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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06692/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'istanza presentata; FATTO E DIRITTO

1. Rilevato che: Con sentenza n.42504/22 resa all'udienza pubblica del 26 ottobre 2022 (procedimento n. 40909/2021) questa Corte ha rigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato, per quanto qui di interesse, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. artt. 110, 81 cpv. cod.pen. e 12 quinquies dl. 306/92 e 7 L.n.356/92; i difensori presentavano istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto il reato doveva considerarsi prescritto alla data del 12 dicembre 2021; il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso; i difensori presentavano memoria scritta con la quale rilevavano che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico rilevando come, alla data della proposizione del ricorso, non potevano sapere se questa Corte era incorsa in un errore materiale ovvero in un errore di fatto, giacché non erano ancora state depositate le motivazioni della decisione e che comunque, ai sensi dell'art. 625-bis, cod.proc.pen "l'errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di Cassazione, d'ufficio, entro 90 giorni dalla deliberazione"; osservavano inoltre che nessuna valutazione giuridica doveva essere fatta giacché, applicando la disciplina della prescrizione ante legge ex Cirielli, il reato ascritto a Verdiglione risultava prescritto da oltre un anno; già dalla prospettazione dell'istanza risulta che nel caso in esame non è esperibile la procedura di correzione dell'errore materiale, che prevede (art. 130 cod.proc.pen.) che "la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento", ma semmai il ricorso ex art. 625-bis cod.proc.pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto), visto che una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione anziché di rigetto del ricorso comporterebbe indubbiamente una modifica essenziale della sentenza; peraltro, come spiegato nella motivazione della sentenza impugnata (pag.13) "Quanto all'eccezione di prescrizione, si deve ribadire il principio secondo cui "in materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., in base alla quale per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non è previsto un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito." (Sez.2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017, PC in proc.

Giampà e altri, Rv. 271164,); pertanto, poiché nei confronti del ricorrente è stata contestata e ritenuta la suddetta aggravante, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere nuovamente dalla data della sentenza della Corte di appello (23 giugno 2021), e non è quindi ancora decorso, alla data odierna, l'arco temporale utile a far maturare la prescrizione (peraltro, la sentenza citata era relativa proprio ad un caso in cui sarebbe stata applicabile anche la previgente disciplina sulla prescrizione).

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'istanza presentata; FATTO E DIRITTO 1. Rilevato che: Con sentenza n.42504/22 resa all'udienza pubblica del 26 ottobre 2022 (procedimento n. 40909/2021) questa Corte ha rigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato, per quanto qui di interesse, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. artt. 110, 81 cpv. cod.pen. e 12 quinquies dl. 306/92 e 7 L.n.356/92; i difensori presentavano istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto il reato doveva considerarsi prescritto alla data del 12 dicembre 2021; il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso; i difensori presentavano memoria scritta con la quale rilevavano che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico rilevando come, alla data della proposizione del ricorso, non potevano sapere se questa Corte era incorsa in un errore materiale ovvero in un errore di fatto, giacché non erano ancora state depositate le motivazioni della decisione e che comunque, ai sensi dell'art. 625-bis, cod.proc.pen "l'errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di Cassazione, d'ufficio, entro 90 giorni dalla deliberazione"; osservavano inoltre che nessuna valutazione giuridica doveva essere fatta giacché, applicando la disciplina della prescrizione ante legge ex Cirielli, il reato ascritto a Verdiglione risultava prescritto da oltre un anno; già dalla prospettazione dell'istanza risulta che nel caso in esame non è esperibile la procedura di correzione dell'errore materiale, che prevede (art. 130 cod.proc.pen.) che "la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento", ma semmai il ricorso ex art. 625-bis cod.proc.pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto), visto che una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione anziché di rigetto del ricorso comporterebbe indubbiamente una modifica essenziale della sentenza; peraltro, come spiegato nella motivazione della sentenza impugnata (pag.13) "Quanto all'eccezione di prescrizione, si deve ribadire il principio secondo cui "in materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., in base alla quale per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non è previsto un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito." (Sez.2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017, PC in proc. Giampà e altri, Rv. 271164,); pertanto, poiché nei confronti del ricorrente è stata contestata e ritenuta la suddetta aggravante, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere nuovamente dalla data della sentenza della Corte di appello (23 giugno 2021), e non è quindi ancora decorso, alla data odierna, l'arco temporale utile a far maturare la prescrizione (peraltro, la sentenza citata era relativa proprio ad un caso in cui sarebbe stata applicabile anche la previgente disciplina sulla prescrizione). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore
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