritenuto non decisivi nel contesto del rapporto questi elementi che comunque ha considerato.

12.6. In tale complessivo contesto, poi, non è chiarito in che termini l’aver trascurato di prendere in esame il messaggio inviato al Comola dal Dirigente della società Piccini risulti decisivo, nel complesso delle acquisizioni, per ritenere esistente un rapporto di lavoro in regime di subordinazione.

Così pure il fatto che il Comola interagiva con dipendenti dell’ufficio legale della società con riguardo a scelte strategiche da adottare, attività che in mancanza di diversa allegazione appare funzionale all’attività di consulenza legale demandatagli.

L’omessa valutazione di tale fatto, rispetto al quale non è stata ammessa la prova, non si palesa decisiva ai fini della soluzione della controversia nel senso auspicato dal ricorrente.

13. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 10.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25664/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e difend ono anche disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 323/2019 , depositata il05/07/2019, R.G.N. 5/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATOCHE 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti alTribunale di Genova la [OSCURATO:SOCIETA]. e chiese -previo accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente dal 1.1.1993 al 31.7.2017 risolto con un recesso a suo dire discriminatorio – la condanna della società al risarcimento del danno sofferto durante lo svolgimento del rapporto da perdita di chance, lesione dell’integrità psicofisica e alla vita di relazione oltre che al pagamento delle differenze retributive, Tfr e indennità di fine rapporto. 1.1. Il Tribunale respinse le eccezioni preliminari di litispendenza e di divieto di ne bis in ideme rigettò poi il ricorso osservando che il rapporto con il Comola, iscritto all’albo degli avvocati e dei revisori contabili e inserito in uno studio, doveva essere qualificato come attività libero professionale sulla base di contratti di consulenza e di altri incarichi (revisore conti) incompatibili con la dedotta natura subordinata. 1.2. Avverso la sentenza proposeroappello sia [OSCURATO:PERSONA] sia , in via incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA]e la Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 323 del 21giugno – 5 l uglio 2019 , in accoglimento del ricorso incidentale ritenneinammissibile il ricorso con riguardo al licenziamento, avendo verificato l’esistenza di un altro giudizio avente il medesimo oggetto che non era stato riunito a cagione della diversità del rito.Rigettò invece le censure mossealla sentenza con l’appello principale del Comola, aventi ad oggetto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l’inquadramentospettante e le differenze retributive dovute, osservando che al pari di quanto già deciso nella causa parallela il rapporto tra le parti doveva essere qualificato come parasubordinato, senza vincolo di subordinazione non essendone stati ravvisati né gli elementi distintivi principali né quelli sussidiari. 1.3. La Corte territoriale ritenne che non fosse stata offerta la prova dell’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società e riten ne insufficiente , in mancanza di altri elementi che comprovassero lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale,il fatto che la società avesse messo a disposizione del Comola un ufficio , un telefono, un posto macchina. 1.4. Accertò che l’attività lavorativa, nel suo concreto atteggiarsi , non esprimeva un inserimento stabile nella compagine aziendale e ritenne irrilevante il fatto che il Comola si recasse ogni giorno in azienda osservando al riguardo che non vi era la prova che il rispetto dell’orario fosse pretesodalla società. 1.5. Quanto alla percezione di una retribuzione fissa la Corte ritenne irrilevante tale circostanza evidenziando chel’attività di consulenza svolta era confermata dal fatto cherisultava emessa almeno una parcella a titolo di acconto per consulenza da parte proprio dello studio legale Comola. In tale contesto ritenne che non fossero significativi i rimborsi spese documentati per viaggi di lavoro, compatibili con l’attività di consulenza prestata. 1.6. Verificò poi che vi erano una serie di elementi che deponevano nel senso della natura autonoma del rapporto, sempre qualificato come consulenza (relazioni su carta intestata dello studio, riferimenti a contratti di consulenza e assistenza professionale). In tale prospettiva ritenneche la circostanza che il ricorrente avesse rivestito la carica di Sindaco della società fosse incompatibile con l’esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione trattandosi di incarico che richiede indipendenza dalla società e assenza di situazionidi conflitto di interesse. 1.7. Quanto al l’accordo intervenuto tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comola con il quale gli era stata riconosciuta la somma di € 40.000,00 a fronte della sottoscrizione di una scrittura privata con la quale questi dava atto del fatto che il rapporto intercorso con la società aveva natura autonoma, nella sentenza se ne sottolinea l’irrilevanza nel complessivo contesto in cui era inserito. 2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tredicimotivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La causa è stata rinviata all’odierna adunanza per consentire la trattazione congiunta con il ricorso n. 25662del 2019 pendente tra le stesse parti. Entrambe l e parti hanno depositato nuovamente memorie illustrative. A l termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATOCHE 3. Con il primo motivo di ricorso e denunciata la violazione falsa applicazione degli articoli 273 e 40 c.p.c. in relazione all'articolo 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione alla mancata riunione delle due cause connesse pendenti tra le stesse parti. La prima instaurata con il rito Fornero con la quale era stato impugnato il licenziamento intimato al Comola, previo l’accertamento in via incidentale della natura subordinata del rapporto dirigenziale intercorso tra le parti. Il secondo giudizio, instaurato con rito ordinario, volto direttamente all'accertamento della natura subordinata del rapporto con domanda di condanna della società al pagamento delle pretese economiche e retributive conseguentemente avanzate. Ad avviso del ricorrente la diversità dei riti che regolano i due giudizi non sarebbe stata di ostacolo alla richiesta di riunione delle due cause. 4. Il motivo non può essere accolto. 4.1. Va ricordato che le due cause di cui si lamenta la mancata riunione si trovavano in fasi processuali differenti: quella oggetto del presente giudizio - proposta con il rito c.d. Fornero ed avente ad oggetto l’impugnazione della risoluzione del rapporto, qualificata come licenziamento, sul presupposto dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato -è pervenuta alla Corte territoriale in sede di rinvio dalla Cassazione che aveva annullato la sentenza con la quale la parte era stata dichiarata decaduta dall’impugnazione del licenziamento. La seconda - con la quale era chiesto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione e la condanna della società a corrispondere le differenze retributive spettanti -rigettata in primo grado dal Tribunale di Genova era stata appellata davanti alla Corte di appello. La Corte di appello, pur non riunendo le due cause, tuttavia ne ha disposto la trattazione nella medesima udienza. 4.2. Tanto premesso, è vero che qualora esista un rapporto di dipendenza fra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande insieme proposte, di talché la decisione dell'una funge da necessario presupposto logico della decisione dell'altra, ne può essere opportuna la riunione e che, una volta che siano state iniziate e decise in primo grado in unico processo, la prosecuzione deve essere unitaria e, tuttavia, va rilevato che, da un canto la mancata riunione di cause in materia di lavoro o previdenza o assistenza obbligatorie connesse anche soltanto per identità delle questioni, a norma dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., non è deducibile di per sé in cassazione perché la mancata osservanza della disposizione non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, ed inoltre perché la decisione relativa alla riunione implica valutazioni discrezionali relativamente alla prevista esclusione dell'obbligo di riunione nell'ipotesi in cui questa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo (che, come tale, non richiede espressa e specifica motivazione) (cfr. Cass. 21/12/2001 n. 16152). Inoltre, nel caso in concreto verificatasi le due cause, aventi petita diversi, sono state iniziate separatamente e sono proseguite parallelamente attraversando fasi processuali differenti. 4.3. Orbene la Corte territoriale, investita delle due controversie quale giudice del rinvio in un caso e quale giudice di appello nell’altro, ne ha disposto la trattazione congiunta alla stessa udienza proprio ad evitare la possibilità di giudicati contrastanti su questioni parzialmente coincidenti e funzionali al petitum formulato nei due giudizi. Così facendo ha tenuto conto del fatto che la finalità di uniformità delle decisioni, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 40 del 2006, può essere utilmente perseguita anche attraverso la trattazione nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del "simultaneus processus" in senso tecnico superando così l’ostacolo posto della insussistenza del requisito della identità di fase processuale in cui devono trovarsi i giudizi da riunire (arg. ex Cass. 30/11/2017n. 28686). 5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt.2947, 2909 c.c.; degli artt. 100, 276, 324, 346, 370, 371, 383, 384 e 394 c.p.c.; degli artt. 24 e 111 Cost. oltre che la nullità della sentenza per violazione del giudicato. 5.1. Il ricorrente sostiene che la decisione sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento presupponeva necessariamente l'accertamento della subordinazione che ne costituisce il presupposto. Tale statuizione implicita, mai espressamente contestata, sarebbe perciò coperta dal giudicato e non avrebbe potuto essere rimessa in discussione. 5.2. Per altro profilo il ricorrente evidenzia che la società nel giudizio in Cassazione non aveva riproposto alcuna eccezione in ordine alla natura subordinata o meno del rapporto, muovendo dall'errato presupposto che nessun accertamento fosse intervenuto sulla sussistenza della subordinazione. Sottolinea che, al contrario, l’esistenza della subordinazione, come detto, costituiva l’implicito presupposto per la valutazione della decadenza e che non era intervenuta alcuna pronuncia che l’avesse esplicitamente esclusa. 6. Il motivo è infondato. 6.1. In mancanza di accertamento esplicito della natura subordinata del rapporto di lavoro - mai intervenuto atteso che i giudici di merito nel dichiarare la parte decaduta dall’impugnazione del licenziamento avevano posto a base della decisione la ragione più liquida e di più rapida definizione del giudizio –correttamente la Corte territoriale chiamata in sede di rinvio a riesaminare la controversia sulla base della decisione della Cassazione che aveva escluso la decadenza, ha riesaminato tutte le questioni il cui esame era stato trascurato dai giudici dei gradi precedenti di merito. La sentenza di merito che pronunci la decadenza in base al principio della "ragione più liquida" non determina un giudicato implicito sulla sussistenza della pretesa, bensì un assorbimento cosiddetto improprio della domanda non esaminata. Annullata l'erronea statuizione di decadenza resta allora da decidere nel merito sull' esistenza del diritto e dunque nello specifico della subordinazione (cfr. Cass. 20/03/2015 n. 5724) 7. Il terzo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione dell’art.112 c.p.c. con riguardo all’art. 360, primo comma , n. 3 c.p.c. è inammissibile poiché anche a voler trascurare che l’error in procedendo è denunciato ai sensi del n. 3 e non del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., in ogni caso non si comprendein cosa si debba ravvisare il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 7.1. Peraltro, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha correttamente evidenziato chenel distinto giudizio di impugnativa del licenziamento era stata avanzata una domanda risarcitoria connessa al recesso con il che si era consumato il diritto del ricorrente ad agire per tale finesulla base del medesimo presupposto fattuale.Quanto ai danni connessi allo svolgimento del rapportoquesti, tuttavia, erano connessi all’accertamento della natura subordinata dello stesso che, come si vedrà più oltre, è in concreto da escludere. 8. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. e si deduce che la Corte di merito, pur avendo individuato nel rapporto intercorso tra le parti le caratteristiche proprie di una collaborazione coordinata e continuativa non ha poi tratto le dovute conseguenze dalla incontestata assenza di un progetto, convertendo il rapporto in uno a tempo indeterminato. 9. Il motivo è infondato. 9.1. In via generale va rammentato che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto. Occorre pertanto fare riferimento a criteri complementari e sussidiari (la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale) e la valutazione di fatto, che è rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata è insindacabile in sede di legittimità risultando ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (cfr. Cass. 25/02/2019 n. 5436). 9.2. Va ricordato inoltre che a norma dell’art. 61,comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali sono escluse dal campo di applicazione delle norme che regolamentano le collaborazioni coordinate e continuative. 9.3. Ancor prima, poi, più in generale nei rapporti di cosiddetta parasubordinazione il requisito del coordinamento fra la prestazione d'opera continuativa e personale, o prevalentemente personale, del collaboratore e il preponente postula che la medesima attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire alle finalità cui esso mira. Perciò, nel caso in cui la prestazione continuativa e personale sia quella di un avvocato, il coordinamento va ravvisato qualora l'attività del legale si inserisca nell'organizzazione aziendale del preponente e risulti collegatacon gli scopi di essa. Inoltre, pur in limiti compatibili con l'autonomia professionale, l’attività deve essere assoggettata ad ingerenze e direttive (cfr. Cass.06/05/2004 n. 8598). 9.4. Tanto premesso va rilevato allora che la Corte di merito, con accertamento di fatto in questa sede non censurabile, ha passato in rassegna le allegazioni e le prove offerte ed ha ritenuto conclusivamente che non vi fossero elementi per poter qualificare come subordinato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti. 9.5. Nel pervenire a tale convincimento il giudice di appello ha tenuto conto delle modalità con lequali si era svolta negli anni la prestazione lavorativa e, in adesione ai principi più volte affermati da questa Corte nell’ambito di prestazioni particolarmente qualificate quali erano quelle svolte dal Comola, ha verificato che la consulenza legale prestata nei diversi settori trovava il suo fondamento in una serie di contratti di consulenza e assistenza professionale stipulati con la società da un soggetto regolarmente iscritto all’albo degli avvocati che aveva interagito con la società rilasciando parcelle professionali a nome dello “studio legale Comola”. Per altro verso, poi, il giudice del rinvio ha escluso che le allegazioni della parte consentissero, ove pure riscontrate attraverso l’istruttoria, di dimostrare quel tratto tipico della subordinazione che deve comunque sussistere dato dall’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. 9.6. È in tale contesto complessivo di allegazioni e prove che la Corte territoriale ha ritenuto che non avesse carattere decisivo la circostanza che la società avesse posto a disposizione del suo consulente di fiducia un ufficio e un’utenza telefonica né tanto meno che gli rimborsasse le spese di viaggi effettuati per adempiere al suo mandato. Quanto alla presenza pressocché quotidiana in azienda la Corte ha correttamente posto in rilevo che tale elemento in mancanza di una prova della sua obbligatorietà non era decisivo ai fini di ritenere subordinato il rapporto. Ugualmente la misura sostanzialmente fissa dei compensi periodici è stata ritenuta circostanza indiziante contraddetta, tuttavia, dalla contestuale presenza di fatture per importi rilevanti emesse quale acconto dell’attività di consulenza prestata. In sostanza la Corte ha ravvisato un quadro indiziario non convergente in maniera rassicurante nel senso dell’esistenza di un rapporto subordinato e piuttosto compatibile con una lunga collaborazione di tipo autonomo fondata sul carattere fiduciario del rapporto. 9.7. Conclusivamente la complessiva ricostruzione dei fatti acquisiti al processo è coerente con i principi sopra ricordati e la censura propone una diversa lettura dei fatti che non è però consentita a questa Corte. 10. Per le medesime ragioni su esposte devono essere rigettatiil quinto, sesto e settimo motivo di ricorso con il quale ci si duole, sotto diversi aspetti tutti involgenti una deversa valutazione dei fatti presi in esame dalla Corte territoriale, della violazione e falsa applicazione degli articoli 2094, 2095 c.c. e dell’art. 1 del c.c.n.l. della dirigenza industriale. 10.1. Si sostiene che la Corte di merito avrebbe trascurato di valutare il materiale probatorio alla luce del concetto di subordinazione attenuata che caratterizza il rapporto che lega la società ad un lavoratore esplica un'attività di elevata professionalità ed autonomia, evidenziandosi che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto una pur minima organizzazione aziendale che non può essere rinvenuta nell'esistenza una carta intestata “studio legale Comola”. Si ricorda che nel tempo vi erano state mere domiciliazioni cui agganciare la propria partita IVA e la domiciliazione fiscale. Si deduce che la partita IVA non sarebbe di per sufficiente ad escludere la subordinazione e che neppure la società aveva mai dedotto che Comola esercitasse effettivamente ed autonomamente la professione legale. Si rammenta che l'esercizio della professione non è incompatibile con la subordinazione e che il Comola non aveva reso alcuna attività legale giudiziale o stragiudiziale posto che si era sempre occupato di attività commerciale di marketing come advisor della società per lo sviluppo di contratti e di iniziative mirate a individuare potenzialità di business. Si sottolinea che il mancato concreto esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro non sarebbe rilevante posto che ciò che conta è semmai la potenzialità del suo esercizio che peraltro si sarebbe espresso proprio con l’intimazione del licenziamento a fronte della richiesta di compensi avanzata nella consapevolezza che il rapporto non sarebbe stato mai regolarizzato. Si lamenta che si sarebbero sottovalutati gli indici sussidiari rivelatori della subordinazione pur accertandone l’esistenza (ufficio e telefono e orario). Si sottolinea che la richiesta di pagamento di un acconto, valorizzata dalla Corte di merito come sintomatica dell'inesistenza della subordinazione, era in realtà connessa alla impossibilità di ottenere una regolarizzazione del rapporto. Si sottolinea che proprio per tale richiesta venne allontanato. Si deduce che erroneamente erano state qualificate come rimborso spese quei pagamenti funzionali per lo svolgimento del suo lavoro evidenziandosi che si trattava di spese che erano stabilmente a carico della società che provvedeva all'acquisto del biglietto e alla prenotazione degli alberghi. Si ribadisce che il ricorrente non si era mai avvalso di suoi collaboratori e che l'unico elemento sintomatico di un'organizzazione autonoma era in definitiva la carta intestata utilizzata. 11. Con l’ottavo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione e falsa applicazione degliartt. 2094 e 2095 c.c. ed all’art. 2399 c.c. e si deduce che la circostanza che il Comola aveva ricoperto la carica di sindaco della società non sarebbe stata decisiva per escludere, come ha fatto la Corte, la subordinazione. 11.1. Rileva il Collegio che la censura è inammissibile poiché si concreta in una differente e più favorevole ricostruzione dei fatti esaminati dalla Corte di appello che ha valutato la rilevanza di tale fatto ritualmente allegato in giudizio e con un apprezzamento prudente ed una ricostruzione plausibile, seppur diversa da quella auspicata dal ricorrente, senza violare le norme denunciate, ha dato rilievo a tale fatto. Si tratta di apprezzamento riservato al giudice del merito che può essere se del caso censurato solo nei limiti del vizio di motivazione per quanto ancora possibile. 12. L’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c. è oggetto degli ultimi cinque motivi di ricorso. 12.1. Con il nono motivo ci si duole del fatto che non sia stato dato ingresso alle richieste istruttorie formulate, 274 capitoli di prova, con le quali erano stati dedotti tutti gli elementi tipici della subordinazione: dalla soggezione al potere direttivo di controllo con indicazione dei soggetti che emanavano le direttive , alle direttive che formulava ai sotto ordinati, dalla percezione di una retribuzione a cadenza fissa all'utilizzo di strumenti e attrezzature uffici del datore di lavoro all'obbligo di informazione da quello di reperibilità. 12.2. La censura si palesa inammissibile in quanto, oltre a non essere stata ritualmente formulata come violazione dell’art. 244 c.p.c., ancora una volta, si risolve in una complessiva rivisitazione dei fatti dati per accertati dalla Corte e neppure si chiarisce per quali aspetti ciascuna delle circostanze in relazione alle quali si assume che avrebbe dovuto essere ammessa la prova testimoniale chiesta avrebbe avuto ad oggetto circostanze ulteriori e decisive. Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro è illegittimo il rigetto dell'istanza di prova testimoniale per asserita genericità poiché si pone in contrasto con il diritto a dimostrare in sede giudiziaria il fondamento delle proprie pretese ma l’indispensabilità della prova, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, richiede che i capitoli siano specificamente diretti a dimostrare la ricorrenza degli indici più significativi della subordinazione. La Corte di merito, come si è già ricordato, ha proceduto all’esame di fatti che non erano stati sostanzialmente contestati e dunque non necessitavano di ulteriore conferma in sede istruttoria ed ha valutato che pur tenendo conto degli ampi margini di autonomia del lavoro dirigenzialee del più generale e programmatico contenuto delle direttive che in tale contesto sono impartite dal datore di lavoro comunque era preminente il tratto di autonomia della prestazione sulla base di indici rivelatori assolutamente condivisibili e condivisi dalla giurisprudenza di questa Corte. 12.3. Quanto al dedotto omesso esame della circostanza che tutti i contratti dal 7 aprile 2003 alla cessazione del rapporto il 31.7.2014 avevano ad oggetto attività di marketing, indicavano mansioni di sales manager senza predeterminazione dell’opera necessaria per la consulenza ma solo individuazione generica delle attività da svolgere e dei soggetti cui via via rivolgersi per le direttive (direttore finanza e controllo e vari AD) va rilevato che la Corte, diversamenteda quanto argomentato, ha preso in esame anche questi aspetti ed ha chiarito come nel complesso si dovesse ritenere che l’attività di consulenza legale demandata ne costituiva l’oggetto. 12.4. Neppure la Corte ha trascurato di considerare le modalità con cui l’attività prestata era retribuita. Nella sentenza si dà atto del fatto che la retribuzione era fissa ma ritiene tale circostanza recessiva rispetto al fatto che comunque era risultata documentata quantomeno l’esistenza di un anticipo di commissione. Nessun omesso esame è perciò ravvisabile. 12.5. Ugualmente la Corte ha presoin considerazione il fatto che al Comola era stato messo a disposizione un ufficio, un indirizzo di posta aziendale ed un cellulare con utenza intestata alla società. Le circostanze oggetto della prova orale attenevano all’esistenza di un controllo sulle spese dell’uso del cellulare ma in realtà la Corte in disparte questa circostanza ha valutatoil fatto nel suo complesso e ritenuto non decisivi nel contesto del rapporto questi elementi che comunque ha considerato. 12.6. In tale complessivo contesto, poi, non è chiarito in che termini l’aver trascurato di prendere in esame il messaggio inviato al Comola dal Dirigente della società Piccini risulti decisivo, nel complesso delle acquisizioni, per ritenere esistente un rapporto di lavoro in regime di subordinazione. Così pure il fatto che il Comola interagiva con dipendenti dell’ufficio legale della società con riguardo a scelte strategiche da adottare, attività che in mancanza di diversa allegazione appare funzionale all’attività di consulenza legale demandatagli. L’omessa valutazione di tale fatto, rispetto al quale non è stata ammessa la prova, non si palesa decisiva ai fini della soluzione della controversia nel senso auspicato dal ricorrente. 13. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 10.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15
Sentenza Cassazione n. 22320/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris