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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 11221/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40895-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in privata dimora (avvenuto nell'ufficio di un esercizio commerciale), con recidiva reiterata specifica.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del reato contestato al ricorrente — è inammissibile innanzitutto in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, che il ricorso è altresì manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello (si veda p. 5 della sentenza impugnata) ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che l'istruttoria dibattimentale non aveva offerto alcun elemento che consentisse di escludere che il locale ove era avvenuto il furto, denominato ufficio, non fosse un luogo riservato, tanto più che esso era separato dall'esercizio commerciale e tanto più che la persona offesa vi aveva riposto i propri effetti personali, il che contribuiva a farlo ritenere luogo di privata dimora dal quale la titolare aveva uno ius excludendi alios.

Rispetto a questo spazio, del tutto correttamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., osservando il principio di diritto sancito da Sezioni Unite n. 31345 del 2017 (ric.

D'Amico, Rv. 270076), secondo cui gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare».

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante anzidetta, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, 2ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 1 2 2 1 - 2 6 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4157/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40895/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40895-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in privata dimora (avvenuto nell'ufficio di un esercizio commerciale), con recidiva reiterata specifica.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del reato contestato al ricorrente — è inammissibile innanzitutto in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, che il ricorso è altresì manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello (si veda p. 5 della sentenza impugnata) ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che l'istruttoria dibattimentale non aveva offerto alcun elemento che consentisse di escludere che il locale ove era avvenuto il furto, denominato ufficio, non fosse un luogo riservato, tanto più che esso era separato dall'esercizio commerciale e tanto più che la persona offesa vi aveva riposto i propri effetti personali, il che contribuiva a farlo ritenere luogo di privata dimora dal quale la titolare aveva uno ius excludendi alios.

Rispetto a questo spazio, del tutto correttamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., osservando il principio di diritto sancito da Sezioni Unite n. 31345 del 2017 (ric.

D'Amico, Rv. 270076), secondo cui gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare».

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante anzidetta, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, 2ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl consiglier stensore [OSCURATO:PERSONA] trelli [OSCURATO:PERSONA] 3P.Q.MIl consiglier stensore [OSCURATO:PERSONA] trelli [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40895-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in privata dimora (avvenuto nell'ufficio di un esercizio commerciale), con recidiva reiterata specifica. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del reato contestato al ricorrente — è inammissibile innanzitutto in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, che il ricorso è altresì manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello (si veda p. 5 della sentenza impugnata) ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che l'istruttoria dibattimentale non aveva offerto alcun elemento che consentisse di escludere che il locale ove era avvenuto il furto, denominato ufficio, non fosse un luogo riservato, tanto più che esso era separato dall'esercizio commerciale e tanto più che la persona offesa vi aveva riposto i propri effetti personali, il che contribuiva a farlo ritenere luogo di privata dimora dal quale la titolare aveva uno  ius excludendi alios.  Rispetto a questo spazio, del tutto correttamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., osservando il principio di diritto sancito da Sezioni Unite n. 31345 del 2017 (ric. D'Amico, Rv. 270076), secondo cui gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono:  «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare». Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante anzidetta, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, 2ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                      1 2 2 1  - 2 6 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   - Presidente -        Ord. n. sez. 4157/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 40895/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40895-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in privata dimora (avvenuto nell'ufficio di un esercizio commerciale), con recidiva reiterata specifica. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del reato contestato al ricorrente — è inammissibile innanzitutto in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, che il ricorso è altresì manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello (si veda p. 5 della sentenza impugnata) ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che l'istruttoria dibattimentale non aveva offerto alcun elemento che consentisse di escludere che il locale ove era avvenuto il furto, denominato ufficio, non fosse un luogo riservato, tanto più che esso era separato dall'esercizio commerciale e tanto più che la persona offesa vi aveva riposto i propri effetti personali, il che contribuiva a farlo ritenere luogo di privata dimora dal quale la titolare aveva uno  ius excludendi alios.  Rispetto a questo spazio, del tutto correttamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., osservando il principio di diritto sancito da Sezioni Unite n. 31345 del 2017 (ric. D'Amico, Rv. 270076), secondo cui gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono:  «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare». Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante anzidetta, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, 2ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                       P.Q.MIl consiglier     stensore                          [OSCURATO:PERSONA]     trelli                        [OSCURATO:PERSONA] 3P.Q.MIl consiglier     stensore                          [OSCURATO:PERSONA]     trelli                        [OSCURATO:PERSONA] 3
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