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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08227/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per i reati di porto e detenzione di arma comune da sparo clandestina e di minaccia grave, ritenuta la continuazione tra i reati, e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della liquidazione delle spese processuali in quanto operata in misura onnicomprensiva, senza distinguere tra spese e competenze e in modo da non consentire la verifica del rispetto dei criteri fissati dal d.m. giustizia n. 37 del 2018; sulla base di detti criteri l'importo massimo liquidabile per la fase di studio e per la fase introduttiva ammonta ad euro 495,00, mentre sono stati liquidati euro 1.530,00; né il giudice a quo ha in alcun modo motivato tale quantificazione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 78, 79, 444 e 458 cod. proc. pen. e l'illegittimità della sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

Il ricorrente evidenzia che nei suoi confronti era stato emesso decreto che disponeva il giudizio immediato ed egli aveva avanzato istanza di patteggiamento; per la decisione su detta istanza era stata fissata l'udienza in camera di consiglio innanzi al Giudice per le indagini preliminari del 14 luglio 2021.

Poiché l'udienza era stata fissata esclusivamente per la decisione sulla istanza di applicazione di pena, alla persona offesa era preclusa la facoltà di costituirsi parte civile in detta udienza e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in suo favore doveva ritenersi illegittima, in quanto in tale ipotesi la parte civile era ben conscia che in detta udienza, qualunque fosse stato l'esito della istanza, non avrebbe potuto conseguire il risarcimento del danno, né qualsivoglia altro risultato per lei utile.

Il difensore sottolinea che poiché parti necessarie di detta udienza sono solo il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato, è ben possibile che la domanda insita nella costituzione di parte civile neppure giunga a conoscenza dell'imputato, cui essa è rivolta, cosicché la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione della parte civile è illegittima anche nei casi in cui la costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante il divieto (Sez. 6, n. 22512 del 24/05/2011, T., Rv. 250503). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.Le Sezioni Unite hanno affermato che nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Sez.

U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356, che in motivazione hanno affermato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l'identità di ratio, anche in relazione alle udienze fissate per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato).

Il Procuratore generale ha invocato l'applicazione di un ulteriore principio di diritto, affermato da altra sentenza di questa Corte di cassazione in tema di procedimento per l'applicazione della pena su richiesta, secondo il quale la costituzione di parte civile illegittimamente intervenuta all'udienza fissata, nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen., costituendo inosservanza di una disposizione concernente l'intervento delle parti private nel giudizio, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime c.d. intermedio, non rilevabile, né deducibile, dopo la sentenza di primo grado o, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 3176 del 10/10/2019, dep. 2020, F., Rv. 278023).

Secondo tale precedente, quindi, laddove l'imputato a fronte della costituzione di parte civile all'udienza fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. per decidere sull'istanza di patteggiamento, non si opponga a detta costituzione e non eccepisca alcuna nullità, il giudice, dovendo ritenere sanata la costituzione, sarebbe tenuto a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, in quanto tale condanna è prevista dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. per il solo fatto che la parte civile abbia partecipato al procedimento di applicazione della pena su richiesta, salvo il potere del giudice di compensare in tutto o in parte le spese processuali tra le parti private.

Questo collegio non ritiene, tuttavia, che tale soluzione possa essere accolta, atteso che la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non deriva dalla mera circostanza che questa abbia preso parte al giudizio conclusosi con la condanna dell'imputato, ma trova giustificazione nel principio di soccombenza.

In applicazione di detto principio questa Corte di cassazione ha affermato più volte che qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Sez. 6, n. 27984 del 15/05/2018, Ippolito, Rv. 273680; Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardone, Rv. 263791; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Ascione, Rv. 262626).

Nelle fattispecie decise con le sentenze appena citate non si poneva alcuna questione sulla legittimità della costituzione della parte civile e, tuttavia, questa Corte di cassazione ha ritenuto illegittima la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, osservando che la sua partecipazione al giudizio di impugnazione non era funzionale alla tutela dei propri interessi di natura civile.

Proprio in applicazione di detto principio, questa Corte di cassazione, in tema di patteggiamento, ha affermato pure che, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (Sez. 5 , n. 34530 del 12/10/2020, Gaetani, Rv. 279979).

Ciò che rileva è se la partecipazione della parte civile fosse, al momento della sua costituzione, funzionale alla tutela degli interessi di natura civile fatti valere dalla persona offesa o danneggiata attraverso l'esercizio dell'azione di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno insita in detta costituzione.

Laddove la parte civile conoscesse già al momento della sua costituzione che questa era inidonea a produrre il risultato della condanna al risarcimento del danno a carico dell'imputato, deve escludersi la condanna al pagamento delle spese processuali, non potendo questa trovare alcuna giustificazione, a prescindere dalla circostanza che la parte civile si sia costituita e l'imputato abbia o meno sollevato eccezioni in ordine alla ritualità di detta costituzione.

Tale conclusione è peraltro coerente con la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata in cui si afferma che «Quello che però più conta osservare è che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447 c.p.p., il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile.

E ciò a 4 /1/ prescindere dal rilievo formale, ma significativo, di cui si è detto, per il quale la costituzione di parte civile è ammessa solo per l'udienza preliminare o, successivamente, per il giudizio di merito, tanto che l'art. 447 c.p.p., a differenza di quanto previsto per l'udienza preliminare (art. 419 c.p.p., comma 1) non contempla la formalità dell'avviso di udienza alla persona offesa dal reato.

Del resto, in tale udienza la stessa presenza delle parti necessarie del rapporto processuale penale (difensore dell'imputato e pubblico ministero) è meramente eventuale (art. 447 c.p.p., comma 2), diversamente, appunto, da quanto previsto per l'udienza preliminare (art. 420 c.p.p., comma 1), sicché ammettendo in via di mera ipotesi la possibilità del danneggiato di costituirsi parte civile direttamente in udienza, la sua domanda potrebbe non essere nemmeno conoscibile dall'imputato, e cioè dal soggetto nei cui confronti essa unicamente si rivolge.».

2. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, condanna che deve essere eliminata.

Il primo motivo di ricorso resta assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, condanna che elimina.

Così deciso il 10/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per i reati di porto e detenzione di arma comune da sparo clandestina e di minaccia grave, ritenuta la continuazione tra i reati, e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della liquidazione delle spese processuali in quanto operata in misura onnicomprensiva, senza distinguere tra spese e competenze e in modo da non consentire la verifica del rispetto dei criteri fissati dal d.m. giustizia n. 37 del 2018; sulla base di detti criteri l'importo massimo liquidabile per la fase di studio e per la fase introduttiva ammonta ad euro 495,00, mentre sono stati liquidati euro 1.530,00; né il giudice a quo ha in alcun modo motivato tale quantificazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 78, 79, 444 e 458 cod. proc. pen. e l'illegittimità della sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Il ricorrente evidenzia che nei suoi confronti era stato emesso decreto che disponeva il giudizio immediato ed egli aveva avanzato istanza di patteggiamento; per la decisione su detta istanza era stata fissata l'udienza in camera di consiglio innanzi al Giudice per le indagini preliminari del 14 luglio 2021. Poiché l'udienza era stata fissata esclusivamente per la decisione sulla istanza di applicazione di pena, alla persona offesa era preclusa la facoltà di costituirsi parte civile in detta udienza e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in suo favore doveva ritenersi illegittima, in quanto in tale ipotesi la parte civile era ben conscia che in detta udienza, qualunque fosse stato l'esito della istanza, non avrebbe potuto conseguire il risarcimento del danno, né qualsivoglia altro risultato per lei utile. Il difensore sottolinea che poiché parti necessarie di detta udienza sono solo il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato, è ben possibile che la domanda insita nella costituzione di parte civile neppure giunga a conoscenza dell'imputato, cui essa è rivolta, cosicché la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione della parte civile è illegittima anche nei casi in cui la costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante il divieto (Sez. 6, n. 22512 del 24/05/2011, T., Rv. 250503). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.Le Sezioni Unite hanno affermato che nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356, che in motivazione hanno affermato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l'identità di ratio, anche in relazione alle udienze fissate per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato). Il Procuratore generale ha invocato l'applicazione di un ulteriore principio di diritto, affermato da altra sentenza di questa Corte di cassazione in tema di procedimento per l'applicazione della pena su richiesta, secondo il quale la costituzione di parte civile illegittimamente intervenuta all'udienza fissata, nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen., costituendo inosservanza di una disposizione concernente l'intervento delle parti private nel giudizio, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime c.d. intermedio, non rilevabile, né deducibile, dopo la sentenza di primo grado o, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 3176 del 10/10/2019, dep. 2020, F., Rv. 278023). Secondo tale precedente, quindi, laddove l'imputato a fronte della costituzione di parte civile all'udienza fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. per decidere sull'istanza di patteggiamento, non si opponga a detta costituzione e non eccepisca alcuna nullità, il giudice, dovendo ritenere sanata la costituzione, sarebbe tenuto a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, in quanto tale condanna è prevista dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. per il solo fatto che la parte civile abbia partecipato al procedimento di applicazione della pena su richiesta, salvo il potere del giudice di compensare in tutto o in parte le spese processuali tra le parti private. Questo collegio non ritiene, tuttavia, che tale soluzione possa essere accolta, atteso che la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non deriva dalla mera circostanza che questa abbia preso parte al giudizio conclusosi con la condanna dell'imputato, ma trova giustificazione nel principio di soccombenza. In applicazione di detto principio questa Corte di cassazione ha affermato più volte che qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Sez. 6, n. 27984 del 15/05/2018, Ippolito, Rv. 273680; Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardone, Rv. 263791; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Ascione, Rv. 262626). Nelle fattispecie decise con le sentenze appena citate non si poneva alcuna questione sulla legittimità della costituzione della parte civile e, tuttavia, questa Corte di cassazione ha ritenuto illegittima la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, osservando che la sua partecipazione al giudizio di impugnazione non era funzionale alla tutela dei propri interessi di natura civile. Proprio in applicazione di detto principio, questa Corte di cassazione, in tema di patteggiamento, ha affermato pure che, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (Sez. 5 , n. 34530 del 12/10/2020, Gaetani, Rv. 279979). Ciò che rileva è se la partecipazione della parte civile fosse, al momento della sua costituzione, funzionale alla tutela degli interessi di natura civile fatti valere dalla persona offesa o danneggiata attraverso l'esercizio dell'azione di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno insita in detta costituzione. Laddove la parte civile conoscesse già al momento della sua costituzione che questa era inidonea a produrre il risultato della condanna al risarcimento del danno a carico dell'imputato, deve escludersi la condanna al pagamento delle spese processuali, non potendo questa trovare alcuna giustificazione, a prescindere dalla circostanza che la parte civile si sia costituita e l'imputato abbia o meno sollevato eccezioni in ordine alla ritualità di detta costituzione. Tale conclusione è peraltro coerente con la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata in cui si afferma che «Quello che però più conta osservare è che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447 c.p.p., il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile. E ciò a 4 /1/ prescindere dal rilievo formale, ma significativo, di cui si è detto, per il quale la costituzione di parte civile è ammessa solo per l'udienza preliminare o, successivamente, per il giudizio di merito, tanto che l'art. 447 c.p.p., a differenza di quanto previsto per l'udienza preliminare (art. 419 c.p.p., comma 1) non contempla la formalità dell'avviso di udienza alla persona offesa dal reato. Del resto, in tale udienza la stessa presenza delle parti necessarie del rapporto processuale penale (difensore dell'imputato e pubblico ministero) è meramente eventuale (art. 447 c.p.p., comma 2), diversamente, appunto, da quanto previsto per l'udienza preliminare (art. 420 c.p.p., comma 1), sicché ammettendo in via di mera ipotesi la possibilità del danneggiato di costituirsi parte civile direttamente in udienza, la sua domanda potrebbe non essere nemmeno conoscibile dall'imputato, e cioè dal soggetto nei cui confronti essa unicamente si rivolge.». 2. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, condanna che deve essere eliminata. Il primo motivo di ricorso resta assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, condanna che elimina. Così deciso il 10/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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