CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74/2000 poiché quale legale rappresentante non aveva presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2012 e 2013. 2. Relativamente al superamento della soglia rl_ricar-r-ertte‘la ricorrente si riferisce alla soglia dell'art. 10 ter del d. Igs. 74 del 2000, e non all'art. 5. Anche il motivo sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è manifestamente infondato in quanto la decisione evidenzia la completezza dell'istruttoria e il contenuto esplorativo della richiesta di rinnovo. Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 3. Anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato in quanto la decisione motiva rilevando il superamento della soglia in maniera non minima (evasione per euro 125.126,98 e 109.074,09 di Iva per gli anni in considerazione). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme