CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 41997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Virginia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26/11/2021 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quello stesso tribunale il 10/11/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un conto corrente, un deposito a risparmio e due buoni dematerializzati, in relazione al contestato reato di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. 2. Premetteva il tribunale che si trattava di decreto di sequestro emesso in via autonoma del Gip palermitano dopo la caducazione ex art. 27 cod. proc. pen. di quello adottato sugli stessi beni in data 24/04/2020 dal Gip del Tribunale di Firenze, presso cui in origine pendeva il procedimento nei confronti del ricorrente e di numerosi altri coimputati, in seguito trasmesso alla Procura di Palermo per effetto della declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale i N di Firenze con sentenza del 05/10/2021, nell'ambito del troncone dibattimentale del procedimento (l'autorità giudiziaria fiorentina aveva invece accertato i fatti contestati all'esito del giudizio abbreviato nei confronti di alcuni coimputati della [OSCURATO:PERSONA]; altri avevano altresì patteggiato la pena dinanzi a quel giudice); che il ricorrente non aveva contestato la sussistenza del fumus, circoscrivendo i motivi di ricorso alla carenza del requisito della particolare urgenza dopo la scadenza del termine ex art. 27 cod. proc. pen. e alla prova liberatoria della provenienza lecita delle somme depositate sui conti correnti ed il deposito sequestrati. 2. Avverso l'ordinanza pronunciata in sede di riesame ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, eccependo: a) l'omessa motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti applicativi dell'art. 321 cod. proc. pen. in caso di mancata rinnovazione della misura ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., dovendosi procedere in tale ipotesi solo in casi di particolare urgenza, con motivazione rafforzata sul punto, posto che, seppure la misura potesse nuovamente applicarsi dopo la scadenza del termine, il requisito dell'urgenza avrebbe dovuto tuttavia caratterizzarsi per la sopravvenuta gravità del periculurn in mora; b) la violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) con riferimento al sequestro preventivo funzionale alla confisca del denaro, dovendosi considerare illegittima l'apprensione diretta delle somme qualora, come nel caso di specie, sia dimostrata l'esistenza di un titolo lecito giustificativo dell'acquisizione patrimoniale; c) il mancato rispetto del criterio di proporzionalità, in quanto il sequestro, per il reato di riciclaggio, poteva avere ad oggetto unicamente quella parte della somma che si assumeva riciclata e che rappresentava il prezzo o il profitto dell'attività delittuosa posta in essere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che reiterano censure proposte in sede di riesame e correttamene definite dal tribunale. 2. Circa il primo motivo, si ribadisce il consolidato principio giurisprudenziale, richiamato nel provvedimento impugnato, secondo cui la inosservanza del termine di venti giorni, di cui all'art. 27 cod. proc. pen., non origina né una sanzione processuale - che colpirebbe la sfera dei poteri del giudice rimasto inerte - e neppure una preclusione, ovvero la perdita di un potere processuale, non potendo affermarsi nella specie che il giudice abbia già esercitato, consumandolo, detto potere; il giudice a cui sono trasmessi gli atti ha dunque facoltà di emettere, sulla base di un'autonoma valutazione delle condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti, un provvedimento cautelare che ha una autonomia strutturale rispetto al precedente ad effetti interinali e che in realtà solo impropriamente può considerarsi di "conferma" o di "reiterazione" di quello precedente (Cass. sez. un, n. 15 del 18/06/1993 - dep. 29/07/1993 - Rv. 194315; di recente, Cass. sez. 6, n. 12609 del 17/12/2020 - dep. 01/04/2021 - Rv. 281146). Trattandosi, dunque, di un nuovo provvedimento, del tutto autonomo rispetto al precedente, correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto di dover individuare i requisiti legittimanti alla luce del disposto di cui all'art. 321 cod. proc. pen. non risultando previsto né giustificato un onere motivazionale più pregnante a carico del giudice. Sotto tale profilo, del resto, il ricorso si presenta generico non specificando le ragioni in diritto circa la pretesa diversità nel caso di specie del requisito del fumus - da apprezzarsi per la particolarità dell'urgenza - né conferente appare la giurisprudenza richiamata, trattandosi di pronunce relative alla interpretazione del disposto di cui all'art. 321 cod. proc. pen. per profili che esulano dallo specifico motivo di ricorso. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che reiterativo, assumendo la ricorrente di aver dato prova della provenienza lecita delle somme di denaro sequestrate. La decisione impugnata si è uniformata al recente principio espresso dalle sezioni unite di questa Corte, in base al quale la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Cass. sez. un., sent. n. 42415 del 27/05/2021 - dep. 18/11/2021 - Rv. 282037). 2.1 Come precisato in motivazione, per la confisca del prezzo o del profitto del reato che sia consistente in una somma di denaro è irrilevante che il numerano conseguito dall'autore - perciò stesso confuso nel suo patrimonio, al pari, del resto, di eventuali altre acquisizioni monetarie lecite - sia materialmente corrispondente a quello sottoposto a confisca. La somma di denaro che ha costituito il prezzo o il profitto del reato non va dunque considerata, ai fini che ci occupano, nella sua fisica consistenza, ma nella sua ontologica essenza di bene fungibile e paradigma di valore. Se il prezzo o il profitto del reato è rappresentato da una somma di denaro, essa si confonde con le altre componenti del patrimonio del reo e perde perciò stesso ogni giuridico rilievo la sua identificabilità fisica.Da un lato, quindi, non occorrerà ricercare lo stesso numerano - le medesime banconote - conseguito dall'autore come diretta derivazione del reato da lui commesso, e, dall'altro, nessuna rilevanza sarà attribuibile all'eventuale esistenza di altri attivi monetari in ipotesi confluiti nel patrimonio del reo, foss'anche a seguito di versamenti di denaro aventi origine lecita nel suo conto corrente bancario. Lo scopo della misura non è, infatti, di ritrovare sul conto corrente del reo le stesse banconote ab origine costituenti il prezzo o il profitto del reato, ma di realizzare l'ablazione della somma che sia già entrata nel patrimonio dell'autore a causa della commissione dell'illecito ed ivi sia ancora rinvenibile. 3. L'ultimo rilievo, infine, è generico sia perché estraneo ai motivi di riesame - e, quindi, non devoluto - sia perché basato su un principio di ordine generale, senza specificazione dell'importo che sarebbe estraneo al prezzo, prodotto o profitto del riciclaggio. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a