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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 46123/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha accolto limitatamente al solo delitto di estorsione aggravata contestata al capo 5) dell'imputazione cautelare la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e nel resto ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato del delitto di associazione di tipo mafioso, costituente articolazione a Leonforte di "[OSCURATO:PERSONA]", con compiti di direzione e organizzazione del sodalizio (capo 1), di estorsione aggravata (capi 5 e 7), di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 11) e di plurimi reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 12).

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Mauceri, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame e ne chiede l'annullamento, deducendo con motivo unico la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 273, 275 e 280 cod. proc. pen. 3.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte dell'8 novembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria dell'8 novembre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con unico e complesso motivo il ricorrente deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 273, 275 e 280 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza impugnata non avrebbe esaminato e correttamente interpretato gli elementi probatori acquisiti e i rilievi svolti in sede di riesame alla luce dei canoni legali in materia di valutazione della prova.

Deduce in via preliminare il ricorrente una contraddizione fra l'affermazione di insussistenza dei gravi indizi in relazione alla estorsione contestata al capo 5), unico reato scopo della consorteria di Leonforte, e la contemporanea conferma della sussistenza dei gravi indizi rispetto alla estorsione di cui al capo 7), riconducibile alle attività mafiose della famiglia di Enna.

Con riferimento a tale episodio delittuoso, la difesa ribadisce la totale assenza di elementi che documenterebbero la partecipazione di Mauceri alle pregresse fasi ideative e preparatorie dell'estorsione e il clima di assoluta amicizia nel quale sarebbe stata operata la consegna del denaro, peraltro a titolo di regalia, da parte del Muratori all'indagato.

Il ricorrente censura, inoltre, il travisamento in cui prima il pubblico ministero, poi il giudice della cautela, infine il tribunale del riesame sarebbero incorsi rispetto al linguaggio, erroneamente ritenuto criptico, ma, in realtà, contenente riferimenti ad oggetti effettivamente riconducibili al reale significato delle conversazioni captate (piantine di fave da seminare).

Quanto, poi, all'effettiva adesione del ricorrente alla consorteria criminale, la difesa lamenta l'omessa valorizzazione delle conversazioni dalle quali sarebbe emerso con chiarezza che il Mauceri operasse uti singulus e che fosse ritenuto dagli altri sodali persona affidabile.

Rileva, inoltre, il ricorrente la brevità dell'arco temporale nel quale sarebbe emersa una operatività del Mauceri, nonostante l'indagato avesse avuto ampie possibilità di correlarsi con Fiorenza; non si era valorizzato, inoltre, il fatto che, benché legato da relazioni di parentela con quest'ultimo, il ricorrente non fosse stato attinto dai provvedimenti adottati il 19 settembre 2013 nei confronti dello stesso Fiorenza e di altri sodali appartenenti alla nuova organizzazione mafiosa.

Ulteriori censure sono mosse in relazione al delitto di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al quale si lamenta l'assenza di riscontri oggettivi rispetto ai legami ricostruiti in via indiziaria, la risibilità dei quantitativi asseritannente negoziati e, in definitiva, l'assenza di una vera e propria affectio societatis.

3. Occorre rilevare, in via preliminare, che la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecilici ed il ricorso per cassazione inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (ex plurimis: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 6, n. 800 del 6/12/2011, Bidognetti, Rv. 251528).

4. L'unico motivo articolato dal ricorrente, nella sua complessiva, articolazione, è, inoltre, inammissibilmente generico, in quanto non si confronta sul punto con l'ordinanza impugnata e si limita a ribadire le censure svolte innanzi al Tribunale del riesame e dallo stesso motivatamente disattese. 3 k\32) 9r1 Le censure complessivamente formulate dal ricorrente sono, inoltre, inammissibili, anche in quanto contestano in fatto l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecitano un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez.6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4. Le censure svolte dal ricorrente, peraltro, colgono singoli aspetti del complessivo ragionamento probatorio sviluppato dal Tribunale del riesame in una prospettiva frammentaria e parcellizzante.

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 2, n, 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 6, n. 45249 del 8/11/2012, Cimini, Rv. 254274).

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della senten2:a della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 10/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha accolto limitatamente al solo delitto di estorsione aggravata contestata al capo 5) dell'imputazione cautelare la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e nel resto ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato del delitto di associazione di tipo mafioso, costituente articolazione a Leonforte di "[OSCURATO:PERSONA]", con compiti di direzione e organizzazione del sodalizio (capo 1), di estorsione aggravata (capi 5 e 7), di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 11) e di plurimi reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 12). 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Mauceri, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame e ne chiede l'annullamento, deducendo con motivo unico la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 273, 275 e 280 cod. proc. pen. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte dell'8 novembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Con memoria dell'8 novembre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Con unico e complesso motivo il ricorrente deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 273, 275 e 280 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza impugnata non avrebbe esaminato e correttamente interpretato gli elementi probatori acquisiti e i rilievi svolti in sede di riesame alla luce dei canoni legali in materia di valutazione della prova. Deduce in via preliminare il ricorrente una contraddizione fra l'affermazione di insussistenza dei gravi indizi in relazione alla estorsione contestata al capo 5), unico reato scopo della consorteria di Leonforte, e la contemporanea conferma della sussistenza dei gravi indizi rispetto alla estorsione di cui al capo 7), riconducibile alle attività mafiose della famiglia di Enna. Con riferimento a tale episodio delittuoso, la difesa ribadisce la totale assenza di elementi che documenterebbero la partecipazione di Mauceri alle pregresse fasi ideative e preparatorie dell'estorsione e il clima di assoluta amicizia nel quale sarebbe stata operata la consegna del denaro, peraltro a titolo di regalia, da parte del Muratori all'indagato. Il ricorrente censura, inoltre, il travisamento in cui prima il pubblico ministero, poi il giudice della cautela, infine il tribunale del riesame sarebbero incorsi rispetto al linguaggio, erroneamente ritenuto criptico, ma, in realtà, contenente riferimenti ad oggetti effettivamente riconducibili al reale significato delle conversazioni captate (piantine di fave da seminare). Quanto, poi, all'effettiva adesione del ricorrente alla consorteria criminale, la difesa lamenta l'omessa valorizzazione delle conversazioni dalle quali sarebbe emerso con chiarezza che il Mauceri operasse uti singulus e che fosse ritenuto dagli altri sodali persona affidabile. Rileva, inoltre, il ricorrente la brevità dell'arco temporale nel quale sarebbe emersa una operatività del Mauceri, nonostante l'indagato avesse avuto ampie possibilità di correlarsi con Fiorenza; non si era valorizzato, inoltre, il fatto che, benché legato da relazioni di parentela con quest'ultimo, il ricorrente non fosse stato attinto dai provvedimenti adottati il 19 settembre 2013 nei confronti dello stesso Fiorenza e di altri sodali appartenenti alla nuova organizzazione mafiosa. Ulteriori censure sono mosse in relazione al delitto di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al quale si lamenta l'assenza di riscontri oggettivi rispetto ai legami ricostruiti in via indiziaria, la risibilità dei quantitativi asseritannente negoziati e, in definitiva, l'assenza di una vera e propria affectio societatis. 3. Occorre rilevare, in via preliminare, che la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecilici ed il ricorso per cassazione inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (ex plurimis: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 6, n. 800 del 6/12/2011, Bidognetti, Rv. 251528). 4. L'unico motivo articolato dal ricorrente, nella sua complessiva, articolazione, è, inoltre, inammissibilmente generico, in quanto non si confronta sul punto con l'ordinanza impugnata e si limita a ribadire le censure svolte innanzi al Tribunale del riesame e dallo stesso motivatamente disattese. 3 k\32) 9r1 Le censure complessivamente formulate dal ricorrente sono, inoltre, inammissibili, anche in quanto contestano in fatto l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecitano un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez.6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Le censure svolte dal ricorrente, peraltro, colgono singoli aspetti del complessivo ragionamento probatorio sviluppato dal Tribunale del riesame in una prospettiva frammentaria e parcellizzante. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 2, n, 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 6, n. 45249 del 8/11/2012, Cimini, Rv. 254274). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della senten2:a della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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