Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20157/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dallaquale è rappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –controrappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procuraspeciale allegata al controricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia – sez. n. 11 – n. 1229/2024,depositata il 30 aprile 2024;Numero registro generale 25352/2024Numero sezionale 3840/2026Numero di raccolta generale 20157/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bergamonotificava, in data 10 giugno 2021, alla [OSCURATO:SOCIETA]intimazione di pagamento n.

T9FIPAU00096/2021, con la qualedichiarava la contribuente decaduta dal beneficio dellarateizzazione che le era stato concesso in relazione alpagamento delle somme richieste con avviso di accertamenton.

T9F03A302004/2019, relativo ad IRES ed IRAP per l’anno2014 e definitivo ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997, n.218, optando per la rateizzazione del pagamento in 16 ratetrimestrale, con primo versamento previsto in data 10dicembre 2019.Con l’intimazione in questione veniva richiesto il pagamentodella somma complessiva di € 69.823,37 per IRES ed IRAP2014, oltre sanzioni ed interessi, stante il mancato pagamentodella rata n. 5 in scadenza il 31 dicembre 2020.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’intimazione di pagamento inquestione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diBergamo la quale, con sentenza n. 130/2022, pubblicata il 10marzo 2022, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnatoe compensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – sez. n.11, con sentenza n. 1229/2024, pronunciata il 19 aprile 2024,e depositata in segreteria il 30 aprile 2024, rigettava l’appello,condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.R.G.

N. 25352/2024 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 25352/2024Numero sezionale 3840/2026Numero di raccolta generale 20157/2026Data pubblicazione 16/06/20264.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 2 dicembre 2024).[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.5.

Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 68, comma 1, d.l. 17marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva l’Ufficio che la sentenza impugnata era errata, nellaparte in cui la C.G.T. di secondo grado ha ritenuto chel’accertamento definito con pagamento rateizzato rientrerebbenella previsione della sospensione di cui all’art. 68, comma 1,d.l. n. 18/2020, posto che questo riguarderebbe soltanto gliavvisi di accertamento già affidati all’agente della riscossione.2.

Il motivo è infondato.Il credito tributario vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. sifonda su un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 29d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n.122.

La società contribuente ha prestato acquiescenzaall’avviso di accertamento in questione, richiedendo larateizzazione in 16 rate trimestrali.Orbene, come è noto, l’art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020,conv. dalla l. n. 27/2020, ha previsto che «con riferimento alleentrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini deiR.G.

N. 25352/2024 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 25352/2024Numero sezionale 3840/2026Numero di raccolta generale 20157/2026Data pubblicazione 16/06/2026versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagliagenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Iversamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati inunica soluzione entro il mese successivo al termine del periododi sospensione.

Non si procede al rimborso di quanto giàversato».L’Agenzia delle Entrate ha disposto la decadenza dellacontribuente dal beneficio della rateizzazione, stante ilmancato pagamento della quinta rata, in scadenza il 31dicembre 2020, ma è indubbio che il pagamento di tale ratadovesse essere considerato sospeso, in applicazione propriodella normativa di cui all’art. 68, comma 1, cit.L’Ufficio ritiene che tale sospensione dovesse applicarsisoltanto ai pagamenti di cui agli atti impositivi già affidatiall’agente della riscossione, ma tale interpretazione è priva difondamento, in considerazione della congiunzione “nonché”contenuta nella citata disposizione normativa, che porta aritenere che la sospensione riguardi sia le cartelle dipagamento (e quindi i carichi già affidati all’agente dellariscossione), sia i crediti fondati soltanto su avvisi diaccertamento non ancora affidati all’agente della riscossione,come avviene nella fattispecie in esame.Peraltro, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della149 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla l. 17 luglio2020, n. 77, riguardando tale disposizione di leggeR.G.

N. 25352/2024 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 25352/2024Numero sezionale 3840/2026Numero di raccolta generale 20157/2026Data pubblicazione 16/06/2026esclusivamente tutte quelle specifiche procedure previste perlegge quali accertamento con adesione, conciliazionegiudiziale, ecc., che prevedono accordi e/o transazioni tra leparti, procedure in cui la fattispecie in esame – come chiaritodalle sentenze di merito - non rientra assolutamente.4.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale delloStato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellache si liquidano in € 5.800,00 per compensi, oltre 15% perrimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 25352/2024 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dallaquale è rappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –controrappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procuraspeciale allegata al controricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia – sez. n. 11 – n. 1229/2024,depositata il 30 aprile 2024;Numero registro generale 25352/2024Numero sezionale 3840/2026Numero di raccolta generale 20157/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bergamonotificava, in data 10 giugno 2021, alla [OSCURATO:SOCIETA]intimazione di pagamento n. T9FIPAU00096/2021, con la qualedichiarava la contribuente decaduta dal beneficio dellarateizzazione che le era stato concesso in relazione alpagamento delle somme richieste con avviso di accertamenton. T9F03A302004/2019, relativo ad IRES ed IRAP per l’anno2014 e definitivo ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997, n.218, optando per la rateizzazione del pagamento in 16 ratetrimestrale, con primo versamento previsto in data 10dicembre 2019.Con l’intimazione in questione veniva richiesto il pagamentodella somma complessiva di € 69.823,37 per IRES ed IRAP2014, oltre sanzioni ed interessi, stante il mancato pagamentodella rata n. 5 in scadenza il 31 dicembre 2020.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’intimazione di pagamento inquestione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diBergamo la quale, con sentenza n. 130/2022, pubblicata il 10marzo 2022, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnatoe compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – sez. n.11, con sentenza n. 1229/2024, pronunciata il 19 aprile 2024,e depositata in segreteria il 30 aprile 2024, rigettava l’appello,condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.R.G. N. 25352/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25352/2024Numero sezionale 3840/2026Numero di raccolta generale 20157/2026Data pubblicazione 16/06/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 2 dicembre 2024).[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 68, comma 1, d.l. 17marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva l’Ufficio che la sentenza impugnata era errata, nellaparte in cui la C.G.T. di secondo grado ha ritenuto chel’accertamento definito con pagamento rateizzato rientrerebbenella previsione della sospensione di cui all’art. 68, comma 1,d.l. n. 18/2020, posto che questo riguarderebbe soltanto gliavvisi di accertamento già affidati all’agente della riscossione.2. Il motivo è infondato.Il credito tributario vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. sifonda su un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 29d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n.122. La società contribuente ha prestato acquiescenzaall’avviso di accertamento in questione, richiedendo larateizzazione in 16 rate trimestrali.Orbene, come è noto, l’art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020,conv. dalla l. n. 27/2020, ha previsto che «con riferimento alleentrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini deiR.G. N. 25352/2024 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25352/2024Numero sezionale 3840/2026Numero di raccolta generale 20157/2026Data pubblicazione 16/06/2026versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagliagenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Iversamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati inunica soluzione entro il mese successivo al termine del periododi sospensione. Non si procede al rimborso di quanto giàversato».L’Agenzia delle Entrate ha disposto la decadenza dellacontribuente dal beneficio della rateizzazione, stante ilmancato pagamento della quinta rata, in scadenza il 31dicembre 2020, ma è indubbio che il pagamento di tale ratadovesse essere considerato sospeso, in applicazione propriodella normativa di cui all’art. 68, comma 1, cit.L’Ufficio ritiene che tale sospensione dovesse applicarsisoltanto ai pagamenti di cui agli atti impositivi già affidatiall’agente della riscossione, ma tale interpretazione è priva difondamento, in considerazione della congiunzione “nonché”contenuta nella citata disposizione normativa, che porta aritenere che la sospensione riguardi sia le cartelle dipagamento (e quindi i carichi già affidati all’agente dellariscossione), sia i crediti fondati soltanto su avvisi diaccertamento non ancora affidati all’agente della riscossione,come avviene nella fattispecie in esame.Peraltro, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della149 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla l. 17 luglio2020, n. 77, riguardando tale disposizione di leggeR.G. N. 25352/2024 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25352/2024Numero sezionale 3840/2026Numero di raccolta generale 20157/2026Data pubblicazione 16/06/2026esclusivamente tutte quelle specifiche procedure previste perlegge quali accertamento con adesione, conciliazionegiudiziale, ecc., che prevedono accordi e/o transazioni tra leparti, procedure in cui la fattispecie in esame – come chiaritodalle sentenze di merito - non rientra assolutamente.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale delloStato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellache si liquidano in € 5.800,00 per compensi, oltre 15% perrimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 25352/2024 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20157/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris