CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 12991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 814-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 1936/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00814 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 814/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 1936/2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stato dichiarato prescritto, con compensazione delle spese di lite, il credito previdenziale vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva proposto opposizione all'estratto di ruolo e alle cartelle esattoriali ivi sottese, deducendone la mancata notifica e la sopravvenuta prescrizione del credito previdenziale. 2. Per quello che interessa in questa sede i giudici di seconde cure hanno rilevato che la questione sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo non poteva dirsi risolta alla data della pronuncia di primo grado per cui era da ritenersi corretta la statuizione sulla disposta compensazione delle spese. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo motivo. L'[OSCURATO:PERSONA] e l'ADER non hanno svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118 co. 2 disp. att., 132 co. 2 n. 4 cpc, con riferimento alla affermata compensazione delle spese in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Si sostiene che non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 92 cpc, ratione temporis vigente e che la motivazione adottata dalla Corte di merito era apparente perché non era stato accertato quanto dedotto in ordine alla mancata notifica delle cartelle, con conseguente illegittima disapplicazione del principio della soccombenza. 2. Il ricorso non è fondato. 3. La statuizione sulla compensazione delle spese è stata fondata sulla controvertibilità, alla data della pronuncia di primo grado, della possibilità di impugnare l'estratto di ruolo. 4. Orbene, osserva questo Collegio che effettivamente la suddetta problematica è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale e, in materia RG 814/2021 previdenziale, è stata risolta con la sentenza di questa Corte n. 29294/2019. 5. In punto di diritto la decisione è, pertanto, conforme alla pronuncia di legittimità (Cass. n. 21157/2019) secondo cui, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla I. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Con riguardo, poi, al dedotto mancato accertamento sull'omessa notifica della cartella, che avrebbe potuto incidere sulla applicazione del principio della soccombenza, deve rilevarsi che la questione non assume decisività atteso che, comunque, era stata eccepita in primo grado (e riconosciuta dai giudici del merito) l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale di talché, avendo avuto l'opposizione proposta la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella, correttamente è stato valutato il fatto estintivo della formazione del titolo, che precludeva ogni altro esame, attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo. 6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 7. Nulla va disposto in ordine alle spese non essendo stata svolta dagli intimati attività difensiva. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'8 marzo 2022