CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 21492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Trento.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Trento, con il provvedimento indicato in epigrafe, harigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro, emesso dalP.M. il 27 ottobre 2025, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente adoggetto la somma di denaro contante pari a euro 9.100,00. Il suddetto decretoveniva eseguito in occasione dell’esecuzione della ordinanza di custodia cautelareemessa nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], compagno della [OSCURATO:PERSONA], inrelazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 416 cod. pen.2. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso nell’interessedella [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 253 cod.proc. pen. e vizio di motivazione quanto ai presupposti del disposto sequestroprobatorio.Il Tribunale ha rigettato la richiesta restitutoria con motivazione errata e inviolazione dell’art. 253 cod. proc. pen. asserendo che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbedimostrato la riferibilità della somma a se stessa né documentato la lecitaprovenienza del denaro, non avendo allegato l’esistenza di un rapporto di lavoro néle buste paga relative alle corresponsioni mensili e quant’altro utile a provarel’avvenuto pagamento delle retribuzioni. Così facendo sarebbe stato invertitol’onere probatorio. Spettava, in tesi difensiva, al Pubblico Ministero specificare leragioni per le quali le somme rinvenute presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] dovevanoritenersi collegate ai reati contestati al compagno della ricorrente, peraltro,asseritamente commessi un anno prima rispetto alla esecuzione dell’ordinanzacautelare e della perquisizione. Viceversa, il Tribunale del riesame si è limitato acontestare la mancanza di prova in ordine alla legittima provenienza del denarobenché non vi fossero dubbi sulla natura probatoria del sequestro, intanto, perchéeseguito in sede di perquisizione e sequestro ex art. 247 cod proc. pen. e,comunque, perché non vi è traccia di ulteriori e diversi atti ex art. 321 cod. proc.pen. A quanto detto si aggiunge che è stato lo stesso Tribunale del riesame aqualificare il sequestro come probatorio il che imponeva di motivare in merito allapertinenzialità del denaro rispetto alle ipotesi di reato contestate al [OSCURATO:PERSONA] e nonalla [OSCURATO:PERSONA] oltre che alle finalità probatorie dello stesso.3. La parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per la migliore comprensione della vicenda sottoposta all’esame delCollegio occorre premettere quanto segue.Il provvedimento impugnato ha premesso che il Pubblico Ministero,nell’emettere il decreto di perquisizione e sequestro ha richiamato l’ordinanzacautelare del GIP nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], compagno della [OSCURATO:PERSONA], ritenuto –secondo la prospettazione accusatoria - capo di una associazione per delinquere,finalizzata a commettere delitti di furto aggravato e detenzione di armi comuni dasparo oltre che reati monosoggettivi e plurisoggettivi in materia di spaccio disostanze stupefacenti. Il Tribunale ha riportato il contenuto del decreto di sequestrodove si legge «… emerge chiara l’alta probabilità che nella disponibilità degliindagati possa rinvenirsi: 1. refurtiva sottratta alle persone offese nel corso dei furtiperpetrati; 2. mezzi (autovetture o altro che dalle indagini espletate ed espletanderisultino impiegate per la commissione dei reati; 3. armi e/o arnesi atti allo scassoutilizzato per eseguire i furti ovvero per confezionamento e lavorazione dellostupefacente; 4. armi; 5. sostanze stupefacenti; 6. somme di denaro equivalenti aquelle asportate in relazione ai furti contestati; 7. somme o altre utilità economichedi provenienza illecita ovvero suscettibili di confisca ex art. 73 comma 7 bis d.P.R.309/90 oppure ex art. 85 bis d.P.R. 309/90 in relazione all’art. 240 bis cod. pen.(solo per gli indagati cui è attribuito il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990)».In occasione della perquisizione eseguita, in sede di esecuzione dell’ordinanzacustodiale, all’interno della stanza da letto dell’appartamento “[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]”,alla presenza di entrambi, è stato rinvenuto un astuccio contenente la somma dieuro 9.100 suddivisa in 9 mazzetti da 1.000 euro ciascuno e uno da 100 eurosuddiviso in banconote di vario taglio. .2. Va innanzitutto rammentato il principio affermato da questa Corte secondocui «in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume il diritto allarestituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato adedurre, in sede di riesame, l'insussistenza del "fumus commissi delicti" e del"periculum in mora", posto che, se gli si consentisse di far valere unicamentel'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o,comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità ilgravame, escludendo la verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato, inquanto privo di titolo alla restituzione, non ha interesse a richiedere» (Sez. 3, n.38442 del 29/10/2025, [OSCURATO:PERSONA] dei Saraceni dei f.lli Savino s.r.l. ,Rv. 288806 – 01).3. Va, altresì, rammentato che il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge. In tale nozione si devono comprendere sia gli errores iniudicando e in procedendo sia i vizi di motivazione così radicali da renderel’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a renderecomprensibile l’iter logico posto dal giudice a fondamento della decisione (Sez. U n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,Bevilacqua, n. 226710).4. Il ricorso è fondato laddove si deduce l’assenza totale di motivazionequanto al nesso di pertinenzialità del denaro rinvenuto presso l’abitazione dellaMorelli, rispetto alle ipotesi delittuose contestate al [OSCURATO:PERSONA] nonché in ordine allafinalità probatoria del sequestro medesimo, operato ai sensi dell’art. 247 cod. proc.pen. senza che risultino ulteriori e diversi atti ex art. 321 cod. proc. pen. e stantel’espressa qualificazione data dallo stesso Tribunale, al sequestro, quale probatorio.5. E’ costante l’orientamento di questa Corte secondo cui «il denarocostituente corpo del reato può essere oggetto di sequestro probatorio a condizioneche sia data idonea motivazione non solo sulla sussistenza del nesso di derivazioneo di pertinenza fra la somma sottoposta a sequestro e il reato ma anche dellespecifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre avincolo il denaro rinvenuto (fattispecie in cui la Corte ha annullato il decreto disequestro probatorio ritenendo generica la motivazione che si limitava ad indicarel’esigenza di verificare la provenienza del denaro, senza dar conto degli specificiaccertamenti rispetto ai quali era necessaria l’apprenzione delle banconote» (Sez.6, n.. 21122 del 29/03/2017, Peritore, Rv. 270785 – 01, Sez. 2, n. 33943 del15/03/2017, Carone, Ev. 270520- 01; Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori,Rv. 282200 -01).È doveroso ribadire, allora, che il sequestro probatorio assolve ad unaspecifica esigenza di accertamento dei fatti e non può essere piegato allasoddisfazione di esigenze di natura diversa, quale quelle di natura specialpreventivae di mantenimento della res a fini di confisca; esigenze a tutela delle quali il codicedi rito ha previsto lo strumento cautelare reale del sequestro preventivo ex art. 321cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 12470 del 12 marzo 2025, non massimata inmotivazione) rispetto al quale, come rilevato dalla ricorrente «non vi è traccia».6. Il Tribunale, invero, nel rigettare la richiesta avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] non haspiegato in alcun modo le ragioni per le quali sarebbe da ritenere che la somma didenaro rinvenuta nella sua stanza da letto, è da intendersi legata con un vincolo dipertinenzialità con i delitti di varia natura, per i quali si procede nei confronti delfidanzato, nonché gli accertamenti da svolgersi e ai quali il mantenimento delsequestro sarebbe finalizzato. Il giudice del riesame si è limitato a giustificare ilmantenimento del sequestro, con ciò invertendo l’onere probatorio, che la Morellinon aveva dimostrato la lecita provenienza della somma e la non riconducibilitàdella stessa ai reati ipotizzati nei confronti del fidanzato.7. Da quanto detto discende l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpunata, per nuovo esame al Tribunale di Trento competente ai sensi dell'art. 324,comma 5, c.p.p. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trentocompetente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 12/03/2026.La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]