CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 27431/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6621/2018 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante por tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 6621/2018 Numero sezionale 5155/2021 Numero di raccolta generale 27431/2021 Data pubblicazione 08/10/2021 avverso la sentenza n. 284/2017 della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, depositata il 22/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Premesso che: 1. l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Piemonte ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] d'Italia contro avviso di accertamento di omessa effettuazione di ritenute su contratti qualificati dall' Agenzia come di agenzia e dalla società come di trasporto; 2. la società resisteva con controricorso; 3. con atto del 20 luglio 2021, la società, richiamata l'istanza in data 7 giugno 2019, di sospensione del giudizio ai sensi dell'art.dell'art.6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. 136/2019, e la documentazione prodotta a corredo di detta istanza, attestante l'avvenuta presentazione, in data 2 aprile 2019, di domanda di adesione alla definizione agevolata e l'avvenuto pagamento, in data 20 marzo 2019, della somma dovuta ai fini della definizione della lite, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio; 5. considerato quanto precede, considerato che l'Agenzia delle entrate entro il termine di cui all'art.6, comma 12, del citato d.l. 119/2018 non ha notificato alcun diniego alla definizione della lite - ed anzi, ha essa stessa chiesto la dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate - va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 6621/2018 Numero sezionale 5155/2021 Numero di raccolta generale 27431/2021 Data pubblicazione 08/10/2021 anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 settembre 2021, svolta con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r