CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21441/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 123 R.G. N. 44056/23 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. - con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccessività della pena irrogata - è inammissibile in quanto privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, invero, che, la Corte d'appello, nel corretto esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto congrua la pena applicata dal giudice di primo grado, alla luce della gravità del fatto e dell'intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il april