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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10293/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale per il riesame di L'Aquila respingeva la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] diretta alla revoca e/o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva.

La misura era stata applicata in relazione a un tentativo di omicidio commesso in concorso di persone con l'aggravante dei futili motivi, lesioni pluriaggravate per l'uso di un bastone da più persone riunite sempre per futili motivi e per detenzione e porto di un'arma comune da sparo, in concorso di persone, aggravati dal nesso teleologico. 2.

L'indagato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale per il riesame, confermando il rigetto opposto dal Gip del medesimo Tribunale alla richiesta di revoca o modifica della misura cautelare, non ha considerato le dichiarazioni rese. in sede di interrogatorio, dall'indagato qui ricorrente unitamente a quelle degli altri indagati rispetto alle concordanti dichiarazioni delle persone offese in relazione all'errata attribuzione di fatti e circostanze imputate al ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'omessa valutazione di fonti documentali e dichiarative, espressamente indicate, favorevoli all'indagato ovvero si lamenta la motivazione contraddittoria con gli atti processuali espressamente indicati.

In particolare, nell'atto di appello presentato al Tribunale per il riesame si era evidenziata la genericità, l'astrattezza dell'ordinanza di rigetto del Gip la quale difettava di riferimenti personali attribuiti specificatamente al ricorrente rispetto alla sua diretta partecipazione ai fatti contestati; il Tribunale per il riesame, richiamando l'ordinanza genetica, non ha ravvisato tali lacune limitandosi a ribadire dette considerazioni astratte e generiche da cui ha poi desunto la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati basata sul comportamento assunto dall'indagato quale indice del disprezzo assoluto della vita altrui. [OSCURATO:PERSONA]

3. I motivi proposti sono fondati.

4. Il provvedimento impugnato è effettivamente generico e, pur richiamando l'ordinanza genetica, non permette di comprendere quale sia stato l'apporto causale dell'indagato nella commissione dei delitti contestati e, ritenuto un contrasto tra le dichiarazioni degli indagati rispetto a quelle delle persone offese, non si esplicita in alcun modo a cosa si stia facendo riferimento ovvero a quale sia l'oggetto di detta divergenza dichiarativa.

Di fatto non si riportano le dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio di fronte al pubblico ministero, dagli indagati, ricorrente incluso, né tantomeno si esplicita cosa abbiano dichiarato le persone offese neanche sulla condotta del ricorrente. 2r" Sulle esigenze cautelari rilevate la valutazione è analoga: si sottolinea la gravità dei fatti contestati e che "la condotta posta in essere è indice di disprezzo assoluto per la vita e l'incolumità altrui", senza che venga fornita alcuna indicazione specifica, non desumibile neanche dai capi d'imputazione, della condotta personale del ricorrente.

Va quindi ricordato l'orientamento di questa Corte secondo cui "in tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo" (tra le altre Cass., Sez.

II, n. 47891 del 7/9/2016, Rv. 268366).

Tenuto conto che nel provvedimento impugnato non viene esplicitato, rispetto ai gravi indizi di colpevolezza, quale sarebbe stato l'apporto causale della condotta dell'indagato ricorrente nella realizzazione dei fatti contestati e che, al di là della gravità dei delitti, non è stata effettuato alcun giudizio riferibile in particolare all'esigenze cautelare di reiterazione del reato / devono rilevarsi come fondati entrambi i motivi di ricorso.

7. Dalle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale de L'Aquila, sezione per il riesame.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale per il riesame di L'Aquila respingeva la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] diretta alla revoca e/o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva. La misura era stata applicata in relazione a un tentativo di omicidio commesso in concorso di persone con l'aggravante dei futili motivi, lesioni pluriaggravate per l'uso di un bastone da più persone riunite sempre per futili motivi e per detenzione e porto di un'arma comune da sparo, in concorso di persone, aggravati dal nesso teleologico. 2. L'indagato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale per il riesame, confermando il rigetto opposto dal Gip del medesimo Tribunale alla richiesta di revoca o modifica della misura cautelare, non ha considerato le dichiarazioni rese. in sede di interrogatorio, dall'indagato qui ricorrente unitamente a quelle degli altri indagati rispetto alle concordanti dichiarazioni delle persone offese in relazione all'errata attribuzione di fatti e circostanze imputate al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'omessa valutazione di fonti documentali e dichiarative, espressamente indicate, favorevoli all'indagato ovvero si lamenta la motivazione contraddittoria con gli atti processuali espressamente indicati. In particolare, nell'atto di appello presentato al Tribunale per il riesame si era evidenziata la genericità, l'astrattezza dell'ordinanza di rigetto del Gip la quale difettava di riferimenti personali attribuiti specificatamente al ricorrente rispetto alla sua diretta partecipazione ai fatti contestati; il Tribunale per il riesame, richiamando l'ordinanza genetica, non ha ravvisato tali lacune limitandosi a ribadire dette considerazioni astratte e generiche da cui ha poi desunto la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati basata sul comportamento assunto dall'indagato quale indice del disprezzo assoluto della vita altrui. [OSCURATO:PERSONA] 3. I motivi proposti sono fondati. 4. Il provvedimento impugnato è effettivamente generico e, pur richiamando l'ordinanza genetica, non permette di comprendere quale sia stato l'apporto causale dell'indagato nella commissione dei delitti contestati e, ritenuto un contrasto tra le dichiarazioni degli indagati rispetto a quelle delle persone offese, non si esplicita in alcun modo a cosa si stia facendo riferimento ovvero a quale sia l'oggetto di detta divergenza dichiarativa. Di fatto non si riportano le dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio di fronte al pubblico ministero, dagli indagati, ricorrente incluso, né tantomeno si esplicita cosa abbiano dichiarato le persone offese neanche sulla condotta del ricorrente. 2r" Sulle esigenze cautelari rilevate la valutazione è analoga: si sottolinea la gravità dei fatti contestati e che "la condotta posta in essere è indice di disprezzo assoluto per la vita e l'incolumità altrui", senza che venga fornita alcuna indicazione specifica, non desumibile neanche dai capi d'imputazione, della condotta personale del ricorrente. Va quindi ricordato l'orientamento di questa Corte secondo cui "in tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo" (tra le altre Cass., Sez. II, n. 47891 del 7/9/2016, Rv. 268366). Tenuto conto che nel provvedimento impugnato non viene esplicitato, rispetto ai gravi indizi di colpevolezza, quale sarebbe stato l'apporto causale della condotta dell'indagato ricorrente nella realizzazione dei fatti contestati e che, al di là della gravità dei delitti, non è stata effettuato alcun giudizio riferibile in particolare all'esigenze cautelare di reiterazione del reato / devono rilevarsi come fondati entrambi i motivi di ricorso. 7. Dalle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale de L'Aquila, sezione per il riesame. Così deciso
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