Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38201/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 'PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha ammesso [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei, determinata con provvedimento di cumulo emesso il 5 ottobre 2009 dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Palermo (comprendente quattro sentenze di condanna per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione illegale di armi, incendio e danneggiamento, rapina aggravata, omicidio, distruzione di cadavere, commessi tra il 1993 e il 1996 in provincia di Palermo), al beneficio della liberazione condizionale.

Il Tribunale, dopo avere dato atto della sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, avendo il detenuto espiato 33 anni, 9 mesi e 15 giorni, ed essendo stata accertata, con provvedimento del 18/10/2018, l'impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia, poneva a base del provvedimento il sicuro ravvedimento dell'Agrigento - privo di attuali collegamenti con il clan di appartenenza desunto dall'analisi del percorso penitenziario caratterizzato dall'adesione alle regole carcerarie e trattamentali; evidenziava anche il Tribunale l'impegno del detenuto sul fronte risarcitorio delle obbligazioni derivanti dal reato, sia attraverso il pignoramento di 1/5 dello stipendio, sia attraverso l'adempimento graduale delle spese di giustizia.

2. Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza.

Il Tribunale ha omesso di fornire alcuna motivazione in ordine agli elementi negativi di valutazione emersi nel corso dell'istruttoria, discostandosi dalle conclusioni raggiunte dagli operatori carcerari che, nella relazione di sintesi, pur dando atto del positivo percorso trattamentale del detenuto, ritenevano prematuro l'accesso all'ampio beneficio richiesto, reputando necessario un ulteriore periodo di osservazione.

L'Agrigento, condannato in via definitiva per numerosi efferati delitti (tra cui l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]), pur avendo rivestito un ruolo di rilevo nel clan mafioso di appartenenza, non ha mai prestato alcuna collaborazione attiva con l'Autorità giudiziaria.

Quanto al fronte risarcitorio, osservava il P.G. ricorrente come Agrigento non avesse mai manifestato alcuna seria volontà riparatoria nei confronti delle persone offese; né poteva essere valorizzato il pagamento del debito in favore del Fondo di solidarietà alle vittime di mafia, dal momento che esso era stato possibile solo grazie all'intervento dello Stato (con il pignoramento del quinto dello stipendio); neppure il pagamento delle spese processuali era stato integrale, dal momento che il detenuto stava ancora pagando le rate.

Il Tribunale ha inoltre omesso di motivare adeguatamente in ordine all'assenza di pericolosità sociale, essendosi limitato ad osservare che il detenuto è ormai da 30 anni lontano dai luoghi di commissione dei reati, senza tuttavia considerare che il clan mafioso di appartenenza (di cui il padre è ancora esponente di vertice) è attualmente operativo e non potendosi pertanto escludere che, una volta riacquistata la libertà, il condannato ripristini i collegamenti con l'associazione criminale.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

4. Con memoria telematicamente depositata, la Difesa del condannato ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'impugnazione proposta dal P.G., essendo l'ordinanza ammissiva esente dai denunziati vizi, avendo il Tribunale di sorveglianza adeguatamente motivato, con argomentazione logicamente sviluppata e correlata al puntuale esame delle circostanze di fatto, ed avendo altresì applicato correttamente la legge penale in materia di liberazione condizionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la nozione di "ravvedimento", rilevante ai fini dell'accoglimento della richiesta di liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente esteriorizzati dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, i quali siano obiettivamente idonei a dimostrare, sulla base del percorso trattamentale esperito, la convinta revisione critica del soggetto rispetto ai propri trascorsi criminali, e a formulare, quantomeno in termini di qualificata probabilità, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico circa la futura condotta di vita del medesimo, ispirata alla piena osservanza delle regole dell'ordinamento giuridico-penale, e al conseguente venir meno di ogni profilo di pericolosità sociale (cfr. Sez. 1, n. 18022 del 24/4/2007, Balzerani, Rv. 237365; Sez. 1, n. 9001 del 4/2/2009, Mambro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 34946 del 17/7/2012, Somma, Rv. 253183).La liberazione condizionale può essere concessa a beneficio del condannato che, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., abbia dato prova di «sicuro ravvedimento».

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, tale requisito non può essere confuso con una generica buona condotta tenuta all'interno del carcere, ovvero con la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, perché l'aggettivo «sicuro» deve essere inteso nel significato di una elevata probabilità della conclusione raggiunta (Sez. 1, n. 34946 del 17/7/2012, Somma, Rv. 253183; Sez. 5, n. 2430 del 18/12/1991, dep. 1992, Farina, Rv. 189981), cosicché non è nemmeno sufficiente la mancanza di elementi che giustificano una valutazione negativa, ma occorre la presenza di elementi positivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati (Sez. 1, n. 486 del 25/9/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/7/2014, Minichini, Rv. 261269; Sez. 1, n. 26754 del 29/5/2009 Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 4222 del 23/11/1990, dep. 1991, Chiarelli, Rv. 186558).

In tale contesto rientra anche il risarcimento del danno, che non viene considerato nella sua funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, ma che appunto, proprio nel quadro delle manifestazioni di ravvedimento del condannato, viene apprezzato come atto comprovante la fattiva volontà del soggetto di eliminare, o attenuare, le conseguenze dannose del reato commesso.

Ne consegue che, da una parte, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato non può identificarsi con la mancanza assoluta di ogni risorsa economica; e che, d'altra parte, ciò che assume concreta rilevanza è il fatto che il condannato abbia dimostrato un effettivo interessamento nei confronti delle vittime e dei loro familiari e abbia fatto quanto in suo potere per eliminare le conseguenze del delitto da lui commesso (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041; Sez. 1, n. 5132 del 11/12/1992, dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 195932).

In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd.

"di prima fascia", come nel caso di specie, per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, è stato chiarito che non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen. (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 - 01).I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione possono quindi essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai detenuti e agli internati per i delitti menzionati purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.

E, al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

Sulla base della nuova disciplina, qualora la persona detenuta presenti, come nel caso di specie, richiesta di liberazione condizionale, essa dovrà allegare specificamente i concreti elementi in base ai quali, anche in via logica, escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di un loro rispristino (si veda sul punto Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01, la quale, pronunciata nella vigenza della precedente disciplina mantiene intatta la rilevanza delle sue considerazioni anche con riferimento a quella introdotta dalla novella).

Dovendo, poi, il giudice, a seguito di tali allegazioni, compiere un esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo della persona detenuta, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 - 01).

3. Tanto premesso in termini di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, va osservato che il Tribunale di sorveglianza non risulta essersi adeguato ai suddetti principi ed ha riconosciuto la liberazione anticipata richiesta da Agrigento ancorando la sua valutazione esclusivamente al percorso penitenziario, senza peraltro tenere conto del parere degli stessi operatori penitenziari dell'area educativa della casa circondariale di Nuoro, i quali, nella relazione di sintesi, pur dando atto del positivo percorso trattamentale del detenuto, concludevano che la richiesta fosse prematura e suggerivano un ulteriore periodo di osservazione.

Coglie allora nel segno quanto dedotto nell'atto impugnatorio dal PM ricorrente laddove evidenzia che il condannato non ha collaborato, quindi non si è posto espressamente in contrasto con l'associazione mafiosa; che egli ha usufruito di permessi premio solo dal 2018 - 2019; e che la semilibertà è stata concessa recentemente.

Neppure appare corretto l'argomentare de Tribunale laddove, nel discostarsi dalle conclusioni della DDA di Palermo, afferma la sostanziale irrilevanza delle osservazioni dalla stessa svolte sull'attuale operatività del sodalizio, atteso il percorso del detenuto lontano dai luoghi di commissione dei reati da quasi trent'anni, e non avendo evidenziato elementi concreti di collegamenti di Agrigento al contesto delinquenziale, ma solo presunzioni legate alla personalità del detenuto, al momento, tra l'altro, di commissione dei reati.

Tale apodittica affermazione non tiene tuttavia in debito conto la circostanza che il padre dell'istante, [OSCURATO:PERSONA], attualmente detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., riveste un ruolo apicale all'interno del sodalizio; che il condannato ha rapporti con la famiglia di origine (in particolare con la madre e con la sorella), che vivono in Sicilia; che l'associazione mafiosa è ancora operativa.

Nell'affermare che il parere della DDA non evidenzia elementi concreti di collegamenti con l'organizzazione mafiosa, dimenticano i giudici sassaresi come la doverosa analisi, da condurre secondo la linea tracciata dall'art. 4 bis ord. pen., imponga al Tribunale di sorveglianza la verifica non solo dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata - come effettivamente argomentato nell'impugnata ordinanza -, ma anche l'assenza di pericolo di ripristino di tali collegamenti: su quest'ultimo punto si rileva invece un assoluto vuoto argomentativo.

L'impugnata ordinanza risulta carente anche sotto il diverso profilo relativo alla ritenuta sussistenza del presupposto dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria derivanti dal reato.

Con riferimento alle spese di giustizia, gli stessi Giudici di merito, evidenziando che si trattava di un pagamento graduale, danno atto trattarsi di un adempimento non effettuato nella sua interezza.

Del pari, sul piano risarcitorio nei confronti delle vittime del reato, l'ordinanza si limita ad evidenziare il pignoramento del quinto dello stipendio a favore del Fondo di solidarietà alle vittime della mafia.

Coglie quindi nel segno la critica del Procuratore Generale ricorrente, laddove evidenzia come da un lato non si possa valorizzare il risarcimento ottenuto grazie al pignoramento del quinto dello stipendio; e dall'altro segnala l'assenza di alcuna seria volontà riparatoria nei confronti delle vittime di reato.

A fronte quindi di una evidente assenza del requisito, necessario secondo il novellato art. 4 bis ord. pen., dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, nulla argomenta il Tribunale circa l'assoluta impossibilità di tale adempimento.4.

Per le ragioni sopra esposte s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Sassari nel ris

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 'PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha ammesso [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei, determinata con provvedimento di cumulo emesso il 5 ottobre 2009 dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Palermo (comprendente quattro sentenze di condanna per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione illegale di armi, incendio e danneggiamento, rapina aggravata, omicidio, distruzione di cadavere, commessi tra il 1993 e il 1996 in provincia di Palermo), al beneficio della liberazione condizionale. Il Tribunale, dopo avere dato atto della sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, avendo il detenuto espiato 33 anni, 9 mesi e 15 giorni, ed essendo stata accertata, con provvedimento del 18/10/2018, l'impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia, poneva a base del provvedimento il sicuro ravvedimento dell'Agrigento - privo di attuali collegamenti con il clan di appartenenza desunto dall'analisi del percorso penitenziario caratterizzato dall'adesione alle regole carcerarie e trattamentali; evidenziava anche il Tribunale l'impegno del detenuto sul fronte risarcitorio delle obbligazioni derivanti dal reato, sia attraverso il pignoramento di 1/5 dello stipendio, sia attraverso l'adempimento graduale delle spese di giustizia. 2. Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza. Il Tribunale ha omesso di fornire alcuna motivazione in ordine agli elementi negativi di valutazione emersi nel corso dell'istruttoria, discostandosi dalle conclusioni raggiunte dagli operatori carcerari che, nella relazione di sintesi, pur dando atto del positivo percorso trattamentale del detenuto, ritenevano prematuro l'accesso all'ampio beneficio richiesto, reputando necessario un ulteriore periodo di osservazione. L'Agrigento, condannato in via definitiva per numerosi efferati delitti (tra cui l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]), pur avendo rivestito un ruolo di rilevo nel clan mafioso di appartenenza, non ha mai prestato alcuna collaborazione attiva con l'Autorità giudiziaria. Quanto al fronte risarcitorio, osservava il P.G. ricorrente come Agrigento non avesse mai manifestato alcuna seria volontà riparatoria nei confronti delle persone offese; né poteva essere valorizzato il pagamento del debito in favore del Fondo di solidarietà alle vittime di mafia, dal momento che esso era stato possibile solo grazie all'intervento dello Stato (con il pignoramento del quinto dello stipendio); neppure il pagamento delle spese processuali era stato integrale, dal momento che il detenuto stava ancora pagando le rate. Il Tribunale ha inoltre omesso di motivare adeguatamente in ordine all'assenza di pericolosità sociale, essendosi limitato ad osservare che il detenuto è ormai da 30 anni lontano dai luoghi di commissione dei reati, senza tuttavia considerare che il clan mafioso di appartenenza (di cui il padre è ancora esponente di vertice) è attualmente operativo e non potendosi pertanto escludere che, una volta riacquistata la libertà, il condannato ripristini i collegamenti con l'associazione criminale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. 4. Con memoria telematicamente depositata, la Difesa del condannato ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'impugnazione proposta dal P.G., essendo l'ordinanza ammissiva esente dai denunziati vizi, avendo il Tribunale di sorveglianza adeguatamente motivato, con argomentazione logicamente sviluppata e correlata al puntuale esame delle circostanze di fatto, ed avendo altresì applicato correttamente la legge penale in materia di liberazione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la nozione di "ravvedimento", rilevante ai fini dell'accoglimento della richiesta di liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente esteriorizzati dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, i quali siano obiettivamente idonei a dimostrare, sulla base del percorso trattamentale esperito, la convinta revisione critica del soggetto rispetto ai propri trascorsi criminali, e a formulare, quantomeno in termini di qualificata probabilità, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico circa la futura condotta di vita del medesimo, ispirata alla piena osservanza delle regole dell'ordinamento giuridico-penale, e al conseguente venir meno di ogni profilo di pericolosità sociale (cfr. Sez. 1, n. 18022 del 24/4/2007, Balzerani, Rv. 237365; Sez. 1, n. 9001 del 4/2/2009, Mambro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 34946 del 17/7/2012, Somma, Rv. 253183).La liberazione condizionale può essere concessa a beneficio del condannato che, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., abbia dato prova di «sicuro ravvedimento». Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, tale requisito non può essere confuso con una generica buona condotta tenuta all'interno del carcere, ovvero con la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, perché l'aggettivo «sicuro» deve essere inteso nel significato di una elevata probabilità della conclusione raggiunta (Sez. 1, n. 34946 del 17/7/2012, Somma, Rv. 253183; Sez. 5, n. 2430 del 18/12/1991, dep. 1992, Farina, Rv. 189981), cosicché non è nemmeno sufficiente la mancanza di elementi che giustificano una valutazione negativa, ma occorre la presenza di elementi positivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati (Sez. 1, n. 486 del 25/9/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/7/2014, Minichini, Rv. 261269; Sez. 1, n. 26754 del 29/5/2009 Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 4222 del 23/11/1990, dep. 1991, Chiarelli, Rv. 186558). In tale contesto rientra anche il risarcimento del danno, che non viene considerato nella sua funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, ma che appunto, proprio nel quadro delle manifestazioni di ravvedimento del condannato, viene apprezzato come atto comprovante la fattiva volontà del soggetto di eliminare, o attenuare, le conseguenze dannose del reato commesso. Ne consegue che, da una parte, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato non può identificarsi con la mancanza assoluta di ogni risorsa economica; e che, d'altra parte, ciò che assume concreta rilevanza è il fatto che il condannato abbia dimostrato un effettivo interessamento nei confronti delle vittime e dei loro familiari e abbia fatto quanto in suo potere per eliminare le conseguenze del delitto da lui commesso (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041; Sez. 1, n. 5132 del 11/12/1992, dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 195932). In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", come nel caso di specie, per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, è stato chiarito che non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen. (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 - 01).I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione possono quindi essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai detenuti e agli internati per i delitti menzionati purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. E, al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Sulla base della nuova disciplina, qualora la persona detenuta presenti, come nel caso di specie, richiesta di liberazione condizionale, essa dovrà allegare specificamente i concreti elementi in base ai quali, anche in via logica, escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di un loro rispristino (si veda sul punto Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01, la quale, pronunciata nella vigenza della precedente disciplina mantiene intatta la rilevanza delle sue considerazioni anche con riferimento a quella introdotta dalla novella). Dovendo, poi, il giudice, a seguito di tali allegazioni, compiere un esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo della persona detenuta, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 - 01). 3. Tanto premesso in termini di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, va osservato che il Tribunale di sorveglianza non risulta essersi adeguato ai suddetti principi ed ha riconosciuto la liberazione anticipata richiesta da Agrigento ancorando la sua valutazione esclusivamente al percorso penitenziario, senza peraltro tenere conto del parere degli stessi operatori penitenziari dell'area educativa della casa circondariale di Nuoro, i quali, nella relazione di sintesi, pur dando atto del positivo percorso trattamentale del detenuto, concludevano che la richiesta fosse prematura e suggerivano un ulteriore periodo di osservazione. Coglie allora nel segno quanto dedotto nell'atto impugnatorio dal PM ricorrente laddove evidenzia che il condannato non ha collaborato, quindi non si è posto espressamente in contrasto con l'associazione mafiosa; che egli ha usufruito di permessi premio solo dal 2018 - 2019; e che la semilibertà è stata concessa recentemente. Neppure appare corretto l'argomentare de Tribunale laddove, nel discostarsi dalle conclusioni della DDA di Palermo, afferma la sostanziale irrilevanza delle osservazioni dalla stessa svolte sull'attuale operatività del sodalizio, atteso il percorso del detenuto lontano dai luoghi di commissione dei reati da quasi trent'anni, e non avendo evidenziato elementi concreti di collegamenti di Agrigento al contesto delinquenziale, ma solo presunzioni legate alla personalità del detenuto, al momento, tra l'altro, di commissione dei reati. Tale apodittica affermazione non tiene tuttavia in debito conto la circostanza che il padre dell'istante, [OSCURATO:PERSONA], attualmente detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., riveste un ruolo apicale all'interno del sodalizio; che il condannato ha rapporti con la famiglia di origine (in particolare con la madre e con la sorella), che vivono in Sicilia; che l'associazione mafiosa è ancora operativa. Nell'affermare che il parere della DDA non evidenzia elementi concreti di collegamenti con l'organizzazione mafiosa, dimenticano i giudici sassaresi come la doverosa analisi, da condurre secondo la linea tracciata dall'art. 4 bis ord. pen., imponga al Tribunale di sorveglianza la verifica non solo dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata - come effettivamente argomentato nell'impugnata ordinanza -, ma anche l'assenza di pericolo di ripristino di tali collegamenti: su quest'ultimo punto si rileva invece un assoluto vuoto argomentativo. L'impugnata ordinanza risulta carente anche sotto il diverso profilo relativo alla ritenuta sussistenza del presupposto dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria derivanti dal reato. Con riferimento alle spese di giustizia, gli stessi Giudici di merito, evidenziando che si trattava di un pagamento graduale, danno atto trattarsi di un adempimento non effettuato nella sua interezza. Del pari, sul piano risarcitorio nei confronti delle vittime del reato, l'ordinanza si limita ad evidenziare il pignoramento del quinto dello stipendio a favore del Fondo di solidarietà alle vittime della mafia. Coglie quindi nel segno la critica del Procuratore Generale ricorrente, laddove evidenzia come da un lato non si possa valorizzare il risarcimento ottenuto grazie al pignoramento del quinto dello stipendio; e dall'altro segnala l'assenza di alcuna seria volontà riparatoria nei confronti delle vittime di reato. A fronte quindi di una evidente assenza del requisito, necessario secondo il novellato art. 4 bis ord. pen., dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, nulla argomenta il Tribunale circa l'assoluta impossibilità di tale adempimento.4. Per le ragioni sopra esposte s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Sassari nel ris
Sentenza Cassazione n. 38201/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris