CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 45781/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della persona offesa avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale l'accoglimento del ricorso e dichiararsi la nullità del decreto che disponeva l'udienza preliminare e dei conseguenti atti successivi, e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], e Andrea [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono dichiararsi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il GUP del TRIBUNALE di ROMA con sentenza in data 9/04/2018 assolveva CUSIMANO Salvatore e BRAGAGLIA Valentino dai reati di usura e di appropriazione indebita loro in concorso ascritti, commessi in danno di FIUMICINO costruzioni s.r.I., di cui COPPOLA Giovanni era rappresentante legale, in procedimento penale avviato a seguito di querela proposta dallo stesso COPPOLA. Costui propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. perché la sentenza è stata emessa nonostante egli, come persona offesa, non avesse ricevuto la notifica riguardante la celebrazione dell'udienza preliminare. Rileva in particolare, allegando documentazione a sostegno, di avere nell'atto di querela eletto domicilio nello studio del proprio difensore, sito a ROMA in via [OSCURATO:PERSONA] n. 107, e che però la notifica in discussione era avvenuta a quell'indirizzo ma intestata non già al difensore, bensì alla FIUMICINO costruzioni s.r.I.: per questo il portiere dell'immobile al cui interno vi era lo studio legale aveva rifiutato la notifica perché si trattava di destinatario sconosciuto. Ciò ha determinato una nullità ai sensi dell'art. 419 co. 7 cod. proc. pen., la cui dichiarazione è l'oggetto del ricorso. Nella discussione orale il ricorrente ha sottolineato di essere stato persona offesa attiva, poiché, oltre ad aver proposto l'atto di querela, si era opposto alla richiesta di archiviazione del P.M. I due atti - di querela e di opposizione - incidono ai fini della chiara espressione dell'interesse alla partecipazione all'udienza preliminare e al giudizio abbreviato, che è stata preclusa. Sarebbe pertanto inesatto sostenere che la persona offesa non avrebbe ricevuto nucumento, dal momento che l'abbreviato non fa stato per p.o. che non lo accetti, poiché la stessa p.o. aveva originariamente optato non già per l'azione civile bensì per quella penale, essendo peraltro la prima finanziariamente molto più onerosa, soprattutto in una vicenda quale quella in esame. La difesa degli imputati ha invece riferito quanto accaduto alla mera negligenza del portiere dell'immobile nel quale era stata tentata la notifica. 2. Il ricorso è inammissibile. L'orientamento espresso da questa S.C. in casi analoghi (cf. Sez. 6 sentenza n. 29331 del 30/04/2014 dep. 04/07/2014 Rv. 260616 P.O. in proc. Epifani) è nel senso che "l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa non costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, non essendo tale nullità prevista da alcuna disposizione, a differenza di quanto stabilito, per la sentenza di non luogo a procedere, dall'art. 428, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha anche evidenziato che la sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, in caso di omesso avviso alla persona offesa, ex art. 419 cod. proc. pen., non preclude a questa l'esercizio dell'azione civile né pregiudica la decisione sul merito di tale azione, atteso quanto previsto dall'art. 652, comma secondo, cod. proc. pen.). Nella medesima direzione Sez. 3 sentenza n. 51076 del 26/09/2017 dep. 09/11/2017 Rv. 271803 imputato M. Nella specie, qualora il pubblico ministero avesse proposto appello a fini penali, la persona offesa avrebbe potuto presentare una istanza di remissione in termini, ma ciò non è avvenuto, in una vicenda nella quale peraltro fin dall'inizio l'orientamento dell'Ufficio della pubblica accusa si era manifestato nella direzione dell'archiviazione, tanto da pervenire, a seguito dell'opposizione a essa, all'imputazione coatta. 3. La ricostruzione della notifica alla persona offesa contenuta nel ricorso è corretta: l'avviso di fissazione della udienza preliminare è stato dato all'indirizzo del difensore nel cui studio la stessa persona offesa aveva eletto domicilio, ma indicando come destinatario la seconda e non il primo, così determinando la mancata consegna del plico. Va tuttavia osservato che, alla stregua dei co. 1 e 7 dell'art. 419 cod. proc. pen., l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa è motivo di nullità della procedura, con la conseguenza di provocare la nullità della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all'esito della medesima udienza, non invece quando la sentenza è stata di assoluzione. L'art. 428 comma 2 cod. proc. pen. prevede inoltre che la persona offesa possa proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità di cui all'art. 419 co. 7, che appunto prevede espressamente la nullità in caso di omesso avviso alla persona offesa ai sensi del co. 1 della stessa norma. Questa S.C. ha sancito che l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza di non luogo a procedere che può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione, in quanto la previsione dell'art. 428 co. 2 cod. proc. pen. costituisce una deroga alla disciplina generale dettata per la nullità relativa (Cass. Sez. 2, n. 25416 del 21/02/2013, P.O. in proc. Chilese, Rv. 256483). Al contrario non è prevista analoga ipotesi di nullità della sentenza di assoluzione per il caso in cui alla persona offesa non sia stata data notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.4. Poiché il sistema processuale è coerente col principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., va esclusa l'applicazione analogica o estensiva della menzionata previsione di nullità. Né la denunciata violazione è riconducibile a una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., in quanto detta norma, alla lett. c), sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni concernenti "la citazione in giudizio della persona offesa": nel caso in esame invece l'omessa notifica si è manifestata per l'udienza preliminare, e questa fase processuale non è assimilabile, proprio alla stregua del principio di tassatività, al giudizio propriamente detto. Non vi è dubbio che la persona offesa abbia interesse a far valere le proprie ragioni, e ciò è stato impedito dalla mancata presenza all'udienza preliminare: a tanto potrà attendere avviando l'azione civile, tenendo conto che l'art. 652 ult. co. cod. proc. pen. prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442 ha efficacia di giudicato soltanto "se la parte civile ha accettato il rito abbreviato". In un'ipotesi come quella di specie - nella quale la persona offesa non è stata messa in grado, a causa dell'omesso avviso, di costituirsi parte civile e, se del caso, di accettare il rito abbreviato - la sentenza assolutoria pronunciata in sede penale non preclude l'esercizio né "condiziona" l'esito dell'azione civile nella sede propria, nella quale il ricorrente potrà far valere quelle stesse ragioni e pretese risarcitorie che essa avrebbe vantato in caso di costituzione di parte civile nel presente processo penale. È ben vero, come ha sottolineato la difesa del ricorrente nella discussione orale, che tale opzione è assai più onerosa, ma questo non rappresenta un elemento tale da incidere sulla logica del sistema appena sintetizzata, potendo al più far auspicare una opportuna rettifica in sede legislativa. La declaratoria di inammissibilità segue obbligatoriamente la presa d'atto che la persona offesa nella specie non era legittimata al ricorso: da tale declaratoria deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non al pagamento dell'ammenda a causa della particolarità della vicenda, con riferimento alle poco accurate modalità di notifica. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso a Roma il giorno 5/11/202