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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 1995

Cassazione n. 47232/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/02/1995 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con l'impugnata sentenza in data 21 febbraio 2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto con strappo; -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p; -Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato dal momento che la sentenza impugnata è una sentenza di condanna, laddove il vaglio preliminare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è richiesto in relazione alle sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti; -Ritenuto, inoltre, che il motivo è affetto da genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'8 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/02/1995 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con l'impugnata sentenza in data 21 febbraio 2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto con strappo; -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p; -Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato dal momento che la sentenza impugnata è una sentenza di condanna, laddove il vaglio preliminare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è richiesto in relazione alle sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti; -Ritenuto, inoltre, che il motivo è affetto da genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 47232/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris