Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 14768/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto è stato dato conto che il ricorrente era stato visto e riconosciuto dall'operante Aurilia fuori della sua abitazione e nell'atto di entrare in un bar, e che inoltre, sebbene il predetto ricorrente fosse autorizzato ad uscire tra le 9 e le 11 per recarsi al Sert, quel giorno non risultava che vi si fosse effettivamente recato, dovendosi dunque ritenere che egli fosse indebitamente uscito dall'abitazione al fuori dei limiti consentiti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto è stato dato conto che il ricorrente era stato visto e riconosciuto dall'operante Aurilia fuori della sua abitazione e nell'atto di entrare in un bar, e che inoltre, sebbene il predetto ricorrente fosse autorizzato ad uscire tra le 9 e le 11 per recarsi al Sert, quel giorno non risultava che vi si fosse effettivamente recato, dovendosi dunque ritenere che egli fosse indebitamente uscito dall'abitazione al fuori dei limiti consentiti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere stensore I
Sentenza Cassazione n. 14768/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris