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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 16175/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 1715-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro TITAGARHFIREMA S.P.A.; -ricorrente principale – controricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] azienda lavoro R.G.N.1715/2021 Cron.

Rep.

Ud.18/03/2025 avverso la sentenza n. 64/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/06/2020 R.G.N. 160/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con la sentenza n. 64/2020, la Corte di Appello di Potenza accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado condannava la società al pagamento del risarcimento del danno subito dal lavoratore parametrato alle retribuzioni non percette con decorrenza dalla data di ricezione della lettera raccomandata del 14.9.2015 fino alla data di effettiva assunzione, oltre accessori e previa detrazione delle somme percepite dal Simonetti a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinario e in deroga; cheavverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; chel’intimato ha resistito con controricorso presentando ricorso incidentale sulla base di un motivo cui resisteva a sua volta con controricorso la società; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia sia per il ricorso principale che per quello incidentale, con relativa accettazione delle parti, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).

La Corte dichiara estinto il processo.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1715-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro TITAGARHFIREMA S.P.A.; -ricorrente principale – controricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] azienda lavoro R.G.N.1715/2021 Cron. Rep. Ud.18/03/2025 avverso la sentenza n. 64/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/06/2020 R.G.N. 160/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con la sentenza n. 64/2020, la Corte di Appello di Potenza accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado condannava la società al pagamento del risarcimento del danno subito dal lavoratore parametrato alle retribuzioni non percette con decorrenza dalla data di ricezione della lettera raccomandata del 14.9.2015 fino alla data di effettiva assunzione, oltre accessori e previa detrazione delle somme percepite dal Simonetti a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinario e in deroga; cheavverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; chel’intimato ha resistito con controricorso presentando ricorso incidentale sulla base di un motivo cui resisteva a sua volta con controricorso la società; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia sia per il ricorso principale che per quello incidentale, con relativa accettazione delle parti, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deci
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