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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09570/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17, cod. strada, commesso il 1/10/2019.

Rilevato che la difesa, con motivo unico di ricorso, lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen.

Considerato che il ricorso non si confronta realmente con la motivazione offerta dalla Corte di appello, che, sia pure con argomentazioni stringate, facendo riferimento alla non occasionalità della condotta serbata dal ricorrente, ha inteso valorizzare le numerose violazioni della medesima disposizione di legge in cui era incorso l'imputato in molteplici precedenti occasioni, nelle date 11/3/2017, 26/5/2017, 25/10/2028, 18/11/2018, 3/1/2019, 9/1/2019, 13/2/2019 e 7/6/2019; considerato che, nella specie, è pacifico che l'offesa non possa essere considerata particolarmente tenue come richiesto dalla previsione dell'art. 131 bis, c.p., atteso che le plurime violazioni segnalate, anche se sprovviste di rilevanza penale, risultano accrescitive dell'offesa portata al bene giuridico protetto dalla norma (nel senso indicato si vedano Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787; Sez. 3, n. 13107 del 22/01/2020 Rv. 279093).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17, cod. strada, commesso il 1/10/2019. Rilevato che la difesa, con motivo unico di ricorso, lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen. Considerato che il ricorso non si confronta realmente con la motivazione offerta dalla Corte di appello, che, sia pure con argomentazioni stringate, facendo riferimento alla non occasionalità della condotta serbata dal ricorrente, ha inteso valorizzare le numerose violazioni della medesima disposizione di legge in cui era incorso l'imputato in molteplici precedenti occasioni, nelle date 11/3/2017, 26/5/2017, 25/10/2028, 18/11/2018, 3/1/2019, 9/1/2019, 13/2/2019 e 7/6/2019; considerato che, nella specie, è pacifico che l'offesa non possa essere considerata particolarmente tenue come richiesto dalla previsione dell'art. 131 bis, c.p., atteso che le plurime violazioni segnalate, anche se sprovviste di rilevanza penale, risultano accrescitive dell'offesa portata al bene giuridico protetto dalla norma (nel senso indicato si vedano Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787; Sez. 3, n. 13107 del 22/01/2020 Rv. 279093). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 09570/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris