CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 03653/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 035SVZR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato av)4‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 30950/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Torino il 10 luglio 2024 per il reato di lesioni personali aggravate; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Considerato, in particolare, che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475; Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 - 01); Considerato altresì che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in violazione di quanto statuito dall'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre 2024 Il Consigliere estensore I