Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 148/1975
ECLI:IT:COST:1975:148
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanza emessa il 25 settembre 1974, nel corso di un
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel
quale erano implicati due parlamentari, il giudice istruttore presso il
tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 68, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 del Regolamento 18 febbraio
1971 della Camera dei deputati.
Premesse alcune considerazioni intese a dimostrare la possibilità
di un sindacato della Corte costituzionale relativamente a norme
contenute in regolamenti parlamentari nell'assunto che questi ultimi
siano da ritenere compresi nella categoria degli atti aventi forza di
legge di cui all'art. 134 Cost., il giudice a quo osserva che la
questione sollevata appare rilevante, in quanto non sarebbe possibile
concludere nei confronti degli attuali imputati senza anticipare in
parte giudizi che potrebbero riguardare anche i due parlamentari per i
quali la disposizione impugnata consente alla Camera dei deputati di
rinviare discrezionalmente ogni decisione in merito alla richiesta
autorizzazione a procedere.
Nel merito, infatti, la norma in questione viene sottoposta a
censure di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede
un termine perentorio, bensì soltanto ordinatorio per decidere sulle
richieste di autorizzazione a procedere. Ulteriori profili di
illegittimità sono anche prospettati in quanto la norma predetta per
la sua genericità consentirebbe di formulare giudizi politici di
opportunità, anziché di mera legittimità, determinando così una
inammissibile radicale differenza di trattamento tra cittadini comuni e
parlamentari, nonché di pretendere che il giudice si spogli del
processo nel momento iniziale degli indizi, mentre il giudizio del
Parlamento esigerebbe una rigorosa ricerca della prova.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con deduzioni depositate il 24 dicembre 1974, nelle quali contesta
anzitutto la rilevanza della questione facendo presente che
all'autorità giudiziaria non spetta di applicare la norma impugnata
che disciplina lo svolgimento dei lavori della Camera dei deputati, ma
nell'eventuale ipotesi di ritardo nella pronuncia in merito ad una
autorizzazione a procedere soltanto di dare applicazione all'art. 15,
quinto comma, del codice di procedura penale, che lo faculta ad agire
nei confronti degli imputati non parlamentari.
Nel merito, poi, un tale regime di separazione dei giudizi, comune
oltre che all'ipotesi del ritardo anche a quella di diniego
dell'autorizzazione, si rivelerebbe conforme al principio affermato
nell'art. 68 della Costituzione, a garanzia della indipendenza e della
sovranità del Parlamento.
Per conseguenza le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato si
precisano nella richiesta di una pronuncia di inammissibilità o di
infondatezza della questione.
Successivamente l'Avvocatura ha fatto presente alla Corte che nel
frattempo l'autorizzazione è stata concessa. L'Avvocatura chiede
pertanto, in via preliminare, che siano rinviati gli atti al giudice a
quo per nuovo esame della rilevanza.
:
1. - È agevole constatare preliminarmente la manifesta irrilevanza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del
Regolamento della Camera dei deputati, sollevata dal giudice istruttore
di Milano, con particolare riferimento alla mancata prefissione di un
termine perentorio entro il quale l'Assemblea debba pronunciarsi - in
un senso o nell'altro - sulla richiesta autorizzazione a procedere,
nonché, più in generale, con riguardo alla prassi applicativa che
sarebbe consentita dalla dizione della disposizione medesima.
La norma di cui doveva farsi applicazione nel giudizio a quo,
infatti, non è l'art. 18 del Regolamento della Camera, che attiene
unicamente all'ordine dei lavori parlamentari (sent. n. 9 del 1970),
bensì l'art. 15, del codice di procedura penale, del quale,
d'altronde, questa Corte nella menzionata decisione ebbe a riconoscere
la conformità all'art. 68 della Costituzione.
Ora, è precisamente l'art. 15 del codice che, contrariamente
all'assunto da cui muove il giudice istruttore in punto di rilevanza,
disciplinando nel suo quinto comma l'ipotesi (che concretamente
ricorreva nella specie) di più coimputati, per alcuni dei quali
soltanto sia necessaria l'autorizzazione, espressamente consente, ove
questa tardi ad essere concessa, che si proceda frattanto al giudizio
contro gli altri imputati: senza prescrivere limiti di sorta
all'accertamento dei fatti e alle connesse valutazioni del giudice
(dalle quali, ovviamente, nessun pregiudizio potrebbe mai derivare ai
soggetti rimasti estranei al procedimento).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 del Regolamento della Camera
dei deputati approvato il 18 febbraio 1971, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 68 della Costituzione, dal giudice istruttore di Milano
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere