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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00991/2022

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]' (per [OSCURATO:PERSONA]) e Andrea SALCINA (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 gennaio 2020 la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso nel reato di tentata estorsione, aggravata dal fatto commesso con minaccia di più persone riunite, e li aveva condannati alle pene, rispettivamente, di sei anni, otto mesi di reclusione e 1.500 euro di multa, applicata anche la recidiva reiterata (il primo) e di quattro anni di reclusione e 900 euro di multa (il secondo).

2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Entrambi i ricorrenti hanno denunciato violazione della legge penale, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per sopravvenuta prescrizione.

3.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, lamenta violazione della legge penale processuale, in quanto i giudici di merito hanno valutato solo alcune risultanze probatorie, omettendo di considerare che la persona offesa aveva dichiarato di non essere stata intimorita dalle frasi pronunciate dall'imputato, cui la Corte di appello, poi, non ha riconosciuto le attenuanti generiche, incorrendo nel vizio di omessa motivazione, "non esaustiva", invece, in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante.

3.2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge penale processuale, in relazione alla omessa declaratoria di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello.

La difesa, poi, sostiene che la motivazione della sentenza è illogica e contraddittoria in ordine al ritenuto riconoscimento dell'imputato operato dalla persona offesa e all'apporto causale fornito alla condotta estorsiva tenuta da [OSCURATO:PERSONA].

4. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali hanno replicato le difese dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati e generici, mentre è fondato il motivo preliminare in rito, inerente alla citazione di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di appello.2.

Va esaminato, in primo luogo, il motivo con il quale entrambi i ricorrenti hanno sostenuto che il reato sarebbe stato estinto per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di appello, in quanto, se fondato, detta pronuncia andrebbe annullata senza rinvio.

Le difese hanno fatto riferimento alla disciplina in tema di prescrizione, introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, in quanto la stessa risulta in effetti più favorevole di quella vigente al momento di commissione del fatto, secondo la quale il termine ex art. 157, primo comma, n. 2, cod. pen, sarebbe stato di quindici anni e quello massimo ex art. 160, terzo comma, cod. pen. di ventidue anni e sei mesi.

Invece, il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge "ex Cirielli", va quantificato in tredici anni e quattro mesi - come correttamente indicato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - in ragione della pena massima stabilita dalla legge (artt. 56 e 629, secondo comma, cod. pen.) per il delitto di estorsione tentata, con l'aggravante ad effetto speciale del fatto commesso con minaccia di più persone riunite.

La prescrizione del reato, commesso tra il 16 e il 18 febbraio 2004, è stata interrotta dopo un anno con il decreto che disponeva il giudizio, emesso il 16 febbraio 2005 e nuovamente, con la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari il 28 febbraio 2017, a distanza di dodici anni e dodici giorni dal primo atto interruttivo, un tempo inferiore a quello di prescrizione (tredici anni e quattro mesi), anche a prescindere dagli oltre due anni di sospensione per fatti addebitabili agli imputati o ai loro difensori.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA], però, ha obliterato il disposto degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., che disciplinano il calcolo del tempo necessario, in presenza di atti interruttivi.

Il termine di tredici anni e quattro mesi va aumentato di un quarto, quindi di tre anni e quattro mesi, cosicché il termine massimo di sedici anni e otto mesi avrebbe comportato l'estinzione del reato per prescrizione solo il 16 ottobre 2020, ai quali vanno aggiunti gli 833 giorni di sospensione risultanti dalla sentenza di primo grado, che spostano il termine di prescrizione all'anno 2023 (indipendentemente dalla minima discrepanza rispetto alla indicazione della difesa di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale i giorni sarebbero stati 818). [OSCURATO:PERSONA], poi, il tempo necessario a prescrivere sarebbe stato molto più lungo, essendo stata applicata la recidiva reiterata specifica, altra aggravante a effetto speciale, che incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen. sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n.57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; da ultimo v.

Sez. 2, n. 15563 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Il motivo comune ai ricorrenti, pertanto, è privo di ogni fondamento.

3. E' fondato - come si è detto - il motivo in rito proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Va premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

Dagli atti processuali risulta che - come sostenuto dalla difesa - sin dall'inizio del procedimento, allorquando fu arrestato, [OSCURATO:PERSONA] dichiarò il proprio domicilio in via Lao n. 8, [OSCURATO:PERSONA], suo domicilio di fatto, presso il quale si trovava in regime di arresti domiciliari, per altra causa, anche al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, che pure nell'intestazione, oltre alla formale residenza, riportava detto domicilio "di fatto", ove nel corso del lunghissimo procedimento gli furono notificati numerosi atti.

Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato avesse dichiarato il domicilio nel luogo della residenza anagrafica e, pertanto, che fosse corretta e valida la successiva notifica del decreto di citazione in appello, effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, del codice di rito.

All'udienza del 30 gennaio 2020 il difensore eccepì tempestivamente la nullità della notifica, da considerare generale a regime intermedio (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771; Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747; Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425).

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio, rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso.

4. Le altre doglianze proposte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono connotate da estrema genericità (come già quelle proposte con l'appello, al limite della inammissibilità), non essendosi confrontate con le precise e assai ampie argomentazioni della decisione impugnata.

Il ricorso, quindi, difetta di "specificità estrinseca", «che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (così Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

Inoltre, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi di accusa.

Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; da ultimo v.

Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, in motivazione).

La deduzione, dunque, potrebbe essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma esso non è stato denunciato ed è comunque è insussistente, alla luce delle puntuali argomentazioni della sentenza impugnata.

4.1. La Corte di appello, infatti, ha valutato le dichiarazioni della persona offesa, "esente da particolari lacune e contraddizioni, coerente e logica nel suo nucleo essenziale...compiutamente avvalorate e corroborate dalle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 9) e ha richiamato e applicato la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; da ultimo v.

Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, non mass.).

Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v.

Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).[OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dichiarato di "non avere avuto paura" quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo di uno scooter, lo avvicinarono intimandogli di pagare 500 euro, come gli altri, per ogni funerale del quale sarebbe stato incaricato.

La Corte ha spiegato (pag. 13) che la stessa persona offesa, titolare di una impresa di onoranze funebri, ha dichiarato che solo in un secondo momento si rese conto della gravità della situazione, tant'è che poi denunciò il tentativo di estorsione ai Carabinieri.

Va poi ribadito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 8477 del 20/2/2019, Scialpi, Rv. 275613, in motivazione; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261553; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797).

Inoltre, come ricordato anche nella sentenza impugnata, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato ex ante, essendo priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256728; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013, Aiello, Rv. 255538).

4.2. E' privo di ogni fondamento anche il motivo inerente alla sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso con la minaccia di più persone riunite, la cui esclusione, sia pure in modo del tutto generico, è stata richiesta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], evocando la "pura presenza passiva e silente" di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, con motivazione tutt'altro che illogica e contraddittoria, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], trasportato sul motorino di [OSCURATO:PERSONA], si avvicinò anch'egli alla vittima, manifestando una chiara adesione alla condotta delittuosa del coimputato, sostanziatasi nella formulazione di frasi minacciose, che peraltro [OSCURATO:PERSONA] percepì come provenienti da entrambi i ricorrenti ("...mi dicevano che dovevo pagare 500,00 euro....", "ogni funerale che io facevo dovevo dare, lasciare dei soldi a loro"- pagg. 12-13).

Correttamente, pertanto, è stata applicata la circostanza aggravante del fatto commesso con minaccia (o violenza) di più persone riunite, che richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della stessa (Sez.

U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv.252518; di recente v.

Sez. 2, n. 671 del 23/10/2019, dep. 2020, Pignataro, Rv. 277817).

4.3. Infine, la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche non è affatto mancante, avendo la Corte evidenziato i gravi e specifici precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], che ben possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle suddette attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez.

U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v.

Sez. 4, n. 20812 del 05/05/2021, Traini, non mass.), che nel caso di specie la difesa neppure ha indicato.

5. Alla inammissibilità della impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]' (per [OSCURATO:PERSONA]) e Andrea SALCINA (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 gennaio 2020 la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso nel reato di tentata estorsione, aggravata dal fatto commesso con minaccia di più persone riunite, e li aveva condannati alle pene, rispettivamente, di sei anni, otto mesi di reclusione e 1.500 euro di multa, applicata anche la recidiva reiterata (il primo) e di quattro anni di reclusione e 900 euro di multa (il secondo). 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Entrambi i ricorrenti hanno denunciato violazione della legge penale, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per sopravvenuta prescrizione. 3.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, lamenta violazione della legge penale processuale, in quanto i giudici di merito hanno valutato solo alcune risultanze probatorie, omettendo di considerare che la persona offesa aveva dichiarato di non essere stata intimorita dalle frasi pronunciate dall'imputato, cui la Corte di appello, poi, non ha riconosciuto le attenuanti generiche, incorrendo nel vizio di omessa motivazione, "non esaustiva", invece, in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante. 3.2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge penale processuale, in relazione alla omessa declaratoria di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello. La difesa, poi, sostiene che la motivazione della sentenza è illogica e contraddittoria in ordine al ritenuto riconoscimento dell'imputato operato dalla persona offesa e all'apporto causale fornito alla condotta estorsiva tenuta da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali hanno replicato le difese dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati e generici, mentre è fondato il motivo preliminare in rito, inerente alla citazione di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di appello.2. Va esaminato, in primo luogo, il motivo con il quale entrambi i ricorrenti hanno sostenuto che il reato sarebbe stato estinto per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di appello, in quanto, se fondato, detta pronuncia andrebbe annullata senza rinvio. Le difese hanno fatto riferimento alla disciplina in tema di prescrizione, introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, in quanto la stessa risulta in effetti più favorevole di quella vigente al momento di commissione del fatto, secondo la quale il termine ex art. 157, primo comma, n. 2, cod. pen, sarebbe stato di quindici anni e quello massimo ex art. 160, terzo comma, cod. pen. di ventidue anni e sei mesi. Invece, il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge "ex Cirielli", va quantificato in tredici anni e quattro mesi - come correttamente indicato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - in ragione della pena massima stabilita dalla legge (artt. 56 e 629, secondo comma, cod. pen.) per il delitto di estorsione tentata, con l'aggravante ad effetto speciale del fatto commesso con minaccia di più persone riunite. La prescrizione del reato, commesso tra il 16 e il 18 febbraio 2004, è stata interrotta dopo un anno con il decreto che disponeva il giudizio, emesso il 16 febbraio 2005 e nuovamente, con la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari il 28 febbraio 2017, a distanza di dodici anni e dodici giorni dal primo atto interruttivo, un tempo inferiore a quello di prescrizione (tredici anni e quattro mesi), anche a prescindere dagli oltre due anni di sospensione per fatti addebitabili agli imputati o ai loro difensori. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], però, ha obliterato il disposto degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., che disciplinano il calcolo del tempo necessario, in presenza di atti interruttivi. Il termine di tredici anni e quattro mesi va aumentato di un quarto, quindi di tre anni e quattro mesi, cosicché il termine massimo di sedici anni e otto mesi avrebbe comportato l'estinzione del reato per prescrizione solo il 16 ottobre 2020, ai quali vanno aggiunti gli 833 giorni di sospensione risultanti dalla sentenza di primo grado, che spostano il termine di prescrizione all'anno 2023 (indipendentemente dalla minima discrepanza rispetto alla indicazione della difesa di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale i giorni sarebbero stati 818). [OSCURATO:PERSONA], poi, il tempo necessario a prescrivere sarebbe stato molto più lungo, essendo stata applicata la recidiva reiterata specifica, altra aggravante a effetto speciale, che incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen. sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n.57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; da ultimo v. Sez. 2, n. 15563 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Il motivo comune ai ricorrenti, pertanto, è privo di ogni fondamento. 3. E' fondato - come si è detto - il motivo in rito proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Va premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Dagli atti processuali risulta che - come sostenuto dalla difesa - sin dall'inizio del procedimento, allorquando fu arrestato, [OSCURATO:PERSONA] dichiarò il proprio domicilio in via Lao n. 8, [OSCURATO:PERSONA], suo domicilio di fatto, presso il quale si trovava in regime di arresti domiciliari, per altra causa, anche al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, che pure nell'intestazione, oltre alla formale residenza, riportava detto domicilio "di fatto", ove nel corso del lunghissimo procedimento gli furono notificati numerosi atti. Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato avesse dichiarato il domicilio nel luogo della residenza anagrafica e, pertanto, che fosse corretta e valida la successiva notifica del decreto di citazione in appello, effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, del codice di rito. All'udienza del 30 gennaio 2020 il difensore eccepì tempestivamente la nullità della notifica, da considerare generale a regime intermedio (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771; Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747; Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425). La sentenza impugnata, pertanto, va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio, rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso. 4. Le altre doglianze proposte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono connotate da estrema genericità (come già quelle proposte con l'appello, al limite della inammissibilità), non essendosi confrontate con le precise e assai ampie argomentazioni della decisione impugnata. Il ricorso, quindi, difetta di "specificità estrinseca", «che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Inoltre, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi di accusa. Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; da ultimo v. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, in motivazione). La deduzione, dunque, potrebbe essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma esso non è stato denunciato ed è comunque è insussistente, alla luce delle puntuali argomentazioni della sentenza impugnata. 4.1. La Corte di appello, infatti, ha valutato le dichiarazioni della persona offesa, "esente da particolari lacune e contraddizioni, coerente e logica nel suo nucleo essenziale...compiutamente avvalorate e corroborate dalle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 9) e ha richiamato e applicato la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; da ultimo v. Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, non mass.). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).[OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dichiarato di "non avere avuto paura" quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo di uno scooter, lo avvicinarono intimandogli di pagare 500 euro, come gli altri, per ogni funerale del quale sarebbe stato incaricato. La Corte ha spiegato (pag. 13) che la stessa persona offesa, titolare di una impresa di onoranze funebri, ha dichiarato che solo in un secondo momento si rese conto della gravità della situazione, tant'è che poi denunciò il tentativo di estorsione ai Carabinieri. Va poi ribadito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 8477 del 20/2/2019, Scialpi, Rv. 275613, in motivazione; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261553; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797). Inoltre, come ricordato anche nella sentenza impugnata, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato ex ante, essendo priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256728; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013, Aiello, Rv. 255538). 4.2. E' privo di ogni fondamento anche il motivo inerente alla sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso con la minaccia di più persone riunite, la cui esclusione, sia pure in modo del tutto generico, è stata richiesta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], evocando la "pura presenza passiva e silente" di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, con motivazione tutt'altro che illogica e contraddittoria, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], trasportato sul motorino di [OSCURATO:PERSONA], si avvicinò anch'egli alla vittima, manifestando una chiara adesione alla condotta delittuosa del coimputato, sostanziatasi nella formulazione di frasi minacciose, che peraltro [OSCURATO:PERSONA] percepì come provenienti da entrambi i ricorrenti ("...mi dicevano che dovevo pagare 500,00 euro....", "ogni funerale che io facevo dovevo dare, lasciare dei soldi a loro"- pagg. 12-13). Correttamente, pertanto, è stata applicata la circostanza aggravante del fatto commesso con minaccia (o violenza) di più persone riunite, che richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della stessa (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv.252518; di recente v. Sez. 2, n. 671 del 23/10/2019, dep. 2020, Pignataro, Rv. 277817). 4.3. Infine, la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche non è affatto mancante, avendo la Corte evidenziato i gravi e specifici precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], che ben possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle suddette attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 4, n. 20812 del 05/05/2021, Traini, non mass.), che nel caso di specie la difesa neppure ha indicato. 5. Alla inammissibilità della impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
Sentenza Cassazione n. 00991/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris