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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22126/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.' • udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Perugia ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Perugia aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine areatj2di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) ed a plurimi reati scopo di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/90, 2 e 7 legge 895/67 e 648 cod. pen. (capi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25).

Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine, condotta attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione, che aveva fatto emergere un'associazione criminosa ben consolidata nei territori di Spoleto, Terni, Foligno e Trevi, dedita al traffico e allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, principalmente del tipo cocaina.

2. Contro l'ordinanzak la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla nullità dell'ordinanza applicativa della misura a causa di mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

Il Tribunale avrebbe ammesso che l'ordinanza era una trasposizione della richiesta del PM, per poi ravvisare indici di autonoma valutazione in elementi che, invece, non deponevano in tal senso.

Lo stesso Tribunale, fra l'altro, nell'ambito di analogo procedimento, aveva annullato l'ordinanza genetica ricopiata dalla richiesta del PM, e così aveva fatto, sia pure in diversa composizione, con riferimento alla medesima ordinanza / anche se con riguardo ad altre posizioni.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo e dei reati scopo.

In particolare: - con riferimento al reato di cui al capo 10 (art. 73 d.pr. 309/90) relativo all'occultamento, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di sostanza stupefacente del tipo cocaina, il Tribunale aveva fatto riferimento al contenuto di 'una conversazione intercettata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emergerebbe, in realtà, che a nascondere la droga erano stati tali due soggetti e non anche [OSCURATO:PERSONA], e aveva fornito di tale captazione una interpretazione differente, secondo la quale i due stavano non già occultando la droga, bensì recuperandola; il Tribunale aveva fatto riferimento anche ad un dialogo intercettato il 5 giugno 2022 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, pure, non conteneva alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA]; - con riferimento ai reati di cui ai capi 11, 12, 13, relativi alla detenzione, ricettazione e porto illegale di due pistole, due caricatori e altro munizionamento rinvenuti a Foligno il 18 giugno 2020, il Tribunale del Riesame si era limitato a riportare le stesse captazioni riportate dal Gip, che a sua volta le aveva copiate dalla richiesta del PM, senza nulla argomentare in ordine alla dedotta ambiguità dei dialoghi.

Lo stesso Tribunale ìcon riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] a proposito delle imputazione sub capo 24, aveva ritenuto che le conversazioni fossero ambigue e perciò inidonee a corroborare la tesi accusatoria.

Inoltre con una memoria difensiva era stata indicata una intercettazione (n. 248 del Rit 248/1990), non considerata dal PM e dal Gip, da cui emergeva che tale "Llasko" identificato dagli inquirenti in [OSCURATO:PERSONA], era in realtà una terza persona, posto che nella predetta conversazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlavano di lui, come di una terza persona; - con riferimento al reato di cui al capo 14, relativo all'occultamento di 33 grammi di cocaina addebitato a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si era limitato a riportare le stesse conversazioni citate dal Gip e dal PM (progressivi nn. 303, 325 e 326 risalenti al 19 e 20 giugno 2020) da cui emergerebbe che i due a bordo di un'auto, incrociando una pattuglia della polizia, avessero lanciato dal finestrino qualcosa che gli inquirenti avevano ritenuto essere la sostanza stupefacente, poi rinvenuta e sequestrata.

In realtà tale ricostruzione sarebbe fondata su una mera congettura, priva di riscontro; - con riferimento al reato di cui al capo 15, relativo alla detenzione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] di un modesto quantitativo di cocaina (gr. 4,7) risalente al 3 luglio 2020, il Tribunale aveva riportato una intercettazione priva di riferimenti individualizzanti, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto a [OSCURATO:PERSONA] dove avesse gettato la droga della quale si era sbarazzato: tale conversazione - secondo il difensore- dimostrerebbe l'estraneità del ricorrente alla detenzione della sostanza, rinvenuta, successivamente, in un appartamento non riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]; -con riferimento al reato di cui al capo 25, relativo al rinvenimento di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 197, occultata all'interno di un vano della autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma in uso e condotta da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale aveva argomentato che il ricorrente, pur non avendo partecipato all'occultamento dello stupefacente nell'auto, ne era stato consapevole, avendo di fatto procurato a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità del veicolo: in realtà tale ultimo dato -osserva il difensore- non poteva essere considerato significativo, giacché il ricorrente avrebbe potuto lasciare l'auto a [OSCURATO:PERSONA] per fini leciti, e non già illeciti; - con riferimento al reato associativo di cui al capo 1), il Tribunale aveva indicato elementi insufficienti a integrare un grave quadro indiziario in ordine alla esistenza di un accordo fra i presunti sodali con carattere di stabilità e perdurante, rispetto alla perpetrazione dei reati fine.

Il Tribunale aveva, in tal senso, valorizzato un dato non rilevante, ovvero il fatto che i correi, in occasione dei sequestri di partite di droga, si erano preoccupati di avvisare gli esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] al vertice della presunta associazione, ovvero ancora circostanze non dimostrate, quali la disponibilità di stabili canali di approvvigionamento e il reclutamento di soggetti provenienti dall'Albania ed impiegati per lo smercio della droga.

Di contro non era emersa la predisposizione di mezzi, la disponibilità di denaro e la spartizione dello stesso fra i presunti sodali, la disponibilità di basi logistiche, diverse dalle mere abitazioni.

In ogni caso/ non era emerso un quadro indiziario grave in ordine alla partecipazione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] alla presunta associazione, ricavata nell'ordinanza impugnata, in ultima analisi, solo dai reati scopo a lui contestatii( In tal senso la circostanza, pure citata, per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato a [OSCURATO:PERSONA] una rilevante somma di danaro era solo congetturale, posto chei a tutto voler concedere i le indagini avevano documentato solo un viaggio in auto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ex fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era un componente del sodalizio, non sarebbero significative in quanto provenienti da una donna che aveva motivi di risentimento nei confronti del suo ex compagno e dei suoi amici.

Il Tribunale, infine, non si era soffermato sull'elemento soggettivo del reato in esame, ovvero sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di far parte di un sodalizio criminoso permanente volto alla commissione di un numero indeterminato di delitti.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed al diniego di misure restrittive attenuate.

Il Tribunale, a fronte della specifica doglianza, si era limitato a citare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in plurimi reati fine e ad affermare, in maniera apodittica, che l'indagato traeva sostentamento dal traffico, quando invece risultava documentato 1;b ,,m, svolgimentoudi reg-blare n attività lavorativa, quale operaio qualificato, e non aveva considerato che i fatti addebitati risultavano commessi nel periodo aprile 2019-luglio 2020 ed erano, perciò, risalenti.

Il difensore osserva, anche, che altri indagati nel medesimo procedimento, benché investiti di ruoli di maggiore gravità, erano stati sottoposti a misure attenuate.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

Il Tribunale, in replica alla analoga doglianza formulata in sede di riesame, ha escluso profili di nullità dell'ordinanza genetica, evidenziando che la tecnica della "incorporazione" di atti del procedimento era stata accompagnata da una autonoma valutazione critica del materiale probatorio. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva esplicitato il rinvio per relationem alla richiesta del PM, quanto alla ricostruzione dei fatti particolarmente dettagliata ivi contenuta, ma aveva, poi, svolto considerazioni proprie di carattere generale relative alle imputazioni inerenti i singoli reati e un proprio percorso motivazionale anche con riferimento al reato associativo, svincolato d4 quello seguito dal Pubblico Ministero.

L'adesione da parte del Gip all'intera impostazione adottata dal PM nella richiesta di misura cautelare era stata, dunque, frutto non già di acritica trasposizione, bensì di autonoma ragionata valutazione degli elementi riportati. 2.1.L'impostazione del Tribunale e il rigetto della eccezione di nullità dell'ordinanza genetica appaiono rispettosi del dettato normativo, così come interpretato nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità.

Invero l'assolvimento dell'obbligo posto dall'art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, può dirsi compiuto anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6 n. 30744 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658).

Il requisito della autonoma valutazione, infatti, si riferisce alla motivazione nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare (cfr. sez. 5 n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Santoro, Rv. 272939).

Di contro il ricorrente per cassazione, che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. sez. 1 n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

2.2. Nessun rilievo, ai fini del presente scrutinio, può essere attribuito alle eventuali difformi decisioni del Tribunale, in ordine ad analoga doglianza, nell'ambito dello stesso o di altri procedimenti, posto che la valutazione deve essere compiuta in modo autonomo ed indipendente per ciascuna singola posizione, in relaziontalle specificità che, di volta in volta, vengono in rilievo.

3. Il secondo motivo, attinente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati fini e del reato associativo, è manifestamente infondato.

E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviando Asez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).

3.1. Cosi ricostruiti confini del sindacato di legittimità, si osserva che la motivazione del Tribunale appare congrua e coerente anche a fronte delle obiezioni mosse dal ricorrente.

In particolare il Tribunale, in ordine ad ognuna delle imputazioni contestate, ha richiamato le intercettazioni di conversazioni rilevanti, in quanto dimostrative del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], e l'attività di osservazione della polizia giudiziaria effettuata in coordinazione con l'ascolto, grazie alla quale era stato anche possibile, in alcune occasioni, sequestrare sostanza stupefacente riconducibile al ricorrente (così in ordine ai reati di cui ai capi 14, 15 e 25) e le armi dallo stesso nascoste (così in ordine ai reati di cui ai capi 11), 12) e 13).

Con riferimento al reato associativo di cui al capo 1), il Tribunale, con analitica e approfondita motivazione (pagg. 28-39) ha osservato che il gruppo era diretto dal nucleo famigliare riconducibile agli [OSCURATO:PERSONA]: questi ultimi impartivano direttive e controllavano l'operato dei membri della organizzazione, i quali erano tenuti a riferire loro gli accadimenti di rilievo ed in specie i sequestri della droga operati dalla polizia giudiziaria; i giudici hanno, anche, richiamato la disponibilità in capo ai consociati di canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente (cocaina e marijuana), comprovata dalle numerose trasferte in varie regioni d'Italia da parte dei consociati (dettagliatamente indicate) finanziate, fra l'altro, con risorse del gruppo; il reclutamento in Albania di soggetti incaricati dello spaccio al minuto della sostanza stupefacente; la disponibilità di una batteria di cellulari intercambiabili a seconda delle esigenze, oltreché di basi logistiche rappresentate dagli appartamenti presi in affitto e di numerose autovetture (circa settanta); la disponibilità in capo al gruppo di somme di denaro indivise.

Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in siffatto contesto associativo è stato, infine, desunto dal suo coinvolgimento in molteplici reati fine, dal suo constante operare al servizio del gruppo, così come emerso nelle numerose intercettazioni che lo hanno riguardato, oltre che dalla dichiarazioni della ex fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], a conoscenza delle vicende del sodalizio.

3.3. A fronte di tale motivazione, ancorata a precisi dati di fatto puntualmente richiamati e logica nelle inferenze tratte da tali dati, le censure del ricorrente appaiono generiche e, in assenza di reale confronto con gli argomenti della ordinanza impugnata, mirano a sottoporre alla Corte una inammissibile lettura alternativa del compendio indiziario.

4. Anche il terzo motivo relativo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari è manifestamente infondato.In tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434).

Nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione rafforzata, ed ha operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato.

I giudici, infatti, hanno richiamato la dedizione di [OSCURATO:PERSONA] a delitti della stessa specie, così come emersa dal tenore delle conversazioni intrattenute dall'indagato con i correi e il precedente sia pure non i specifico a suo carico.

Di contro le doglianze mosse dal ricorrente non appaiono pertinenti: da un lato, la disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una attività lavorativa non contraddice la sua propensione alla ricerca di ulteriori guadagni e, dall'altro, le condotte contestate, rispetto alla adozione della cautela, non sono risalenti nel tempo, venendo, fra l'altro, in rilievo nel caso in esame la contestazione del reato associativo che presuppone una perduranza nel tempo del vincolo.

Infine nessun ril p ò assumere il trattamento cautelare riservato agli altri indagati u nel medesimo procedimento: è principio consolidato quello per cui la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258; Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Rv. 271056 in motivazione)

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.' • udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Perugia ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Perugia aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine areatj2di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) ed a plurimi reati scopo di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/90, 2 e 7 legge 895/67 e 648 cod. pen. (capi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25). Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine, condotta attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione, che aveva fatto emergere un'associazione criminosa ben consolidata nei territori di Spoleto, Terni, Foligno e Trevi, dedita al traffico e allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, principalmente del tipo cocaina. 2. Contro l'ordinanzak la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla nullità dell'ordinanza applicativa della misura a causa di mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe ammesso che l'ordinanza era una trasposizione della richiesta del PM, per poi ravvisare indici di autonoma valutazione in elementi che, invece, non deponevano in tal senso. Lo stesso Tribunale, fra l'altro, nell'ambito di analogo procedimento, aveva annullato l'ordinanza genetica ricopiata dalla richiesta del PM, e così aveva fatto, sia pure in diversa composizione, con riferimento alla medesima ordinanza / anche se con riguardo ad altre posizioni. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo e dei reati scopo. In particolare: - con riferimento al reato di cui al capo 10 (art. 73 d.pr. 309/90) relativo all'occultamento, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di sostanza stupefacente del tipo cocaina, il Tribunale aveva fatto riferimento al contenuto di 'una conversazione intercettata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emergerebbe, in realtà, che a nascondere la droga erano stati tali due soggetti e non anche [OSCURATO:PERSONA], e aveva fornito di tale captazione una interpretazione differente, secondo la quale i due stavano non già occultando la droga, bensì recuperandola; il Tribunale aveva fatto riferimento anche ad un dialogo intercettato il 5 giugno 2022 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, pure, non conteneva alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA]; - con riferimento ai reati di cui ai capi 11, 12, 13, relativi alla detenzione, ricettazione e porto illegale di due pistole, due caricatori e altro munizionamento rinvenuti a Foligno il 18 giugno 2020, il Tribunale del Riesame si era limitato a riportare le stesse captazioni riportate dal Gip, che a sua volta le aveva copiate dalla richiesta del PM, senza nulla argomentare in ordine alla dedotta ambiguità dei dialoghi. Lo stesso Tribunale ìcon riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] a proposito delle imputazione sub capo 24, aveva ritenuto che le conversazioni fossero ambigue e perciò inidonee a corroborare la tesi accusatoria. Inoltre con una memoria difensiva era stata indicata una intercettazione (n. 248 del Rit 248/1990), non considerata dal PM e dal Gip, da cui emergeva che tale "Llasko" identificato dagli inquirenti in [OSCURATO:PERSONA], era in realtà una terza persona, posto che nella predetta conversazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlavano di lui, come di una terza persona; - con riferimento al reato di cui al capo 14, relativo all'occultamento di 33 grammi di cocaina addebitato a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si era limitato a riportare le stesse conversazioni citate dal Gip e dal PM (progressivi nn. 303, 325 e 326 risalenti al 19 e 20 giugno 2020) da cui emergerebbe che i due a bordo di un'auto, incrociando una pattuglia della polizia, avessero lanciato dal finestrino qualcosa che gli inquirenti avevano ritenuto essere la sostanza stupefacente, poi rinvenuta e sequestrata. In realtà tale ricostruzione sarebbe fondata su una mera congettura, priva di riscontro; - con riferimento al reato di cui al capo 15, relativo alla detenzione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] di un modesto quantitativo di cocaina (gr. 4,7) risalente al 3 luglio 2020, il Tribunale aveva riportato una intercettazione priva di riferimenti individualizzanti, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto a [OSCURATO:PERSONA] dove avesse gettato la droga della quale si era sbarazzato: tale conversazione - secondo il difensore- dimostrerebbe l'estraneità del ricorrente alla detenzione della sostanza, rinvenuta, successivamente, in un appartamento non riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]; -con riferimento al reato di cui al capo 25, relativo al rinvenimento di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 197, occultata all'interno di un vano della autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma in uso e condotta da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale aveva argomentato che il ricorrente, pur non avendo partecipato all'occultamento dello stupefacente nell'auto, ne era stato consapevole, avendo di fatto procurato a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità del veicolo: in realtà tale ultimo dato -osserva il difensore- non poteva essere considerato significativo, giacché il ricorrente avrebbe potuto lasciare l'auto a [OSCURATO:PERSONA] per fini leciti, e non già illeciti; - con riferimento al reato associativo di cui al capo 1), il Tribunale aveva indicato elementi insufficienti a integrare un grave quadro indiziario in ordine alla esistenza di un accordo fra i presunti sodali con carattere di stabilità e perdurante, rispetto alla perpetrazione dei reati fine. Il Tribunale aveva, in tal senso, valorizzato un dato non rilevante, ovvero il fatto che i correi, in occasione dei sequestri di partite di droga, si erano preoccupati di avvisare gli esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] al vertice della presunta associazione, ovvero ancora circostanze non dimostrate, quali la disponibilità di stabili canali di approvvigionamento e il reclutamento di soggetti provenienti dall'Albania ed impiegati per lo smercio della droga. Di contro non era emersa la predisposizione di mezzi, la disponibilità di denaro e la spartizione dello stesso fra i presunti sodali, la disponibilità di basi logistiche, diverse dalle mere abitazioni. In ogni caso/ non era emerso un quadro indiziario grave in ordine alla partecipazione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] alla presunta associazione, ricavata nell'ordinanza impugnata, in ultima analisi, solo dai reati scopo a lui contestatii( In tal senso la circostanza, pure citata, per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato a [OSCURATO:PERSONA] una rilevante somma di danaro era solo congetturale, posto chei a tutto voler concedere i le indagini avevano documentato solo un viaggio in auto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ex fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era un componente del sodalizio, non sarebbero significative in quanto provenienti da una donna che aveva motivi di risentimento nei confronti del suo ex compagno e dei suoi amici. Il Tribunale, infine, non si era soffermato sull'elemento soggettivo del reato in esame, ovvero sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di far parte di un sodalizio criminoso permanente volto alla commissione di un numero indeterminato di delitti. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed al diniego di misure restrittive attenuate. Il Tribunale, a fronte della specifica doglianza, si era limitato a citare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in plurimi reati fine e ad affermare, in maniera apodittica, che l'indagato traeva sostentamento dal traffico, quando invece risultava documentato 1;b ,,m, svolgimentoudi reg-blare n attività lavorativa, quale operaio qualificato, e non aveva considerato che i fatti addebitati risultavano commessi nel periodo aprile 2019-luglio 2020 ed erano, perciò, risalenti. Il difensore osserva, anche, che altri indagati nel medesimo procedimento, benché investiti di ruoli di maggiore gravità, erano stati sottoposti a misure attenuate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale, in replica alla analoga doglianza formulata in sede di riesame, ha escluso profili di nullità dell'ordinanza genetica, evidenziando che la tecnica della "incorporazione" di atti del procedimento era stata accompagnata da una autonoma valutazione critica del materiale probatorio. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva esplicitato il rinvio per relationem alla richiesta del PM, quanto alla ricostruzione dei fatti particolarmente dettagliata ivi contenuta, ma aveva, poi, svolto considerazioni proprie di carattere generale relative alle imputazioni inerenti i singoli reati e un proprio percorso motivazionale anche con riferimento al reato associativo, svincolato d4 quello seguito dal Pubblico Ministero. L'adesione da parte del Gip all'intera impostazione adottata dal PM nella richiesta di misura cautelare era stata, dunque, frutto non già di acritica trasposizione, bensì di autonoma ragionata valutazione degli elementi riportati. 2.1.L'impostazione del Tribunale e il rigetto della eccezione di nullità dell'ordinanza genetica appaiono rispettosi del dettato normativo, così come interpretato nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Invero l'assolvimento dell'obbligo posto dall'art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, può dirsi compiuto anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6 n. 30744 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). Il requisito della autonoma valutazione, infatti, si riferisce alla motivazione nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare (cfr. sez. 5 n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Santoro, Rv. 272939). Di contro il ricorrente per cassazione, che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. sez. 1 n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 2.2. Nessun rilievo, ai fini del presente scrutinio, può essere attribuito alle eventuali difformi decisioni del Tribunale, in ordine ad analoga doglianza, nell'ambito dello stesso o di altri procedimenti, posto che la valutazione deve essere compiuta in modo autonomo ed indipendente per ciascuna singola posizione, in relaziontalle specificità che, di volta in volta, vengono in rilievo. 3. Il secondo motivo, attinente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati fini e del reato associativo, è manifestamente infondato. E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviando Asez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 3.1. Cosi ricostruiti confini del sindacato di legittimità, si osserva che la motivazione del Tribunale appare congrua e coerente anche a fronte delle obiezioni mosse dal ricorrente. In particolare il Tribunale, in ordine ad ognuna delle imputazioni contestate, ha richiamato le intercettazioni di conversazioni rilevanti, in quanto dimostrative del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], e l'attività di osservazione della polizia giudiziaria effettuata in coordinazione con l'ascolto, grazie alla quale era stato anche possibile, in alcune occasioni, sequestrare sostanza stupefacente riconducibile al ricorrente (così in ordine ai reati di cui ai capi 14, 15 e 25) e le armi dallo stesso nascoste (così in ordine ai reati di cui ai capi 11), 12) e 13). Con riferimento al reato associativo di cui al capo 1), il Tribunale, con analitica e approfondita motivazione (pagg. 28-39) ha osservato che il gruppo era diretto dal nucleo famigliare riconducibile agli [OSCURATO:PERSONA]: questi ultimi impartivano direttive e controllavano l'operato dei membri della organizzazione, i quali erano tenuti a riferire loro gli accadimenti di rilievo ed in specie i sequestri della droga operati dalla polizia giudiziaria; i giudici hanno, anche, richiamato la disponibilità in capo ai consociati di canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente (cocaina e marijuana), comprovata dalle numerose trasferte in varie regioni d'Italia da parte dei consociati (dettagliatamente indicate) finanziate, fra l'altro, con risorse del gruppo; il reclutamento in Albania di soggetti incaricati dello spaccio al minuto della sostanza stupefacente; la disponibilità di una batteria di cellulari intercambiabili a seconda delle esigenze, oltreché di basi logistiche rappresentate dagli appartamenti presi in affitto e di numerose autovetture (circa settanta); la disponibilità in capo al gruppo di somme di denaro indivise. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in siffatto contesto associativo è stato, infine, desunto dal suo coinvolgimento in molteplici reati fine, dal suo constante operare al servizio del gruppo, così come emerso nelle numerose intercettazioni che lo hanno riguardato, oltre che dalla dichiarazioni della ex fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], a conoscenza delle vicende del sodalizio. 3.3. A fronte di tale motivazione, ancorata a precisi dati di fatto puntualmente richiamati e logica nelle inferenze tratte da tali dati, le censure del ricorrente appaiono generiche e, in assenza di reale confronto con gli argomenti della ordinanza impugnata, mirano a sottoporre alla Corte una inammissibile lettura alternativa del compendio indiziario. 4. Anche il terzo motivo relativo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari è manifestamente infondato.In tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). Nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione rafforzata, ed ha operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato. I giudici, infatti, hanno richiamato la dedizione di [OSCURATO:PERSONA] a delitti della stessa specie, così come emersa dal tenore delle conversazioni intrattenute dall'indagato con i correi e il precedente sia pure non i specifico a suo carico. Di contro le doglianze mosse dal ricorrente non appaiono pertinenti: da un lato, la disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una attività lavorativa non contraddice la sua propensione alla ricerca di ulteriori guadagni e, dall'altro, le condotte contestate, rispetto alla adozione della cautela, non sono risalenti nel tempo, venendo, fra l'altro, in rilievo nel caso in esame la contestazione del reato associativo che presuppone una perduranza nel tempo del vincolo. Infine nessun ril p ò assumere il trattamento cautelare riservato agli altri indagati u nel medesimo procedimento: è principio consolidato quello per cui la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258; Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Rv. 271056 in motivazione) 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
Sentenza Cassazione n. 22126/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris