CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 17519/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1989avverso la sentenza del 19/06/2024 emessa dal Tribunale di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 19/06/2024 il Tribunale di Bari, in composizionemonocratica, all’esito del processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, haprosciolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione per laparticolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen.Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli imputati a mezzo del lorodifensore.Con ordinanza del 13/02/2026 la Corte di appello di Bari, ritenuta lasentenza di proscioglimento inappellabile ex art. 443, comma 1, cod. proc. pen.,riqualificato il gravame come ricorso per cassazione ha trasmesso gli atti aquesta Corte.2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., giusto il dispostodegli artt. 591 e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto risultano presentati esottoscritti da difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari) non iscrittonell'albo speciale della Corte di cassazione. Va peraltro rilevato che per costantee condivisibile giurisprudenza di questa Corte in tema di impugnazioni, laconversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del meritoe redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizionisuperiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali,sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisitiformali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01). E' quindi inammissibile il ricorso percassazione sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale anche nel casoin cui – come appunto quello in esame – sia stato convertito in questo mezzol'atto di impugnazione erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01).3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente