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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06385/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 24 giugno 2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili sebbene in misura ridotta e pari ad euro 5000 per il risarcimento del solo danno morale patito dalle vittime del reato, [OSCURATO:PERSONA] e Cavagna uva.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno, laddove la Corte non avrebbe tenuto conto che le parti civili avevano iniziato un procedimento civile conclusosi con sentenza indicata dal ricorrente, ciò che doveva comportare la revoca implicita della costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente fondato.

Dalla lettura della sentenza emessa dal Tribunale civile di Bergamo n. 757 del 2012 richiamata a fg. 8 della sentenza impugnata risulta che le parti civili avevano ottenuto il riconoscimento di quanto dovuto da parte della Cooperativa della quale il ricorrente era stato vicepresidente.

Ne consegue che avendo ottenuto ristoro da soggetto diverso dal ricorrente, non vi era alcun ostacolo giuridico affinché in sede penale la Corte di merito, come il Tribunale, riconoscessero l'esistenza di un danno morale subito dalle parti civili e da risarcire, ciò che rende inconferente ritenere che vi fosse stata una revoca della costituzione di parte civile derivata dalla stessa esistenza del procedimento civile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 24.11.20 Il Consigliere estensore Il F 'dente [OSCURATO:PERSONA] tallevi VWn. [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERil SECONDA SEZIONE PENAi.E. ij IL 5 F FLL 2523 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 24 giugno 2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili sebbene in misura ridotta e pari ad euro 5000 per il risarcimento del solo danno morale patito dalle vittime del reato, [OSCURATO:PERSONA] e Cavagna uva. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno, laddove la Corte non avrebbe tenuto conto che le parti civili avevano iniziato un procedimento civile conclusosi con sentenza indicata dal ricorrente, ciò che doveva comportare la revoca implicita della costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente fondato. Dalla lettura della sentenza emessa dal Tribunale civile di Bergamo n. 757 del 2012 richiamata a fg. 8 della sentenza impugnata risulta che le parti civili avevano ottenuto il riconoscimento di quanto dovuto da parte della Cooperativa della quale il ricorrente era stato vicepresidente. Ne consegue che avendo ottenuto ristoro da soggetto diverso dal ricorrente, non vi era alcun ostacolo giuridico affinché in sede penale la Corte di merito, come il Tribunale, riconoscessero l'esistenza di un danno morale subito dalle parti civili e da risarcire, ciò che rende inconferente ritenere che vi fosse stata una revoca della costituzione di parte civile derivata dalla stessa esistenza del procedimento civile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 24.11.20 Il Consigliere estensore Il F 'dente [OSCURATO:PERSONA] tallevi VWn. [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERil SECONDA SEZIONE PENAi.E. ij IL 5 F FLL 2523 Il
Sentenza Cassazione n. 06385/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris