CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 novembre 1947
Cassazione n. 47479/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dei difensori, avv. L. Pipitone e avv. C. Bonafede, che insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Marsala del 2 luglio 2019, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver, in concorso tra loro e sino al 26 agosto 2014, coltivato illecitamente 273 piante di canapa indiana. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio cumulativo di motivazione in relazione alle doglianze difensive avanzate con l'appello. Il ragionamento probatorio in punto di responsabilità è censurabile in quanto basato su un criterio meramente probabilistico e atomistico: la Corte di appello, aderendo acriticamente alle valutazioni del primo giudice, ha utilizzato un'unica circostanza (l'ingresso del ricorrente nel terreno ove insistevano le piantagioni) per dedurne la prova del coinvolgimento del ricorrente nella illecita condotta, senza aver proceduto ad un vaglio globale del compendio probatorio e esaminato gli elementi indicati dalla difesa (definiti immotivatamente irrilevanti). 2.1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del Errato è il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve. Non sono infatti ostativi a tal fine la continuatività delle condotte e le modalità organizzate di svolgimento; né assume portata decisiva il dato qualitativo e quantitativo, se non corroborato da altri dati che dimostrino l'offensività peculiare del fatto. Nel caso in esame, in assenza di tali elementi di riscontro, la Corte di appello doveva riqualificare il fatto come di lieve entità o applicare l'art. 131-bis cod. pen. 2.1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 114 cod. pen. La condotta del ricorrente ha avuto nella vicenda illecita un peso del tutto marginale. La Corte di appello non si è attenuta ai principi di diritto in tema di contributo di minima importanza. 2.1.4. Eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio (non attestato sui minimi edittali), non ha dato contezza del ragionamento seguito per determinare l'entità della pena. 2.2. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alle doglianze difensive avanzate con l'appello. Il ragionamento probatorio in punto di responsabilità è censurabile in quanto basato su un criterio meramente probabilistico e atomistico: la Corte di appello, aderendo acriticamente alle valutazioni del primo giudice, ha utilizzato un'unica circostanza riferita dai testi - l'ingresso dei ricorrenti nel terreno ove insistevano le piantagioni e la messa in funzione ad opera di essi dell'impianto di irrigazione - per dedurne la prova del loro coinvolgimento nella illecita condotta, senza aver proceduto ad un vaglio globale del compendio probatorio e esaminato gli elementi indicati dalla difesa (i testi avevano fornito versioni differenti; gli appostamenti avvenivano all'imbrunire; si trattava di soggetti non noti all'ufficio e non facilmente riconoscibili; non esisteva traccia scritta delle operazioni di p.g.; sul posto vi erano altre piantagioni che giustificavano la presenza dei ricorrenti sul posto). 2.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del Errato è il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve.Non sono infatti ostativi a tal fine la continuatività delle condotte e le modalità organizzate di svolgimento; né assume portata decisiva il dato qualitativo e quantitativo, se non corroborato da altri dati che dimostrino l'offensività peculiare del fatto. Nel caso in esame, in assenza di tali elementi di riscontro, la Corte di appello doveva riqualificare il fatto come di lieve entità o applicare l'art. 131-bis cod. pen. 2.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione sulla richiesta difensiva di riduzione del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, nel rigettare la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, non ha fatto buon governo dei principi di diritto sul punto, non valorizzando la incensuratezza dei ricorrenti e la reale offensività della loro condotta. Immotivato è anche il diniego di riduzione della pena, non attestata sui minimi edittali. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le difese dei ricorrenti danno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. Con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue. 2.1. Quanto al primo motivo, va preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di ricorso per cassazione, secondo cui è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Quanto al dedotto vizio di motivazione, generica è la censura con cui il ricorrente lamenta la omessa considerazione dei motivi di appello. E' principio pacifico in tema di ricorso per cassazione che la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853). Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse (per tutte, Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962). Neppure può trovare ingresso la denuncia di apparente motivazione, quanto alla conferma degli argomenti spesi dal giudice di primo grado. La Corte di appello ha infatti rilevato che le censure difensive versate nei gravami fossero la "pedissequa trasposizione" delle questioni difensive già svolte e confutate in primo grado. In tal caso è legittimo che il giudice di appello motivi per relationem o riproducendo le stesse argomentazioni del primo giudice (tra tante, Sez. U, n. 13626 del 16/12/2010, dep. 2011, Digiaconnantonio; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Rv. 215722). Quanto alla dedotta manifesta illogicità nel ragionamento probatorio, le censure sono manifestamente infondate. I Giudici di merito hanno infatti in modo conforme valorizzato a carico del ricorrente una serie di convergenti e univoche emergenze processuali dimostrative della sua consapevole partecipazione alla illecita coltivazione (era stato sorpreso alle 6.50 del mattino dalla polizia giudiziaria all'interno dell'appezzamento di terreno dove era coltivata la canapa indiana; il predetto aveva le chiavi del cancello e quindi la disponibilità del terreno; le piante erano numerose e ben sviluppate; non era possibile svolgere una separata attività lecita di cura delle piante presenti \P nel terreno, in quanto le piante di canapa erano allocate in filari insieme a quelle di pomodoro). A fronte di tali elementi, i Giudici di merito hanno rilevato che la difesa non aveva proposto una lettura alternativa - se non in termini di inconsapevolezza dell'esistenza delle piante di canapa - volta a scardinare il costrutto accusatorio. Va rammentato il principio in tema di valutazione della prova indiziaria, secondo cui l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Rv. 277682). 2.2. Manifestamente infondata e meramente oppositiva è la censura sull'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, posto che la Corte di appello ha correttamente applicato i criteri esegetici fissati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. E' richiesto infatti al giudice di merito di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi; e solo all'esito di tale valutazione è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore negativo assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). La Corte di appello ha nella specie preso in considerazione globalmente tutti i parametri indicati dalla norma, evidenziando quei fattori che connotavano il fatto in termini di non minima offensività: l'estensione della piantagione, lo stato di maturazione delle piante, le modalità (gli accorgimenti utilizzati, quali l'occultamento delle piante con coltivazioni lecite) e i mezzi utilizzati per la piantagione (stabile impianto di irrigazione). Tali motivazioni venivano a sostenere viepiù il rigetto della richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Quanto al ruolo di minima partecipazione, va rammentato che, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (per tutte, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857). La ricostruzione accolta dalla Corte di appello veniva ad escludere che il ricorrente - che era colui che aveva la disponibilità del terreno- avesse avuto un ruolo marginale nei termini sopra indicati. A tal fine veniva evidenziato come il ricorrente fosse stato sorpreso mentre si apprestava a "curare" le coltivazioni all'interno del terreno. In ogni caso, la Corte di appello ha rilevato come proprio in ragione del ruolo assunto in primo grado fosse stata già riconosciuta una riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche. Il che non consentiva di valutare due volte la stessa circostanza specifica per la determinazione della pena. 2.4. Il motivo sulla pena è meramente reiterativo di quello di appello e aspecifico. La Corte di appello ha giustificato adeguatamente la dosimetria della pena in ragione del concreto disvalore del fatto (desunto dal numero delle piante e dalla presenza di un impianto dedicato di irrigazione). 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono parimenti inammissibili. 3.1. In ordine al primo motivo sono da confermare i rilievi già illustrati per [OSCURATO:PERSONA] in merito alle analoghe censure avanzate dai ricorrenti per la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per la mancata risposta ai motivi di appello e per la motivazione apparente. Quanto alla tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata le argomentazioni critiche dei ricorrenti si presentano, oltre che manifestamente infondate, anche aspecifiche e meramente confutative, così da non superare la soglia dell'ammissibilità. Il ragionamento probatorio seguito dalla Corte di appello si presenta infatti tutt'altro che meramente deduttivo e illogico, avendo valorizzato anche in tal caso una serie di elementi certi, univoci e convergenti a carico dei ricorrenti, quali la loro presenza registrata in più occasioni sul terreno oggetto della piantagione illecita, il possesso delle chiavi per aprire il lucchetto, la messa in funzione ad opera degli stessi del sistema di irrigazione. La stessa Corte ha poi confutato gli argomenti difensivi in questa sede indicati e sulle argomentazioni spese al riguardo i ricorsi sono del tutto silenti, finendo per essere generici. 3.2. In ordine al secondo motivo, è sufficiente richiamare quanto già osservato per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avendo i ricorrenti proposto analoghe censure.3.3. Sul trattamento sanzionatorio, i motivi proposti si presentano meramente reiterativi di quelli presentati per l'appello e aspecifici rispetto alla risposta fornita dalla Corte di appello. La Corte di appello ha ritenuto che non vi fosse alcun elemento di positiva considerazione ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e tali non potevano essere considerate le circostanze indicate nei gravami ovvero il mero stato di incensuratezza (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986) e la offensività in concreto delle condotte (alla luce di quanto la stessa Corte di appello ha motivato in punto di dosimetria della pena e di disvalore del fatto). Per la dosimetria della pena, come già osservato per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha espresso una adeguata e non manifestamente illogica valutazione sulla gravità del fatto, insindacabile quindi in questa sede. 4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i