CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7855/23 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti distinti, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna di entrambi per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la riforma è consistita, per [OSCURATO:PERSONA], nella esclusione della continuazione e della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e, per entrambi, nella riduzione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; Considerato quanto al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che esso lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 546, 125 e 192 cod. proc. pen., ma che si risolve in una critica generica della sentenza impugnata, affidata a proposizioni del tutto disancorate dal contenuto della decisione avversata; d'altra parte, come più volte osservato da questa Corte — e ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che esso lamenta vizio di motivazione e la violazione degli artt. 546, 192 cod. proc. pen., 43 e 44 cod. pen. e 27 Cost, e che è inammissibile in quanto postula una diversa ricostruzione in fatto che non può avere sbocco nel giudizio di legittimità, anche perché appare sorda alla ricostruzione, attuata dai Giudici di appello, degli indicatori delle anomalie che contrassegnavano entrambe le operazioni che gli vengono contestate; a ciò si aggiunga che, oltre alla denunzia delle norme processuali sopra indicate (per cui si rimanda all'alinea precedente), il ricorrente lamenta anche la violazione dell'art. 27 Cost., a dispetto del fatto che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (Sez. (J, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, n.m. sul punto), giacché l'inosservanza di tali disposizioni, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale; Considerato, quanto al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che esso lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 546, 125 e 192 cod. proc. pen. e che è inammissibile perché generico e, comunque, reiterativo di questioni di fatto che la Corte di appello ha affrontato e risolto con motivazione non manifestamente illogica; anche per tale ricorso valgono le osservazioni sopra svolte quanto alla denunzia della violazione delle norme di cui agli artt. 546, 125 e 192 cod. proc. pen.; Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che esso denunzia vizio di motivazione e — ancora una volta — violazione degli artt. 546, 192 cod. proc. pen., oltre che degli artt. 43 e 44 cod. pen. e si compone di osservazioni sostanzialmente teoriche circa l'incidenza delle condotte distrattive rispetto alle condizioni economico-patrimoniale dell'impresa, secondo una direttrice critica errata siccome disancorata rispetto alla concreta regiudicanda; Considerato che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec