CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21221/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo, terzo e quatto motivo sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato, quanto alla sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. come la condotta fosse complessivamente tesa ad ostacolare l'attività di controllo in quel frangente posta in essere (specie allorché il ricorrente toglieva dalle mani del verbalizzante la carta precettiva, la gettava in terra e profferiva le frasi enunciate nell'imputazione); che, quanto all'integrazione del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., la frase fosse di evidente contenuto offensivo; che, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fossero assenti gli elementi positivi, valorizzando i precedenti penali per furto, rapina e lesioni dolose; rilevato che il secondo motivo con cui il ricorrente deduce l'omesso "assorbimento" (in tali termini si esprime il ricorrente) del delitto di resistenza a pubblico ufficiale in quello di cui all'art. 341-bis cod. pen., oltre ad essere riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha comunque apprezzato le differenze esistenti tra le due ipotesi di reato contestate, è generico nella parte in cui non contrasta la puntuale motivazione della decisione su detto punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci