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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02637/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il Difensore: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli 1'11 novembre 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 ottobre 2014, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di concorso in cessione, contro corrispettivo, di stupefacente "del tipo sintetico convenzionalmente indicato con il codice XD o DS" (violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 17 marzo 2011, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 192 e 533 cod. proc. pen. cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria e/o manifestamente illogica.

Denunzia, in particolare, la conferma della condanna, nonostante nell'atto di appello la Difesa abbia puntualmente censurato la legittimità e la correttezza della riconduzione della sostanza descritta come "del tipo sintetico convenzionalmente indicato con il codice XD o DS" a droga pesante, in particolare alla droga "MDMA".

Alla censura dell'imputato la Corte di merito si sarebbe limitata a rispondere (alla p. 5) - in maniera che si stima però del tutto insoddisfacente - che le sigle "DS", "XD" o "MDS" sarebbero solo una "variante merceologica" della droga sintetica MDMA, pur non esistendo nelle «tabelle ministeriali che classificano le sostanze droganti [...] alcun riferimento a varianti merceologiche della MDMA indicandole con sigle quali XD, XS o MDS» (così alla p. 2 del ricorso).

Si segnala che la fonte di prova nel caso di specie è costituita esclusivamente da "doga parlata", non essendovi stato alcun sequestro, evidenziando che, «anche dando per scontato che il linguaggio utilizzato, peraltro criptico, fosse teso a celare la natura stupefacente dell'oggetto della transazione, effettivamente conclusasi, non vi è certezza alcuna in ordine al tipo di sostanza realmente commerciata» (così alla p. 2 del ricorso).

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso, inizialmente fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 18 maggio 2022 è stato restituito a Sez. 4.

4. E' stata tempestivamente chiesta la discussione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato, così come contestato, non è prescritto (infatti, 17 marzo 2011 + 25 anni = 17 marzo 2036), il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.Appare necessario ripercorrere alcune informazioni di fatto che si traggono dalle decisioni di merito.

2.1. Alle pp. 77-78 della sentenza di primo grado si legge che dalle intercettazioni telefoniche riferite si ricava che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sviluppa una trattativa che avrebbe ad oggetto sostanza stupefacente, che si usa tra i due un linguaggio che si ritiene convenzionale, facendo gli interlocutori riferimento a «magliette» e a «giochi», che tali non possono essere perché si parla di due chilogrammi e - chiosa il Giudice - tali oggetti non si vendono a peso; quanto alle «magliette nere» aventi codice «XD» o «DS», osserva il Decidente che, «come rilevato dagli agenti operanti, il codice MDMA è quello comunemente usato per indicare lo stupefacente sintetico comunemente conosciuto con il nome di extasy.

Pertanto appare evidente che XD o DS sono una variante dello stesso codice utilizzato dai predetti spacciatori per identificare due diverse tipologie di stupefacente sintetico [...}».

2.2. Avendo la Difesa nell'atto di appello, contestato, alla p. 3, che le sigle "XS" e "XD" significhino droga sintetica pesante tipo MDMA, nell'assenza d ulteriori indici, la sentenza impugnata si limita a rispondere (alle pp. 4-5) che nelle conversazioni del 17 marzo 2011 si parla di stupefacenti, attesa la implausibilità del significato "ufficiale", cioè "in chiaro", delle parole impiegate rispetto alle effettive attività lavorative svolte dai protagonisti del colloquio, ed anche alla luce del significato di due ulteriori intercettazioni dei giorni 24 e 25 marzo 2011; e si ritiene che la droga non possa che essere pesante, perché le sigle "MG" o "MD" o "MDS" sono assonanti alla droga sintetica "MDMA", donde la condivisibilità, ad avviso della Corte territoriale, della conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure, secondo il quale oggetto della transazione era una variante merceologica dell'indicato stupefacente sintetico. 3.

Ebbene, mancando il rinvenimento della sostanza (essendosi cioè in presenza di "droga parlata"), la strutturazione del ricorso impone di domandarsi se sia stato rispettato o meno nel caso di specie il - condivisibile - principio di diritto che è compendiato, tra l'altro, nelle seguenti massime di legittimità:«In tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimè ntata» (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/20202, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251); «In tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. (Fattispecie relativa ad annullamento di condanna per traffico di stupefacenti, nella quale la Corte ha censurato la sentenza impugnata perché non aveva adeguatamente motivato sul fatto che, in una conversazione intercettata, l'imputato accusava il suo interlocutore di averlo "truffato", circostanza che consentiva alla difesa di prospettare che la droga ricevuta non aveva in realtà efficacia drogante)» (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299); «In tema di stupefacenti, qualora gli elementi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione ma prive di riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, in considerazione del limitato compendio probatorio. (Fattispecie relativa ad annullamento di condanna per detenzione e cessione di hashish, eroina e cocaina, nella quale la Corte ha ritenuto la insufficienza probatoria di intercettazioni pur indizianti, a fronte di un solo elemento di riscontro oggettivo costituito da un sequestro di hashish nella disponibilità della madre dell'imputato, effettuato peraltro in contesto temporale successivo al periodo delle captazioni)» (Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263356).

La risposta da darsi al quesito è negativa.

Infatti, l'unico argomento speso dai Giudici di merito per argomentare la riconducibilità dell'oggetto dei dialoghi a droga del tipo MDMA (comunemente chiamata "extasy"), ossia l'assonanza", appare a ben vedere piuttosto debole per qualificare la sostanza la cui cessione è illecita quale droga pesante, piuttosto che leggera, trattandosi peraltro di ipotesi che prevedono conseguenze sanzionatorie assai diverse tra loro. 4.Discende dalle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il Difensore: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli 1'11 novembre 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 ottobre 2014, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di concorso in cessione, contro corrispettivo, di stupefacente "del tipo sintetico convenzionalmente indicato con il codice XD o DS" (violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 17 marzo 2011, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 192 e 533 cod. proc. pen. cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria e/o manifestamente illogica. Denunzia, in particolare, la conferma della condanna, nonostante nell'atto di appello la Difesa abbia puntualmente censurato la legittimità e la correttezza della riconduzione della sostanza descritta come "del tipo sintetico convenzionalmente indicato con il codice XD o DS" a droga pesante, in particolare alla droga "MDMA". Alla censura dell'imputato la Corte di merito si sarebbe limitata a rispondere (alla p. 5) - in maniera che si stima però del tutto insoddisfacente - che le sigle "DS", "XD" o "MDS" sarebbero solo una "variante merceologica" della droga sintetica MDMA, pur non esistendo nelle «tabelle ministeriali che classificano le sostanze droganti [...] alcun riferimento a varianti merceologiche della MDMA indicandole con sigle quali XD, XS o MDS» (così alla p. 2 del ricorso). Si segnala che la fonte di prova nel caso di specie è costituita esclusivamente da "doga parlata", non essendovi stato alcun sequestro, evidenziando che, «anche dando per scontato che il linguaggio utilizzato, peraltro criptico, fosse teso a celare la natura stupefacente dell'oggetto della transazione, effettivamente conclusasi, non vi è certezza alcuna in ordine al tipo di sostanza realmente commerciata» (così alla p. 2 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso, inizialmente fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 18 maggio 2022 è stato restituito a Sez. 4. 4. E' stata tempestivamente chiesta la discussione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato, così come contestato, non è prescritto (infatti, 17 marzo 2011 + 25 anni = 17 marzo 2036), il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.Appare necessario ripercorrere alcune informazioni di fatto che si traggono dalle decisioni di merito. 2.1. Alle pp. 77-78 della sentenza di primo grado si legge che dalle intercettazioni telefoniche riferite si ricava che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sviluppa una trattativa che avrebbe ad oggetto sostanza stupefacente, che si usa tra i due un linguaggio che si ritiene convenzionale, facendo gli interlocutori riferimento a «magliette» e a «giochi», che tali non possono essere perché si parla di due chilogrammi e - chiosa il Giudice - tali oggetti non si vendono a peso; quanto alle «magliette nere» aventi codice «XD» o «DS», osserva il Decidente che, «come rilevato dagli agenti operanti, il codice MDMA è quello comunemente usato per indicare lo stupefacente sintetico comunemente conosciuto con il nome di extasy. Pertanto appare evidente che XD o DS sono una variante dello stesso codice utilizzato dai predetti spacciatori per identificare due diverse tipologie di stupefacente sintetico [...}». 2.2. Avendo la Difesa nell'atto di appello, contestato, alla p. 3, che le sigle "XS" e "XD" significhino droga sintetica pesante tipo MDMA, nell'assenza d ulteriori indici, la sentenza impugnata si limita a rispondere (alle pp. 4-5) che nelle conversazioni del 17 marzo 2011 si parla di stupefacenti, attesa la implausibilità del significato "ufficiale", cioè "in chiaro", delle parole impiegate rispetto alle effettive attività lavorative svolte dai protagonisti del colloquio, ed anche alla luce del significato di due ulteriori intercettazioni dei giorni 24 e 25 marzo 2011; e si ritiene che la droga non possa che essere pesante, perché le sigle "MG" o "MD" o "MDS" sono assonanti alla droga sintetica "MDMA", donde la condivisibilità, ad avviso della Corte territoriale, della conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure, secondo il quale oggetto della transazione era una variante merceologica dell'indicato stupefacente sintetico. 3. Ebbene, mancando il rinvenimento della sostanza (essendosi cioè in presenza di "droga parlata"), la strutturazione del ricorso impone di domandarsi se sia stato rispettato o meno nel caso di specie il - condivisibile - principio di diritto che è compendiato, tra l'altro, nelle seguenti massime di legittimità:«In tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimè ntata» (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/20202, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251); «In tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. (Fattispecie relativa ad annullamento di condanna per traffico di stupefacenti, nella quale la Corte ha censurato la sentenza impugnata perché non aveva adeguatamente motivato sul fatto che, in una conversazione intercettata, l'imputato accusava il suo interlocutore di averlo "truffato", circostanza che consentiva alla difesa di prospettare che la droga ricevuta non aveva in realtà efficacia drogante)» (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299); «In tema di stupefacenti, qualora gli elementi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione ma prive di riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, in considerazione del limitato compendio probatorio. (Fattispecie relativa ad annullamento di condanna per detenzione e cessione di hashish, eroina e cocaina, nella quale la Corte ha ritenuto la insufficienza probatoria di intercettazioni pur indizianti, a fronte di un solo elemento di riscontro oggettivo costituito da un sequestro di hashish nella disponibilità della madre dell'imputato, effettuato peraltro in contesto temporale successivo al periodo delle captazioni)» (Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263356). La risposta da darsi al quesito è negativa. Infatti, l'unico argomento speso dai Giudici di merito per argomentare la riconducibilità dell'oggetto dei dialoghi a droga del tipo MDMA (comunemente chiamata "extasy"), ossia l'assonanza", appare a ben vedere piuttosto debole per qualificare la sostanza la cui cessione è illecita quale droga pesante, piuttosto che leggera, trattandosi peraltro di ipotesi che prevedono conseguenze sanzionatorie assai diverse tra loro. 4.Discende dalle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata
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